Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 luglio 2010
Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Verona. (Decreto n. 18).


IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Verona

Visti gli articoli 34, 35, e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970;
Visto, in particolare, l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970 relativo all'istituzione, in ogni provincia, di un Comitato provinciale Inps;
Visto l'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Richiamate le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale della previdenza ed assistenza sociale - Div. III, n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24 dell'11 dicembre 1970, n. 31 del 14 aprile 1989, a mezzo delle quali venivano impartite le direttive per la ricostituzione e la composizione dei Comitati provinciali dell'Inps;
Dato atto dell'intervenuta scadenza dei termini di durata in carica del Comitato provinciale Inps di Verona, costituito con decreto n. 9 dell'11 maggio 2006 dal Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Verona, insediatosi in data 20 giugno 2006, e della conseguente necessita' di procedere alla sua ricostituzione;
Considerato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, i posti da attribuire ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, e dei datori di lavoro, devono essere ripartiti tra i settori economici primario, secondario e terziario, interessati dall'attivita' dell'Istituto in relazione allo sviluppo delle diverse attivita' produttive della provincia e dell'entita' delle forze lavoro ivi impiegate;
Ritenuto che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle associazioni sindacali, e' necessario applicare i criteri di valutazione, individuati in sede ministeriale con le richiamate circolari, ed identici a quelli imposti dalla legge di costituzione del CNEL, nello specifico: consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole OO.SS. nella provincia; ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture sindacali; partecipazione alla stesura e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi, aziendali di lavoro; consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali provinciali; partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime, collettive;
Preso atto che, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» ha apportato, tra l'altro, alcune modifiche alla disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali;
Letto, in particolare, l'art. 7, comma 10, che prevede la riduzione «in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'Inps, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con effetto dalla ricostituzione dei Comitati stessi;
Richiamata la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - Divisione I, prot. n. 11/1/0001996 del 9 luglio 2010, a mezzo della quale si riconduce la composizione dei Comitati provinciali Inps da venti a quattordici componenti, cosi' individuati:
sette (in luogo di undici) rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
due (in luogo di tre) rappresentanti dei datori di lavoro;
due (in luogo di tre) rappresentanti dei lavoratori autonomi;
il Direttore della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
il Direttore della Direzione provinciale del tesoro territorialmente competente;
il Dirigente della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente;
Riscontrato che, la citata nota, nulla dispone in merito ai criteri di valutazione sul grado di rappresentativita' delle associazioni sindacali; che, conseguentemente, devono ritenersi confermati i criteri gia' enunciati nelle circolari ministeriali sopra richiamate;
Riscontrato che, sulla base dei dati forniti dalla Camera di commercio industria e artigianato di Verona, delle risultanze istruttorie interne, delle conseguenti valutazioni comparative compiute secondo i criteri enunciati, del necessario contemperamento del pluralismo partecipativo con la consistenza della rappresentativita' desunta dai dati forniti dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, sono risultate, quali maggiormente rappresentative nella Provincia di Verona:
per i lavoratori dipendenti: le OO.SS. CISL , CGIL, UGL, UIL, e per i dirigenti d'azienda la CIDA;
per i datori di lavoro: Associazione degli Industriali (Confindustria Verona) e Confcommercio Verona (Asco);
per i lavoratori autonomi: Confartigianato (Unione provinciale artigiani) e Federazione provinciale coltivatori diretti (Coldiretti);
Ritenuto, pertanto, che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1), 2), 3), del citato art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, cosi' come rimodulato dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, debba essere cosi' ripartita, anche al fine di assicurare la presidenza delle speciali commissioni per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989:
per i lavoratori dipendenti: n. 2 rappresentanti alla CISL, n. 2 rappresentanti alla CGIL, n. 1 rappresentante alla UGL, n. 1 rappresentante alla UIL, n. 1 rappresentante dei dirigenti di azienda (CIDA);
per i datori di lavoro: n. 1 rappresentante all'Associazione degli Industriali (Confindustria Verona) e n. 1 rappresentante alla Confcommercio Verona (Asco);
per i lavoratori autonomi: n. 1 rappresentante alla Confartigianato (Unione provinciale artigiani) e n. 1 rappresentante alla Federazione provinciale coltivatori diretti (Coldiretti);
Preso atto delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;
Richiamata la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - Divisione I - prot. n. 11/1/0001996 del 9 luglio 2010 per quanto riguarda la designazione dei membri indicati ai punti n. 4), 5), 6) dell'art. 44, comma 1, della n. 639 del 30 aprile 1970;

Decreta:

Art. 1


E' ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'Inps di Verona, che ai sensi dell'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, cosi' come rimodulato dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e' composto come segue:
a) in rappresentanza dei lavoratori:
sig. Tullio Magagna rappresentante O.S. CISL;
sig. Giovanni Marabini rappresentante O.S. CISL;
sig. Paolo Gecele rappresentante O.S. CIGL;
sig. Flavio Soardo rappresentante O.S. CIGL;
sig. Renzo Possagno rappresentante O.S. UGL;
sig. Giorgio Facco rappresentante O.S. UIL;
sig. Giuliano Allegri rappresentante CIDA Dirigenti d'azienda;
b) in rappresentanza dei datori di lavoro:
dott. Massimo Gasparato, rappresentante Associazione degli Industriali (Confindustria Verona);
dott. Moreno Festi, anche per la presidenza della Commissione speciale per gli esercenti attivita' commerciale, rappresentante Confcommercio Verona (Asco);
c) in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
dott.ssa Maria Assunta Casato, rappresentante Federazione provinciale coltivatori diretti (Coldiretti);
sig.ra Maria Lincetti, rappresentante Confartigianato (Unione provinciale artigiani);
d) membri di diritto:
direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Verona, ovvero un suo delegato;
direttore pro-tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Verona, ovvero un suo delegato; direttore pro-tempore della sede dell'Inps di Verona.
 
Art. 2

L'organo collegiale, composto come sopra indicato, avra' la durata di anni quattro, a decorrere dalla data di effettivo insediamento dell'organo medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.
 
Art. 3

Con successivo provvedimento saranno costituite le Commissioni speciali previste dall'art. 46, comma 3 della legge n. 639 del 30 aprile 1970, la cui composizione sara' rimodulata come da nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - Divisione I - prot. n. 11/1/0001996 del 9 luglio 2010, che saranno presiedute, a norma del citato comma, e della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza sociale - Div. III - n. 33 del 13 aprile 1989, dai rappresentanti nel presente decreto nominati.
 
Art. 4

Il Dirigente della sede provinciale dell'Inps di Verona e' incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento.
 
Art. 5

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Verona, 29 luglio 2010

Il direttore provinciale: Staccioli
 
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