Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2010 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 27 luglio 2010
Definizione dei termini e delle modalita' per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Deliberazione n. 17439).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 161 recante disposizioni in materia di Albo speciale delle societa' di revisione tenuto dalla Consob;
Vista la Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto, in particolare, l'art. 45 della medesima Direttiva, recante disposizioni in materia di iscrizione all'albo dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi;
Vista la Decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008, che consente ai revisori e agli enti di revisione contabile di alcuni Paesi terzi, da essa specificamente individuati ed, allo stato, indicati nell'allegato 1 alla presente delibera, di continuare, limitatamente al periodo transitorio identificato nella medesima Decisione, le loro attivita' di revisione in deroga al citato art. 45 della Direttiva, a condizione che forniscano informazioni in merito a se stessi e ai principi di revisione e alle regole di indipendenza applicati nell'attivita' svolta;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante disposizioni di «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del predetto decreto, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di revisione legale;
Visto l'art. 34, comma 1, del suddetto decreto legislativo, che prevede l'iscrizione nel Registro dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi «che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entita' avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entita' del Paese terzo emetta esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di valore nominale non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione»;
Visto l'art. 43, comma 1, lettera i), del suddetto decreto, in base al quale l'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del medesimo decreto;
Visto, inoltre, l'art. 43, comma 9, del citato decreto legislativo, in base al quale, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione indicati al comma 1 del medesimo articolo, «la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'Albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalita' dalla stessa stabiliti»;
Visto, infine, l'art. 34, comma 6, del piu' volte richiamato decreto, in base al quale «le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entita' di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici»;
Considerato che, fino all'istituzione di tale Registro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il menzionato art. 34, comma 6, e' del pari applicabile alle relazioni di revisione redatte da revisori ed enti di revisione di Paesi terzi non iscritti nell'apposita sezione dell'Albo speciale tenuto dalla Consob;
Considerata la necessita' e l'urgenza di adottare le disposizioni che individuano i termini e le modalita' per consentire ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1, di essere iscritti in un'apposita Sezione dell'Albo speciale tenuto dalla Consob, in conformita' a quanto dispone il citato art. 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Considerato l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che consente, tra gli altri, alla Consob di derogare, in caso di necessita' e urgenza, ai principi che governano la predisposizione di atti di regolazione generale e, in particolare, alla consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;
Considerato inoltre che, pur non essendo possibile prevedere con esattezza il periodo di vigenza delle disposizioni che si intendono adottare con la presente delibera, e' certo che queste ultime avranno una efficacia temporanea, essendo destinate ad essere sostituite dalle disposizioni regolamentari previste dall'art. 34, comma 7, del piu' volte menzionato decreto non appena verra' istituito il Registro;
Ritenuto quindi di poter prescindere dalla consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziatori e dei consumatori;
Vista, infine, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», successivamente modificata, e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che affida alle Autorita' di vigilanza, e dunque alla Consob, la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti di propria competenza;

Delibera:

Art. 1
Fonti normative

1. Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi dell'art. 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
 
Art. 2
Definizioni

1. Nella presente delibera si intendono per:
a) «Direttiva»: la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE;
b) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) «Ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, e' incaricato della revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una entita' avente sede in un Paese terzo;
d) «Paese terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea;
e) «Responsabile della revisione»: una persona fisica responsabile dello svolgimento dell'incarico di revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una entita' avente sede in un Paese terzo per conto di un ente di revisione;
f) «Revisore di un Paese terzo»: una persona fisica incaricata dello svolgimento della revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una entita' avente sede in un Paese terzo;
g) «Sezione»: l'apposita Sezione istituita nell'Albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'art. 161 del Testo Unico, in cui la Consob iscrive i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
h) «Sezione A»: l'apposita parte della Sezione dell'Albo speciale nella quale i revisori e gli enti di revisione di Paesi terzi sono iscritti in conformita' alla Decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008;
i) «Sezione B»: l'apposita parte della Sezione dell'Albo speciale nella quale i revisori e gli enti di revisione di paesi terzi sono iscritti in conformita' all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2006/43/CE.
 
Art. 3

Istituzione della Sezione relativa ai revisori e agli enti di
revisione di Paesi terzi

1. E' istituita una Sezione nell'Albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'art. 161 del Testo Unico, relativa ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi, di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. La Sezione di cui al comma 1 e' distinta in due parti al fine di consentire l'iscrizione di revisori ed enti di revisione di Paesi terzi in conformita', rispettivamente, alla Decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008 e all'art. 45 della Direttiva.
3. Per ciascun revisore o ente di revisione di un Paese terzo iscritto in conformita' alla Decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008, la Sezione A riporta le seguenti informazioni:
a) le generalita' e i recapiti del revisore ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell'ente di revisione;
b) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza del soggetto istante;
c) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualita' di revisore o ente di revisione nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorita' presso la quale il medesimo soggetto e' registrato;
d) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;
e) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante in conformita' al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea.
4. Per ciascun revisore o ente di revisione di un Paese terzo iscritto in conformita' all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva, la Sezione B riporta le seguenti informazioni:
a) le generalita' e i recapiti del revisore ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell'ente di revisione;
b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici responsabili che hanno contribuito ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
c) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza del soggetto istante;
d) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualita' di revisore o ente di revisione nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorita' presso la quale il medesimo soggetto e' registrato;
e) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;
f) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante in conformita' al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;
g) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell'ente di revisione;
h) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui all'art. 11, comma 2, lettera k), nonche' gli estremi della relativa registrazione in qualita' di revisori nel paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva.
5. Le informazioni contenute nella Sezione dell'Albo speciale sono conservate in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito internet della Consob.
6. L'iscrizione nella Sezione non abilita all'esercizio della revisione legale in Italia.
 
Art. 4
Aggiornamento della Sezione

1. I revisori e gli enti di revisione di Paesi terzi iscritti nella Sezione dell'Albo speciale di cui all'art. 1 sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. Essi comunicano tempestivamente alla Consob qualsiasi modifica di tali informazioni provvedendo, se del caso, a presentare la relativa documentazione.
2. La Consob provvede all'aggiornamento della Sezione dell'Albo speciale.
 
Art. 5
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi individuati nell'allegato 1 alla presente delibera che rilasciano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entita' di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli esercizi che si chiudono entro il termine del 30 giugno 2011, corrispondente alla scadenza del periodo transitorio indicato dalla Decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008.
2. I revisori e gli enti di revisione di cui al comma 1 sono iscritti nella Sezione A.
 
Art. 6
Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nella Sezione A dell'Albo speciale e' presentata alla Consob mediante compilazione dell'apposito Modulo A allegato alla presente delibera, sottoscritto dal revisore di un Paese terzo o dal legale rappresentante dell'ente di revisione di un Paese terzo al quale e' stato conferito l'incarico.
2. La domanda contiene:
a) le generalita' e i recapiti del revisore ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica, i recapiti dell'ente di revisione;
b) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza del soggetto istante e, in allegato, la relativa descrizione tenuto conto della definizione di rete di cui all'art. 2, paragrafo 7, della Direttiva;
c) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualita' di revisore o ente di revisione nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorita' presso la quale il medesimo soggetto e' registrato;
d) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;
e) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante in conformita' al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;
f) una descrizione, in allegato, del sistema interno di controllo della qualita' dell'ente di revisione;
g) l'indicazione se e quando e' avvenuto l'ultimo controllo esterno della qualita' e gli estremi identificativi dell'Autorita' che lo ha svolto; in caso di avvenuto controllo, in allegato, le informazioni necessarie per comprenderne gli esiti, le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall'ente di revisione a fronte delle stesse;
h) l'elenco dei clienti di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
i) i principi di revisione e le regole e i principi di indipendenza applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui alla lettera h);
j) l'elenco dei documenti allegati alla domanda.
3. La domanda di iscrizione, comprensiva dei relativi allegati, deve essere prodotta in lingua italiana o inglese; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa sono accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana.
 
Art. 7
Istruttoria della domanda

1. La Consob verifica la completezza della domanda e comunica al soggetto istante gli elementi informativi eventualmente mancanti.
2. Il soggetto istante provvede tempestivamente ad integrare la domanda presentata con gli elementi informativi richiesti.
3. Dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi ai sensi del comma 1 e fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi, il termine stabilito al comma 4 per il compimento delle istruttorie e' sospeso.
4. La Consob delibera entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
 
Art. 8
Cancellazione

1. La Consob dispone la cancellazione del revisore o dell'ente di revisione iscritti nella Sezione A ove riscontri che:
a) non sono state fornite le informazioni richieste dalla Consob per lo svolgimento delle attivita' connesse e strumentali alla tenuta della Sezione;
b) la registrazione nel paese di origine per l'esercizio della revisione contabile e' venuta meno.
 
Art. 9
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano ai revisori e agli enti di revisione dei Paesi terzi non compresi nell'Allegato 1 alla presente delibera, che rilasciano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entita' di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. I revisori e gli enti di revisione di cui al comma 1 sono iscritti nella Sezione B.
 
Art. 10
Condizioni per l'iscrizione

1. L'iscrizione alla Sezione B e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione e' in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva;
b) i revisori responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui all'art. 11, lettera k), per conto dell'ente di revisione, sono in possesso dei requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva;
c) la revisione dei conti dei clienti di cui all'art. 11, lettera k), e' effettuata in conformita' ai principi di revisione di cui all'art. 26 della Direttiva e in conformita' alle regole di indipendenza di cui agli articoli 22, 24 e 25 della medesima Direttiva, ovvero in conformita' a principi e regole equivalenti;
d) il revisore del Paese terzo ovvero i componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell'ente di revisione del Paese terzo nonche' i responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui all'art. 11, lettera k), sono in possesso dei requisiti di onorabilita' attestati ai sensi dell'art. 13;
e) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione pubblicano sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni richieste dall'art. 40 della Direttiva ovvero ottemperano ad obblighi di informativa equivalenti.
 
Art. 11
Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nella Sezione B dell'Albo speciale e' presentata alla Consob mediante compilazione dell'apposito Modulo B, allegato alla presente delibera, sottoscritto dal revisore di un Paese terzo o dal legale rappresentante dell'ente di revisione di un Paese terzo al quale e' stato conferito l'incarico.
2. La domanda contiene:
a) le generalita' e i recapiti del revisore ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell'ente di revisione;
b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici responsabili che hanno contribuito ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
c) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza del soggetto istante e, in allegato, la relativa descrizione, tenuto conto della definizione di rete di cui all'art. 2, paragrafo 7, della Direttiva;
d) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualita' di revisore o ente di revisione nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorita' presso la quale il medesimo soggetto e' registrato;
e) l'indicazione circa la sussistenza a carico del soggetto istante di precedenti rifiuti di domanda di registrazione o di provvedimenti di cancellazione in qualita' di revisore o ente di revisione nel paese di origine;
f) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;
g) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante in conformita' al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;
h) l'indicazione di eventuali procedimenti di registrazione pendenti in altri Stati membri dell'Unione europea ovvero dell'Area economica europea;
i) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell'ente di revisione;
j) l'indicazione se la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione e' in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva;
k) l'elenco dei clienti di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
l) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui alla lettera k), nonche' gli estremi della relativa registrazione in qualita' di revisori nel paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva;
m) l'indicazione dei principi di revisione applicati alla revisione dei conti dei clienti di cui alla lettera k) e, in assenza dei principi di revisione di cui all'art. 26 della Direttiva, l'indicazione se la revisione dei conti sia stata effettuata in conformita' agli International Standards of Auditing (ISA) emanati dall'International Federation of Accountants (IFAC) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, e' fornita in allegato un'attestazione che confermi l'equivalenza dei principi di revisione utilizzati a quelli ISA;
n) l'indicazione dei principi e delle regole di indipendenza applicati e, in assenza della decisione di equivalenza di cui all'art. 45, paragrafo 6, della Direttiva, l'indicazione se la revisione dei conti sia stata effettuata in conformita' ai principi di indipendenza contenuti nella Sezione 290 del Codice di etica adottato dall'International Federation of Accountants (IFAC Code of Ethics for Professional Accountants) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, e' fornita in allegato un'attestazione che confermi l'equivalenza dei principi di indipendenza utilizzati a quelli dell'IFAC;
o) l'indicazione se negli ultimi dodici mesi si e' proceduto sul sito internet del revisore o dell'ente di revisione alla pubblicazione della relazione annuale di trasparenza contenente informazioni equivalenti a quelle richieste dall'art. 40 della Direttiva, ovvero se si intenda procedere alla predetta pubblicazione nei tre mesi successivi alla chiusura del proprio esercizio finanziario;
p) la certificazione di cui all'art. 13, fornita dal revisore di un Paese terzo ovvero, in caso di ente di revisione di un Paese terzo, dai soggetti individuati alle lettere i) e l);
q) l'elenco dei documenti allegati alla domanda.
3. Nella domanda di cui al comma 1, il soggetto istante ha facolta' di indicare se e quando e' avvenuto l'ultimo controllo esterno della qualita' e gli estremi identificativi dell'Autorita' che lo ha svolto, fornendo in allegato, in caso di avvenuto controllo, le informazioni per comprenderne gli esiti, le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall'ente di revisione a fronte delle stesse.
4. Si applica l'art. 6, comma 3.
 
Art. 12
Istruttoria della domanda

1. Alle domande presentate dai revisori e dagli enti di revisione di un Paese terzo di cui all'art. 11, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.
2. La Consob, in aggiunta alle informazioni indicate all'art. 7, comma 1, puo' chiedere ulteriori dati informativi al soggetto istante.
 
Art. 13
Documentazione relativa ai requisiti di onorabilita'

1. Ai fini dei requisiti di onorabilita', i revisori di un Paese terzo e i soggetti di cui all'art. 11, lettere i) e l), forniscono certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non e' stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. I certificati sono corredati di un parere legale rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneita' dei certificati all'attestazione in questione.
2. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta ciascun interessato produce una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale conferma la circostanza che in detto Stato non e' previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima.
3. I documenti attestanti i requisiti di onorabilita' sono rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.
 
Art. 14
Cancellazione

1. La Consob dispone la cancellazione del revisore o dell'ente di revisione dalla Sezione B ove riscontri che:
a) non sono state fornite le informazioni richieste dalla Consob per lo svolgimento delle attivita' connesse e strumentali alla tenuta della Sezione;
b) e' venuta meno una delle condizioni indicate all'art. 10;
c) la registrazione richiesta nel paese di origine per l'esercizio della revisione contabile e' venuta meno.
 
Art. 15
Disposizioni finali

1. Le disposizioni adottate con la presente delibera sono vigenti fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 luglio 2010

Il Presidente Vicario: Conti
 
ALLEGATO I
ELENCO DEI PAESI TERZI PER CUI VIGE IL PERIODO TRANSITORIO
REGOLATO DALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
DEL 29 LUGLIO 2008
Argentina Australia Bahamas Bermuda Brasile Canada Cile Cina Corea del Sud Croazia Emirati Arabi Uniti Giappone Isole del canale (Guernsey, Jersey, Isola di Man) Hong Kong India Indonesia Isole Cayman Israele Kazakistan Malaysia Marocco Mauritius Messico Nuova Zelanda Pakistan Russia Singapore Stati Uniti d'America Sudafrica Svizzera Taiwan Thailandia Turchia Ucraina
 
MODULO A
PER L'ISCRIZIONE DEI REVISORI E DEGLI ENTI DI REVISIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO
27 GENNAIO 2010, N. 39, IN CONFORMITA' ALLA DECISIONE
EUROPEA DEL 29 LUGLIO 2008
Il presente modulo A si utilizza per la presentazione alla Consob della domanda di registrazione nella Sezione A dell'Albo speciale delle societa' di revisione tenuto dalla Consob medesima.

1. Estremi identificativi del soggetto istante

1.A Estremi identificativi del revisore di un Paese terzo
(da compilare nel caso in cui l'incarico di revisione sia conferito a una persona fisica)
1.1 Nome e cognome
1.2 Data di nascita
1.3 Indirizzo
1.4 Citta'
1.5 Codice postale
1.6 Paese
1.7 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.8 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.9 Indirizzo di posta elettronica
1.10 Indirizzo del sito internet

1.B Estremi identificativi dell'ente di revisione di un Paese terzo
(da compilare nel caso in cui l'incarico di revisione sia conferito a un ente)
1.11 Denominazione sociale
1.12 Forma giuridica
1.13 Indirizzo
1.14 Citta'
1.15 Codice postale
1.16 Paese
1.17 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.18 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.19 Indirizzo di posta elettronica
1.20 Indirizzo del sito internet
Estremi del legale rappresentante dell'ente di revisione per eventuali contatti
1.21 Nome e cognome
1.22 Indirizzo
1.23 Citta'
1.24 Codice postale
1.25 Paese
1.26 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.27 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.28 Indirizzo di posta elettronica

2. Appartenenza a una rete, tenuto conto della definizione di rete di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della Direttiva
(da compilare nel caso in cui il soggetto istante appartenga a una rete)
2.1 Denominazione della rete di appartenenza
2.2 Descrizione della rete di appartenenza o, in alternativa, indicazione del link alla pagina del sito internet che contiene tale descrizione
(da fornire in allegato)

3. Registrazione del soggetto istante in qualita' di revisore o ente di revisione nel paese di origine Estremi identificativi dell'Autorita' presso la quale il soggetto e' registrato
3.1 Denominazione dell'Autorita'
3.2 Indirizzo
3.3 Citta'
3.4 Codice postale
3.5 Paese
3.6 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
3.7 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
3.8 Estremi della registrazione in qualita' di revisore o ente di revisione nel paese di origine

4. Registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(da compilare nel caso in cui il soggetto risulti registrato o in corso di registrazione)
4.1 Elenco delle registrazioni in qualita' di revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione, gli estremi della registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorita' presso la quale il soggetto e' registrato e l'indicazione del paese)
4.2 Elenco delle registrazioni in corso in qualita' di revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione in corso, gli estremi della domanda di registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorita' alla quale il soggetto ha presentato la domanda di registrazione e l'indicazione del paese)

5. Registrazioni del soggetto istante in conformita' al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(da compilare nel caso in cui il soggetto risulti registrato o in corso di registrazione)
5.1 Elenco delle registrazioni in conformita' al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione, gli estremi della registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorita' presso la quale il soggetto e' registrato e l'indicazione del paese)
5.2 Elenco delle registrazioni in corso in conformita' al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione in corso, gli estremi della domanda di registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorita' presso la quale il soggetto ha presentato la domanda di registrazione e l'indicazione del paese)

6. Sistema interno di controllo della qualita' dell'ente di revisione
6.1 Descrizione del sistema interno di controllo della qualita' dell'ente di revisione configurato, ad esempio, in accordo con l'International Standard on Quality Control 1 "ISQC1"
(da fornire in allegato)

7. Controllo esterno della qualita'
(da compilare solo nel caso in cui il soggetto istante sia stato sottoposto a un controllo esterno della qualita')
Estremi identificativi dell'Autorita' che ha svolto l'ultimo controllo esterno della qualita'
7.1 Denominazione dell'Autorita'
7.2 Indirizzo
7.3 Citta'
7.4 Codice postale
7.5 Paese
7.6 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
7.7 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
7.8 Data di avvio e data di conclusione dell'ultimo controllo esterno della qualita'
7.9 Informazioni necessarie per comprendere gli esiti dell'ultimo controllo esterno della qualita', le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall'ente di revisione a fronte delle stesse
(da fornire in allegato, unitamente a una copia integrale, ove possibile, del report emesso dall'Autorita' competente in esito al controllo della qualita')

8. Clienti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Elenco dei clienti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (da fornire in allegato, indicando gli estremi identificativi dell'emittente e gli Stati membri dell'Unione Europea nei quali il valore mobiliare e' ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato)

9. Principi di revisione e regole e principi di indipendenza applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 8
9.1 Principi di revisione applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 8
9.2 Regole e principi di indipendenza applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 8

10. Elenco dei documenti allegati alla domanda

MODULO B
PER L'ISCRIZIONE DEI REVISORI E DEGLI ENTI DI REVISIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO
27 GENNAIO 2010, N. 39, IN CONFORMITA' ALL'ARTICOLO 45
DELLA DIRETTIVA

Il presente modulo B si utilizza per la presentazione alla Consob della domanda di registrazione nella Sezione B dell'Albo speciale delle societa' di revisione tenuto dalla Consob medesima.

1. Estremi identificativi del soggetto istante

1.A Estremi identificativi del revisore di un Paese terzo
(da compilare nel caso in cui l'incarico di revisione sia conferito a una persona fisica)
1.1 Nome e cognome
1.2 Data di nascita
1.3 Indirizzo
1.4 Citta'
1.5 Codice postale
1.6 Paese
1.7 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.8 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.9 Indirizzo di posta elettronica
1.10 Indirizzo del sito internet

1.B Estremi identificativi dell'ente di revisione di un Paese terzo
(da compilare nel caso in cui l'incarico di revisione sia conferito a un ente)
1.11 Denominazione sociale
1.12 Forma giuridica
1.13 Indirizzo
1.14 Citta'
1.15 Codice postale
1.16 Paese
1.17 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.18 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.19 Indirizzo di posta elettronica
1.20 Indirizzo del sito internet
Estremi del legale rappresentante dell'ente di revisione per eventuali contatti
1.21 Nome e cognome
1.22 Indirizzo
1.23 Citta'
1.24 Codice postale
1.25 Paese
1.26 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.27 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.28 Indirizzo di posta elettronica

2. Uffici responsabili che hanno contribuito ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
2.1 Elenco di tutti gli uffici responsabili che hanno contribuito ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con indicazione, per ciascun ufficio, dei dati identificativi e dei recapiti
(da fornire in allegato)

3. Appartenenza a una rete, tenuto conto della definizione di rete di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della Direttiva
(da compilare nel caso in cui il soggetto istante appartenga a una rete)
3.1 Denominazione della rete di appartenenza
3.2 Descrizione della rete di appartenenza o, in alternativa, indicazione del link alla pagina del sito internet che contiene tale descrizione
(da fornire in allegato)

4. Registrazione del soggetto istante in qualita' di revisore o ente di revisione nel paese di origine Estremi identificativi dell'Autorita' presso la quale il soggetto e' registrato
4.1 Denominazione dell'Autorita'
4.2 Indirizzo
4.3 Citta'
4.4 Codice postale
4.5 Paese
4.6 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
4.7 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
4.8 Estremi della registrazione in qualita' di revisore o ente di revisione nel paese di origine
4.9 Indicazione degli eventuali rifiuti di registrazione e provvedimenti di cancellazione in qualita' di revisore o ente di revisione nel paese di origine a carico del soggetto istante
(da fornire in allegato, con l'indicazione delle relative date)

5. Registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(da compilare nel caso in cui il soggetto risulti registrato o in corso di registrazione)
5.1 Elenco delle registrazioni in qualita' di revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione, gli estremi della registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorita' presso la quale il soggetto e' registrato e l'indicazione del paese)
5.2 Elenco delle registrazioni in corso in qualita' di revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione in corso, gli estremi della domanda di registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorita' alla quale il soggetto ha presentato la domanda di registrazione e l'indicazione del paese)

6. Registrazioni del soggetto istante in conformita' al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(da compilare nel caso in cui il soggetto risulti registrato o in corso di registrazione)
6.1 Elenco delle registrazioni in conformita' al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione, gli estremi della registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorita' presso la quale il soggetto e' registrato e l'indicazione del paese)
6.2 Elenco delle registrazioni in corso in conformita' al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione in corso, gli estremi della domanda di registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorita' presso la quale il soggetto ha presentato al domanda di registrazione e l'indicazione del paese)

7. Componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell'ente di revisione
7.1 Nominativi, eventuali qualifiche professionali e recapiti di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell'ente di revisione
(da fornire in allegato)

8. Indicazione se la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione e' in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva

9. Clienti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
9.1 Elenco dei clienti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (da fornire in allegato, indicando gli estremi identificativi dell'emittente e gli Stati membri dell'Unione Europea nei quali il valore mobiliare e' ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato)

10. Responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui al punto 9
10.1 Nominativi dei responsabili
10.2 Estremi, per ciascun responsabile, della registrazione in qualita' di revisore
10.3 Indicazione se i responsabili siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva

11. Principi di revisione applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 9
11.1 Principi di revisione applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 9
11.2 In assenza dei principi di revisione di cui all'articolo 26 della Direttiva, se la revisione dei conti e' stata effettuata in conformita' a principi diversi dagli International Standards of Auditing (ISA) emanati dall'International Federation of Accountants (IFAC), attestazione che confermi l'equivalenza dei principi di revisione utilizzati a quelli ISA
(da fornire in allegato)

12. Regole e principi di indipendenza applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 9
12.1 Regole e principi di indipendenza applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 9
12.2 In assenza della decisione di equivalenza di cui all'articolo 45, paragrafo 6, della Direttiva, se la revisione dei conti e' stata effettuata in conformita' a principi di indipendenza diversi da quelli contenuti nella Sezione 290 del Codice di etica adottato dall'International Federation of Accountants (IFAC Code of Ethics for Professional Accountants), attestazione che confermi l'equivalenza dei principi di indipendenza utilizzati a quelli dell'IFAC
(da fornire in allegato)

13. Indicazione se negli ultimi dodici mesi si e' proceduto sul sito internet del revisore o dell'ente di revisione alla pubblicazione della relazione annuale di trasparenza contenente informazioni equivalenti a quelle richieste dall'articolo 40 della Direttiva, ovvero se si intenda procedere alla predetta pubblicazione nei tre mesi successivi alla chiusura del proprio esercizio finanziario

14. Documentazione relativa ai requisiti di onorabilita'
14.1 Certificazione di cui all'articolo 13, della delibera n. 17439 del 27 luglio 2010, fornita dal revisore di un Paese terzo ovvero, in caso di ente di revisione di un Paese terzo, dai soggetti individuati alle lettere i) e l)
(da fornire in allegato)

15. Controllo esterno della qualita'
(da fornire facoltativamente nel caso in cui il soggetto istante sia stato sottoposto a un controllo esterno della qualita')
Estremi identificativi dell'Autorita' che ha svolto l'ultimo controllo esterno della qualita'
15.1 Denominazione dell'Autorita'
15.2 Indirizzo
15.3 Citta'
15.4 Codice postale
15.5 Paese
15.6 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
15.7 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
15.8 Data di avvio e data di conclusione dell'ultimo controllo esterno della qualita'
15.9 Informazioni necessarie per comprendere gli esiti dell'ultimo controllo esterno della qualita', le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall'ente di revisione a fronte delle stesse
(da fornire in allegato, unitamente a una copia integrale, ove possibile, del report emesso dall'Autorita' competente in esito al controllo della qualita')

16. Elenco dei documenti allegati alla domanda
 
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