Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 luglio 2010
Rettifica dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese o Histonium», «Colli del Sangro», «Terre di Chieti», «Colli Aprutini» e «Colline Frentane».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti ministeriali del 18 febbraio 2010, con i quali sono stati modificati rispettivamente i disciplinari di produzione delle IGT «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese o Histonium», «Colli del Sangro», «Terre di Chieti» e «Colli Aprutini», e il decreto ministeriale con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della IGT «Colline Frentane»;
Vista la richiesta pervenuta dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 4 dei disciplinari di produzione delle citate IGT, in particolare per quanto concerne la resa di uva per ettaro, in quanto la stessa non tiene conto dell'elevamento del limite del 20% di cui al D.M. del 2 agosto 1996;
Considerata accoglibile la predetta richiesta di rettifica, in quanto nella redazione del citato disposto dei relativi disciplinari e' stato indicato un limite di resa che non tiene conto delle predette maggiorazioni, come peraltro era stato deliberato nell'apposita riunione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini del 15 settembre 2009;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare la rettifica del citato disposto dei disciplinari di produzione dei vini IGT in questione;

Decreta:
Articolo unico

1. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Colline Pescaresi» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2010, e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a Indicazione Geografica Tipica "Colline Pescaresi", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:
tonnellate 24 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 22 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».
2. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Colline Teatine» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2010, e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a Indicazione Geografica Tipica "Colline Teatine", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:
tonnellate 26 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 24 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».
3. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «del Vastese o Histonium» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2010, e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a Indicazione Geografica Tipica "del Vastese" o "Histonium", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:
tonnellate 29 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 24 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».
4. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Colli del Sangro» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010, e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a indicazione geografica tipica "Colli del Sangro", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della maggioranza prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:
tonnellate 25 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 24 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».
5. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Terre di Chieti» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010, e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a indicazione geografica tipica "Terre di Chieti", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:
tonnellate 26 per la tipologia bianco;
tonnellate 24 per le tipologie rosso e rosato;
tonnellate 22 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».
6. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Colli Aprutini» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2010, e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a indicazione geografica tipica "Colli Aprutini", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:
tonnellate 24 per le tipologia bianco, rosso e rosato;
tonnellate 22 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».
7. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Colline Frentane» modificato da ultimo con il D.M. 2 marzo 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a indicazione geografica tipica "Colline Frentane", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:
tonnellate 26 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 24 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 
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