Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 luglio 2010
Autorizzazione alla societa' «Ecogruppo Italia S.r.l.» ad effettuare attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art.1, comma 2 del Reg.(CE) 834/2007.


IL DIRETTORE GENERALE
della tutela della qualita' e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95, cui e' imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;
Visto il decreto di autorizzazione alla societa' «Ecocert Italia S.r.l.» del 24 agosto 2004 ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Vista l'istanza presentata in data 14 luglio 2009 con la quale la societa' «Ecocert Italia S.r.l.» chiede di essere autorizzata a modificare la denominazione sociale in «Ecogruppo Italia S.r.l.», con sede a Catania, in via Pietro Mascagni n. 79;
Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, in merito alla modifica della denominazione sociale da «Ecocert Italia S.r.l.» a «Ecogruppo Italia S.r.l.», previa acquisizione del certificato di accreditamento alla norma EN 45011 e della documentazione di sistema;
Visto il certificato di accreditamento alla Norma EN 45011 n. 080B Rev. 04 rilasciato da Accredia, alla societa' «Ecogruppo Italia S.r.l.», quale Organismo di certificazione di prodotti, cosi' come previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
Considerato che la societa' modifica esclusivamente la propria denominazione sociale;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca del decreto di autorizzazione rilasciato dal MIPAAF il 27 agosto 2004 alla societa' «Ecocert Italia Srl» ed alla contestuale emanazione del provvedimento di autorizzazione a favore di «Ecogruppo Italia Srl», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Decreta:

Art. 1

1. La societa' «Ecogruppo Italia S.r.l.», con sede a Catania in via Pietro Mascagni n. 79, e' autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995, ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul mercato.
2. Alla societa' «Ecogruppo Italia S.r.l.» e' assegnato il codice IT - BIO 008.
3. La societa' «Ecogruppo Italia S.r.l.» nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 834/07, dal regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 2

1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF), e per conoscenza alle regioni e alle province autonome, le variazioni della propria struttura e/o della documentazione di sistema (Statuto societario, Manuale della Qualita', Piano tipo di controllo, Procedure e Istruzioni operative, Organigramma della struttura, elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attivita' di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.
2. L'Organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle regioni, alle provincie autonome competenti per territorio ed al MiPAAF le non conformita' accertate a carico degli operatori e i relativi provvedimenti adottati, come previsto dall'art. 27, comma 5 del reg. CE 834/07.
3. L'Organismo di controllo ha l'obbligo di trasmettere alle regioni, alle province autonome competenti per territorio ed al MiPAAF l'elenco degli operatori controllati ed una relazione di sintesi sull'attivita' di controllo svolta nell'anno precedente, come previsto dall'art. 27, comma 14 del reg. CE 834/07.
4. L'Organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti dai regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 3

L'autorizzazione di cui all'art. 1 puo' essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.
 
Art. 4

L'autorizzazione rilasciata alla societa' «Ecocert Italia S.r.l.» con decreto ministeriale del 27 agosto 2004 e' revocata.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: La Torre
 
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