Gazzetta n. 210 del 8 settembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2010
Ruolo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera e);
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, il quale prevede che il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche possa essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso organismi internazionali;
Visto l'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale prevede che la Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale attribuisce al Ministero degli affari esteri «le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale»;
Visto l'art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il quale in relazione alle funzioni di coordinamento in sede internazionale specifica che «nell'esercizio delle sue attribuzioni il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita' internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto l'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, siano collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;
Considerato che l'impegno dell'Italia a favore della pace, della sicurezza e del sistema multilaterale e' obiettivo principale della sua politica estera, riconosciuto a livello internazionale e testimoniato dai contributi finanziari e umani che il nostro Paese assicura alte organizzazioni internazionali;
Considerato che tale priorita' richiede una strategia di rafforzamento della presenza italiana nelle organizzazioni internazionali;
D'intesa con il Ministro degli affari esteri;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 luglio 2010;

E m a n a
la seguente direttiva:

Art. 1
Funzionari internazionali di cittadinanza italiana

1. Lo Stato riconosce il ruolo fondamentale dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana per la presenza dell'Italia nel mondo e ne rispetta l'indipendenza.
 
Art. 2
Adempimenti delle amministrazioni

1. Lo Stato promuove la partecipazione dei cittadini italiani alla funzione pubblica internazionale, favorisce la formazione mirata all'ottenimento delle professionalita' necessarie e facilita la diffusione delle opportunita' di impiego nelle organizzazioni internazionali in tutti gli ambienti potenzialmente interessati, incluse le regioni e le autonomie locali, gli enti di ricerca e il settore privato.
2. Le Amministrazioni dello Stato, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, adottano ogni opportuna iniziativa per incrementare la presenza italiana nella funzione pubblica internazionale sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo, anche favorendo il distacco, il collocamento fuori ruolo e la mobilita' volontaria dei propri funzionari verso le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali, anche mediante l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa previsto dall'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le Amministrazioni valorizzano tali opportunita' di crescita professionale nel percorso di carriera dei propri funzionari.
 
Art. 3
Coordinamento

1.Il Ministero degli affari uteri coordina la promozione della presenza di cittadini italiani nelle organizzazioni internazionali e definisce, anche d'intesa con le Amministrazioni coinvolte, i settori e le funzioni prioritarie. Il Ministero degli affari esteri verifica, per ciascuna organizzazione internazionale, che il personale italiano sia presente in percentuale adeguata rispetto alla misura del contributo finanziario versato dall'Italia, con particolare attenzione alle posizioni apicali e allo sviluppo delle pari opportunita'.
 
Art. 4
Dialogo e scambio di informazioni

1. Nel rispetto delle normative delle organizzazioni cui appartengono, l'Amministrazione degli affari esteri, tramite gli Uffici centrali e le Rappresentanze diplomatiche e consolari, tutela le legittime aspettative di progressione professionale dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana e intrattiene con loro e con le associazioni che li rappresentano scambi regolari di informazioni e incontri periodici.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 11, foglio n. 293

 
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