Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Pomino».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dall'Unione provinciale degli agricoltori di Firenze intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010, presente il funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI "POMINO"
Articolo 1

(denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata "Pomino" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Bianco Vendemmia tardiva, Rosso Vendemmia tardiva , Vin Santo, Vin Santo Occhio di Pernice, Pinot Nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, Spumante Bianco e Rosato, Spumante Bianco e Rosato riserva.

Articolo 2

(base ampelografica)
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Pomino" Bianco, "Pomino" Bianco riserva,"Pomino" Bianco Vendemmia tardiva: Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente: minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30% del totale delle viti.
"Pomino" Vin Santo: Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Trebbiano da soli o congiuntamente: minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30% del totale delle viti.
"Pomino" Rosso, "Pomino" Rosso riserva, Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese minimo: 50%; Pinot Nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%. Possono concorrere alla produzione delle sopra citate tipologie le uve delle varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del 25%.
"Pomino" Chardonnay: Chardonnay minimo: 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.
"Pomino" Sauvignon: Sauvignon minimo: 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.
"Pomino" Pinot Nero: Pinot Nero minimo: 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
"Pomino" Merlot: Merlot minimo: 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.
"Pomino" Spumante Bianco e Rosato (anche riserva): Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30% del totale delle viti.
I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

Articolo 3

(zona di produzione delle uve)
La zona di produzione delle uve della DOC dei vini «Pomino» comprende in provincia di Firenze parte del territorio del comune di Rufina. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da Rugiano (quota 472) il limite segue verso sud la strada che attraversa La Fornace e successivamente, piegando verso ovest, Castiglioni . Prosegue poi, sempre verso sud, lungo la strada in uscita ed allorche' questa piega verso est, la segue per breve tratto per discendere poi lungo l'affluente dei T. Rufina fino a raggiungere questo corso d'acqua in prossimita' della quota 202. Segue quindi il T. Rufina in direzione sud-est risalendolo ed al momento che il corso d'acqua identifica il confine del comune di Rufina prosegue lungo questi nella stessa direzione fino in prossimita' dei km 13,400 sulla s.s. n. 70 da dove prosegue verso nord-est sempre sul confine di Rufina ed all'incrocio con quello della provincia di Firenze lo percorre verso nord fino in prossimita' della quota 1012 da dove, sempre lungo il confine di Rufina, prosegue verso ovest e nord-ovest fino all'altezza di Rugiano che raggiunge seguendo la strada verso ovest, chiudendo in tal modo la delimitazione.

Articolo 4

(norme per la viticoltura)
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Pomino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui trattasi. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore a m. 650 per il tipo rosso e a m. 800 per il tipo bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
4.2 - Densita' d'impianto. Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 4.000 ceppi ad ettaro in coltura specializzata.
4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati tradizionalmente nella zona . La Regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 - Sistemi di potatura. La potatura in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta.
4.5 - Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione come pratica di soccorso.
4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ammessa per tutte le tipologie, ad esclusione della tipologia spumante, e' di 9 ton/ettaro; tale produzione non puo' comunque superare i 4 kg/ceppo per i vecchi impianti ed i 2,3 kg/ceppo per gli impianti con densita' di almeno 4.000 ceppi ad ettaro. La produzione massima di uva ammessa per la tipologia "Spumante" e' di 15 ton/ettaro; tale produzione non puo' comunque superare i 3,7 kg/ceppo per gli impianti con densita' di almeno 4.000 ceppi ad ettaro. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa e':
__I e II anno vegetativo 0 __III anno vegetativo 50% della produzione prevista __IV anno vegetativo 80% della produzione prevista __V anno vegetativo 100% della produzione prevista

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 9% vol. per la tipologia spumante, 10% vol. per tutte le altre tipologie provenienti da uve bianche e 11% vol. per tutte le tipologie provenienti da uve rosse. Per la qualifica "Riserva" la tipologia Spumante deve assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10% vol., e le tipologie Bianco e Rosso devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,5% vol. In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione, attraverso una accurata cernita delle uve, dovra' essere riportata al massimo previsto dal disciplinare, purche' tale resa non superi comunque del 20% il limite medesimo. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Articolo 5

(norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'appassimento delle uve e la spumantizzazione, devono essere effettuate all'interno della provincia di Firenze.
5.1 - Zona di imbottigliamento L'imbottigliamento dei vini «Pomino» di tutte le tipologie previste deve avvenire all'interno della provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di imbottigliamento.
5.2 - Correzioni e colmature E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
5.3 - Elaborazione Le diverse tipologie previste dall'Art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Per le tipologie Bianco Vendemmia Tardiva e Rosso Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 12% vol. Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Pomino" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura; l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio e' consentita nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Le tipologie Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei. E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati. La fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio delle tipologie "Vinsanto" debbono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione delle uve di cui al presente Art. 5 in appositi locali ed in recipienti in legno di capacita' non superiore a hl. 4. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50% vol.
5.4 - Resa uva/vino Le rese massime di uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento sono le seguenti:
------------------------------------------------------------ Tipologia Resa% Resa vino
Uva/Vino Hl / ha ------------------------------------------------------------ Pomino bianco, Pomino rosso 70% 63 ------------------------------------------------------------ Pomino Bianco Vendemmia Tardiva ---------------------------------- 60% Pomino Rosso Vendemmia Tardiva ------------------------------------------------------------ Pomino Spumante Bianco e Rosato 70% 105 ------------------------------------------------------------ Pomino Vin Santo ---------------------------------- 35% al 3° anno Pomino Vin santo Occhio di Pernice ------------------------------------------------------------ Pomino Pinot Nero 70% 63 ------------------------------------------------------------ Pomino Merlot 70% 63 ------------------------------------------------------------ Pomino Chardonnay 70% 63 ------------------------------------------------------------ Pomino Sauvignon 70% 63 ------------------------------------------------------------

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie Bianco, Spumante, Rosso, Pinot nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, il 63% per le tipologie "Vendemmia tardiva", il 43% per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, anche se la produzione a ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
5.5 - Invecchiamento. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d'invecchiamento: Pomino rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere. Pomino rosso riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell'anno di produzione delle uve per entrambe le tipologie. Pomino bianco riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a un anno, di cui almeno otto mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell'anno di produzione delle uve. Pomino Spumante: deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del I° gennaio successivo alla raccolta delle uve. Pomino Spumante Riserva: deve permanere per almeno trentasei mesi sui lieviti di fermentazione, ai sensi della normativa vigente. Pomino Vin santo e Pomino Vin santo Occhio di Pernice: l'invecchiamento obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore a 4 hl.
5.6 - Affinamento in bottiglia Il Pomino Rosso riserva prevede un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi prima della commercializzazione.
5.7 - Immissione al consumo Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata: Tipologie a frutto rosso: 1° Novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Pomino Rosso riserva: 1° Novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve. Pomino Bianco riserva: 1° Novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Pomino Vendemmia Tardiva Bianco, Pomino Vendemmia tardiva rosso: 1° Giugno successivo a quello di produzione delle uve. Pomino Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice: 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. Pomino Spumante Bianco e Rosato: 1° Aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve. Pomino Spumante Bianco e Rosato Riserva: 1° Gennaio del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 6

(caratteristiche al consumo)
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"Pomino" Bianco:
Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini Odore: delicato, fruttato, gradevole. Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. Acidita' totale minima: 4,5 g/l Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Pomino" Bianco riserva :
Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini Odore: delicato, fruttato, gradevole. Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. Acidita' totale minima: 4,5 g/l Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Pomino" Chardonnay:
Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini Odore: delicato, fruttato, gradevole. Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. Acidita' totale minima: 4,5 g/l Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Pomino" Sauvignon:
Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini Odore: delicato, fruttato, gradevole. Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. Acidita' totale minima: 4,5 g/l Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Pomino" Rosso:
Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate piu' o meno intense. Odore: vinoso, intenso e caratteristico. Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. Acidita' totale minima: 4,5 g/l. Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
"Pomino" Rosso riserva :
Colore: rosso rubino con sfumature granate piu' o meno intense. Odore: intenso e caratteristico di frutta matura, armonico. Sapore: asciutto, robusto, morbido e vellutato con sentori di confettura. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol. Acidita' totale minima: 4,5 g/l. Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
"Pomino" Pinot Nero:
Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate piu' o meno intense. Odore: vinoso, intenso e caratteristico. Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. Acidita' totale minima: 4,5 g/l. Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
"Pomino" Merlot:
Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate piu' o meno intense. Odore: vinoso, intenso e caratteristico. Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. Acidita' totale minima: 4,5 g/l. Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
"Pomino" Bianco e Rosso Vendemmia Tardiva:
Colore: giallo paglierino intenso fino all'ambrato per il bianco. Rubino piu' o meno intenso tendente al granato per il rosso. Odore: etereo intenso. Sapore: armonico e vellutato. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. Zuccheri residui minimo: 25 g/l. Acidita' totale minima: 4,50 g/l. Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Pomino" Vin Santo e Pomino Vin Santo Occhio di Pernice:
Colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso per il tipo bianco. Granato piu' o meno intenso per il tipo Occhio di Pernice. Odore: etereo intenso. Sapore: armonico, vellutato, caratteristico. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui almeno 14,5% vol. svolta. Acidita' totale minima: 4,50 g/l. Estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
"Pomino" Spumante Bianco:
Spuma: fine e persistente; Colore: giallo piu' o meno carico; Odore: caratteristico con delicato sentore di lievito; Sapore: vivace, armonico; Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5% vol.; Acidita' totale minima: 5 g/l; Estratto non riduttore minimo: 16 g/l; Zuccheri massimi: secondo normativa CEE.
"Pomino" Spumante Rosato:
Spuma: fine e persistente; Colore: rosato piu' o meno tenue; Odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato; Sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo; Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5% vol.; Acidita' totale minima: 5 g/l; Estratto non riduttore minimo: 17 g/l; Zuccheri massimi: secondo normativa CEE.
"Pomino" Spumante Bianco Riserva:
Spuma: fine e persistente; Colore: giallo paglierino carico dorato; Odore: caratteristico; Sapore: tipico, armonico, pieno; Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12% vol.; Acidita' totale minima: 5 g/l; Estratto non riduttore minimo: 17 g/l; Zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.
"Pomino" Spumante Rosato Riserva:
Spuma: fine e persistente; Colore: rosato piu' o meno intenso; Odore: caratteristico; Sapore: tipico, armonico, pieno; Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12% vol.; Acidita' totale minima: 5 g/l; Estratto non riduttore minimo: 17 g/l; Zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti minimi dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio Decreto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentito, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore o percezione di legno.

Articolo 7

(etichettatura designazione e presentazione)
7.1 - Qualificazioni Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Pomino spumante" il riferimento alle varieta' di vite che lo compongono e' consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine. Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, e' obbligatorio indicare l'annata di sboccatura.
7.2 - Menzioni facoltative Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, delle varieta' di vite, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
7.3 - Caratteri e posizioni in etichetta Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive.
7.4 - Annata Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare per tutte le tipologie ad esclusione del Pomino Spumante, deve figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve. Il "Pomino Spumante", nelle tipologie bianco e rosato, che abbia trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti puo' riportare l'annata di produzione delle uve. Il "Pomino Spumante" riserva deve obbligatoriamente riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve. Per il "Pomino spumante" rosato e' ammessa, in alternativa l'indicazione rose'.
7.5 - Vigna La menzione «Vigna» seguita da relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, ai vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione.

Articolo 8

(confezionamento)
8.1 - Volumi nominali I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 12 litri.
8.2 - Recipienti e tappatura Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro, di forma bordolese e/o borgognona e/o idonea bottiglia da spumante o forme similari. Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge; le tipologie Spumante devono essere chiuse con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.
 
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