Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2010
Inapplicabilita' della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni per taluni prodotti agricoli che, per la gestione delle quote nel settore latte, conferma il potere discrezionale per il quale ogni Stato Membro puo' decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata e' riservata in tutto o in parte nella riserva nazionale;
Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio COM (2009) concernente la situazione di crisi del mercato lattiero-caseario nell'Unione Europea e in particolare la necessita' di adottare misure per alleviare la situazione ed evitare ulteriori cadute del prezzo di mercato del latte nonche' sostenere il processo di ristrutturazione e facilitare un atterraggio morbido del settore in vista dell'estinzione del regime delle quote latte al 1° aprile 2015;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2009, recante l'inapplicabilita' della procedura di cui all'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 per il settore lattiero-caseario;
Considerato che, in ragione del permanere dello stato di crisi del settore lattiero-caseario occorre disporre che i produttori possano mantenere il loro quantitativo di riferimento individuale anche nel caso in cui non raggiungono il livello produttivo di almeno l'85% della propria quota individuale di riferimento;
Ravvisata pertanto, la necessita' di non applicare le disposizione dell'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, anche per la campagna 2010-2011;
Considerata altresi' l'opportunita' di prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disporre in ragione della situazione del mercato del latte la proroga della misura in questione;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Le disposizioni recate dall'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, non si applicano al periodo di commercializzazione 2010-2011.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo' disporre, in ragione della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la proroga delle misure di cui al comma 1.
3. Il decreto ministeriale 18 dicembre 2009, citato nelle premesse, e' abrogato a decorrere dal periodo 2010/2011.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2010

Il Ministro: Galan

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2010 Ufficio di controllo Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 95
 
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