Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2010
Attivita' del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Premessa.
Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito (in seguito Comitato), e' stato istituito con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (art. 4-bis, comma 8), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 - conformemente a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni n. 53/197 e n. 58/221.
Il Comitato ha personalita' giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 185, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero dello sviluppo economico con particolari specifiche competenze in materia di incentivazione di microimprese, anche nel settore agricolo, e di agevolazione di iniziative di microcredito.
Il Comitato e' soggetto al controllo amministrativo e contabile del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base del regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009.
Ferme restando le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato promuove il microcredito quale strumento di aiuto per lo sradicamento della poverta'; individua misure per lo sviluppo di iniziative da parte dei sistemi finanziari per la costituzione di microimprese a favore dei soggetti in stato di poverta' (microfinanza domestica e cooperazione internazionale); agevola l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo, nel rispetto delle competenze del Ministero degli affari esteri di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della normativa che regola il finanziamento con risorse pubbliche di beni e di servizi.
L'attuale contesto di crisi economica e occupazionale richiede un'azione integrata di interventi volta a ridurre l'impatto della crisi sul capitale umano, salvaguardando la capacita' di azione e la professionalita' delle persone e assicurando l'inclusione sociale e lavorativa, attraverso l'accesso al microcredito.
Pertanto, con la presente direttiva si illustrano gli strumenti del governo in materia e si avvia l'attuazione degli stessi, attraverso un'azione di indirizzo e monitoraggio che verra' curata dal Comitato, che agevola l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo, con espletamento delle attivita' anche di monitoraggio e valutazione relativamente alle proprie iniziative, a tal fine strumentali. Compiti del Comitato.
Il Comitato sostiene iniziative volte a favorire la lotta alla poverta' e l'accesso a forme di finanziamento da parte di categorie sociali che ne sarebbero altrimenti escluse sia sul territorio nazionale (microfinanza domestica), che nei paesi esteri (microfinanza per la cooperazione internazionale).
Esso, inoltre, promuove studi e ricerche finalizzate a definire il modello economico-giuridico di microcredito e microfinanza da promuovere sul territorio. Sul piano interno, definisce strategie ed azioni coerenti con gli obiettivi del sistema paese ed in sintonia con gli strumenti e gli interventi anticrisi predisposti recentemente a livello governativo.
Il Comitato, altresi', sostiene ogni altra attivita' finalizzata alla promozione del microcredito e della microfinanza quali, a titolo esemplificativo: costituzione di un network di interlocutori attivi nel settore della microfinanza; coinvolgimento di soggetti privati e del sistema finanziario in iniziative di microfinanza; realizzazione e promozione di studi e ricerche tesi ad individuare settori, categorie di beneficiari ed aree geografiche maggiormente-bisognose di sostegno tramite la microfinanza rurale; predisposizione di programmi di intervento sul microcredito e la microfinanza, ivi compresa la formazione degli operatori del settore; programmazione, organizzazione e promozione di incontri, conferenze ed eventi speciali sugli strumenti di propria competenza; definizione e sostegno ad azioni utili a diffondere i valori della microfinanza e del sostegno alla poverta' estrema e relativa, anche presso le universita' (in accordo con il Ministero competente), attraverso osservatori universitari ed i centri di ricerca; studio e predisposizione di siti internet dedicati alla microfinanza; definizione di sistemi utili all'aggregazione dei dati e delle informazioni relative alla microfinanza; organizzazione di premi nazionali per micro-imprenditori e fornitori innovativi di servizi di microfinanza; sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sul tema del microcredito; promozione di partenariati strategici tra il governo italiano e gli organismi comunitari e internazionali, il settore privato, gli organismi finanziari multilaterali, gli istituti di microcredito, il terzo settore e la societa' civile; promozione delle attivita' delle istituzioni di microcredito al fine del loro potenziamento nella valutazione dei target di riferimento e dei servizi proposti; realizzazione di attivita', in campo nazionale e internazionale, utili e necessarie all'erogazione di finanziamenti da parte di soggetti terzi al fine di implementare il fondo comune del Comitato; promozione della costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attivita' di microcredito e microfinanza in campo nazionale e internazionale, realizzazione di attivita' di capacity building nel campo della microfinanza.
Il Comitato sostiene, tramite i propri membri e partners, iniziative microfinanziarie volte a favorire la nascita e lo sviluppo di microimprese operanti in tutti i settori produttivi - secondo i parametri dimensionali indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE - sotto qualsiasi forma giuridica costituite. In particolare, promuove programmi microfinanziari che presentino uno o piu' dei seguenti componenti: prodotti di credito (microcredito, micro leasing, ecc.), prodotti di pagamento, prodotti di raccolta del risparmio, prodotti assicurativi, prodotti di garanzia e prodotti volti a favorire l'effetto leva finanziaria su singoli progetti, nella misura in cui tali prodotti siano strumentali alla realizzazione di iniziative di microcredito e di microfinanza. Contesto attuale e iniziative.
L'attuale contesto di crisi porta a rilanciare gli istituti di sostegno alla persona, nelle situazioni di difficolta' economica determinatesi o peggiorate a causa della crisi stessa. I primi risultati ottenuti dai piani di contrasto alla crisi sono promettenti e gli ammortizzatori sociali stanno svolgendo la loro funzione stabilizzatrice.
Tuttavia, tra gli interventi attuati per affrontare la recessione e trasformarla in un'opportunita' di crescita dell'economia del paese, alla stregua di quanto si sta realizzando a livello di Unione europea, e' necessario realizzare un contesto economico aperto e inclusivo che permetta di creare una societa' piu' solidale ed equa, che riconosca e sostenga lo spirito imprenditoriale anche dei soggetti piu' deboli.
In questa ottica, tra gli istituti promossi dal governo italiano per contrastare gli effetti della crisi economica sulle persone rientra il microcredito quale strumento utile all'avvio di attivita' autonome, microimprese e autoimprese ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tale recente normativa conferma la visione del governo rivolta a considerare il microcredito come uno strumento di welfare, che si colloca sia nell'ambito delle politiche del lavoro che in quelle per l'inclusione sociale.
Inoltre, tra le iniziative di prossimo avvio a livello comunitario rientra il lancio di uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (Progress Microfinance Facility) nell'ambito del programma comunitario Progress.
La presente direttiva mira altresi' a ricostruire lo scenario di riferimento delle iniziative di promozione del microcredito e della microfinanza in Italia, al fine di favorire la governance di questi strumenti a livello centrale e locale, e ad attivare un'azione di monitoraggio e di indirizzo in materia. Classificazione delle tipologie di microcredito attualmente promosse in Italia.
In considerazione della novita' dello strumento, appare utile effettuare una ricostruzione degli interventi oggi esistenti nel paese, diretti a favorire l'accesso al credito per favorire lo sviluppo sostenibile professionale, economico e sociale del capitale umano.
Esistono diverse tipologie di microfinanza che possono, tuttavia, essere ricondotte a due categorie principali:
il microcredito con finalita' sociali;
il microcredito di incentivazione alla creazione di attivita' imprenditoriali.
Il microcredito sociale mira ad aumentare il livello di inclusione sociale e finanziaria delle persone in difficolta' fornendo loro un sostegno concreto sia per affrontare i bisogni primari sia per l'avvio di piccole attivita' imprenditoriali.
Il microcredito d'impresa o imprenditoriale si riferisce a tutte quelle norme, nazionali e regionali, che prevedono la concessione di incentivi mirati alla creazione di attivita' microimprenditoriali, anche da parte di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.
Nel caso del microcredito sociale la valenza inclusiva prevale su quella imprenditoriale, pur non annullandola totalmente. Infatti, questa forma di microcredito puo' finanziare l'autoimpiego e l'avvio di microimprese che rappresentano il primo ingresso nel mercato del lavoro per numerosi soggetti in precedenza esclusi (disoccupati di lunga durata, immigrati, ex detenuti, persone in condizione di poverta' estrema). Il microcredito sociale, inoltre, e' uno strumento di educazione alla gestione del risparmio e un'opportunita' di formazione e di crescita anche personale per tutti quei soggetti considerati «non bancabili» che intendono, singolarmente o in associazione tra di loro, sviluppare attivita' economiche o progetti finalizzati all'occupabilita'. Esempi di interventi per il microcredito sociale sono quelli finanziati con leggi regionali e fondi di garanzia appositamente creati tra pubblico e privato.
Il microcredito imprenditoriale ha come finalita' precipua il finanziamento dello start up e del consolidamento di microimprese, cosi' come definite dalla direttiva 2003/361/CE e dal decreto 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive, ossia imprese il cui organico e' inferiore a 10 persone e il cui fatturato o totale di bilancio non supera i 2 milioni di euro. La valenza principalmente economica di questo strumento si evince dall'entita' dei finanziamenti messi a disposizione che sono molto piu' elevati di quelli previsti nel caso del microcredito sociale. A titolo esemplificativo, tra le leggi che finanziano questo tipo di microimprese troviamo il decreto legislativo n. 185/2000 che sostiene l'autoimpiego in forma di microimpresa per soggetti maggiorenni in condizione di disoccupazione da almeno sei mesi e residenti in determinate aree del paese, con un finanziamento pari a un massimo di circa 130 mila euro («250 milioni di lire»).
Il microcredito sociale e il microcredito imprenditoriale sono sostenuti quasi esclusivamente da fondi di garanzia appositamente costituiti da parte di istituzioni pubbliche e investitori privati. A mero titolo esemplificativo si riportano alcuni casi: i consorzi fidi, il Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (microcredito per le piccole e medie imprese fino a 75mila euro); il Fondo di garanzia denominato «Prestito della speranza» istituito dalla Conferenza episcopale italiana d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e, infine, il Fondo di garanzia recentemente creato dalla provincia di Palermo a sostegno della microfinanza per le categorie svantaggiate come precari, giovani imprenditori, immigrati e chi ha denunciato tentativi di estorsione (e' previsto il consolidamento progressivo di questo Fondo con le risorse ricavate dalle costituzioni di parte civile della provincia nei processi contro la mafia e il racket delle estorsioni). Iniziative di microcredito.
In considerazione di quanto indicato in premessa e con riferimento all'attuale contesto di crisi, ai fini della presente direttiva appare necessario chiarire che rientrano nelle iniziative di microcredito e microfinanza, e come tali nell'ambito di azione del Comitato nazionale italiano per il microcredito:
i progetti di microcredito sociale finanziati a livello pubblico, privato e del terzo settore;
i progetti di microcredito imprenditoriale finanziati a livello pubblico e privato;
tutti gli strumenti ed i prodotti finanziari che possono essere impiegati eticamente per favorire l'inclusione finanziaria e sociale delle fasce piu' deboli;
i servizi di microfinanza finalizzati all'erogazione e gestione di microcrediti, ossia il supporto tecnico all'attivita' svolta dai beneficiari (misure di accompagnamento): verifica dei requisiti previsti per l'accesso ai finanziamenti, studi di fattibilita', orientamento, assistenza alla redazione delle richieste di finanziamento per la creazione di microattivita' imprenditoriali e per il reinserimento lavorativo, assistenza allo start up d'impresa, educazione alla microfinanza e tutoraggio continuo ai beneficiari dei finanziamenti, monitoraggio del rientro dei microcrediti concessi per la sostenibilita' del microcredito;
i progetti di sostegno all'accesso al credito delle micro e piccole imprese nell'attuale momento di recessione economica sostenuti da Camere di commercio, Associazioni imprenditoriali, ecc. Sistema di monitoraggio.
Il proliferare positivo di iniziative in materia di microfinanza e microcredito richiede, al fine di promuovere le iniziative in materia, un'attivita' di monitoraggio e di analisi costante tesa a rendere accessibili e trasparenti attivita' e esiti delle suddette iniziative.
Il monitoraggio deve favorire la governance delle iniziative citate e garantire la diffusione delle migliori pratiche realizzate sul territorio nazionale e all'estero dalla cooperazione italiana.
In tale contesto il Comitato puo' svolgere attivita' di monitoraggio, in relazione ai propri interventi, strumentale all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, comunque in presenza e nel rispetto dei presupposti stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tale attivita' puo' svolgersi con soggetti pubblici o privati che prestano la necessaria collaborazione.
Il Comitato svolge altresi' ogni altra attivita', anche conoscitiva e valutativa in relazione ai propri interventi, strumentale all'espletamento dei compiti ad esso affidati dalla legge.
Il Comitato e', altresi', invitato a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dello sviluppo economico un rapporto, almeno biennale, sull'esito di tali attivita'.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2010 Ministeri istituzionali,Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 88
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone