Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2010 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2010, n. 103
Testo del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2010), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2010, n. 127 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 7), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo (( ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti» )).

Art. 1

1. Nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell'intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione S.p.A. ed in considerazione del preminente interesse pubblico connesso alla necessita' di assicurare la continuita' del servizio pubblico di cabotaggio marittimo:
a) in deroga a quanto previsto dagli statuti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A., nonche' dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla nomina di un amministratore unico delle suddette societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Detti amministratori unici resteranno in carica fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell'intero capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. I consigli di amministrazione della Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono con effetto dalla data di adozione del decreto del citato Ministro dell'economia e delle finanze;
b) la responsabilita' civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui restano in carica gli amministratori unici di cui alla lettera a), dagli stessi amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e' posta a carico esclusivamente delle societa' interessate. Negli stessi limiti e' esclusa la responsabilita' amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonche' di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle societa' in questione non puo' costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalita' richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre societa';
c) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A., e' consentita l'erogazione da parte di banche o intermediari autorizzati di nuovi finanziamenti, ovvero, relativamente ai finanziamenti gia' concessi in virtu' di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata. I crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti sono equiparati ai crediti prededucibili di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori sono esclusi dal voto in sede di eventuali procedure concorsuali e dal computo delle maggioranze previste per l'approvazione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 177 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonche' dalla percentuale dei crediti prevista per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. Gli atti, le garanzie e i pagamenti relativi a detti nuovi finanziamenti non sono soggetti all'azione revocatoria. (( Tirrenia di Navigazione S.p.A. utilizza i predetti nuovi finanziamenti esclusivamente al fine di evitare che sia compromessa la continuita' del servizio pubblico di navigazione, con particolare riferimento alla necessita' di garantire la continuita' territoriale con le isole, nonche' per fronteggiare i fabbisogni di liquidita' derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar S.p.A. per le medesime finalita'; ))
d) i crediti derivanti dai nuovi finanziamenti di cui alla lettera c) sono garantiti da Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A., alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ...
))
.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Riferimenti normativi
- L'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 aprile 1942, n. 81, cosi' recita:
«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le
somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato
dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).».
- L'art. 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
cosi' recita:
«Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del
concordato). - Il concordato e' approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta
di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno
diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al
diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte
alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la
proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la
soddisfazione non integrale, sono equiparati ai
chirografari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze
il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al
quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti
da meno di un anno prima della proposta di concordato.».
- L'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, cosi' recita:
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
- L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'art. 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'art. 67, terzo comma, letterad) sull'attuabilita'
dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori
estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore. Si applica l'art. 168, secondo
comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale la documentazione
di cui all'art. 161, primo e secondo comma, e una proposta
di accordo corredata da una dichiarazione
dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con
i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento
dei crediti e da una dichiarazione del professionista
avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il
regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in
corso trattative o che hanno comunque negato la propria
disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui
al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per il regolare pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione
dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano
applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo,
quarto e quinto comma.».



 
(( Art. 1-bis
Misure urgenti in materia di trasporto stradale e aereo

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarita' del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. Tali accordi possono altresi' prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantita' garantite, per i quali e' possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonche' alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.
4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.
4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4.
4-quater. In deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4.
4-quinquies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali»;
b) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non puo', comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti»;
c) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14»;
d) dopo il comma 13, e' inserito il seguente:
«13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada»;
e) al comma 14, le parole: «di cui ai commi 6, 7, 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 13 e 13-bis».
2. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia). - 1. Nel contratto scritto e' indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non puo' essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente e' tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonche' le modalita' di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.
2. Il committente e' tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo e' dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed e' commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attivita' di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non puo' essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonche' alle modalita' di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi»;
b) all'articolo 7, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui e' stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilita' delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui e' stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresi' applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente, o un suo delegato alla compilazione, riporta sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente e' applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 4»;
c) all'articolo 7-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, come definiti all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerare equipollenti alla scheda di trasporto»;
d) all'articolo 7-bis, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verra' restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;
e) dopo l'articolo 7-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 7-ter (Disposizioni in materia di azione diretta). - 1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore»;
f) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Procedura di accertamento della responsabilita'). - 1. L'accertamento della responsabilita' dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, puo' essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorita' competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'articolo 7-bis.
2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorita' competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.
3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorita' competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilita' dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste.
4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato»;
g) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Imballaggi e unita' di movimentazione). - 1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unita' per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non e' tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unita' di movimentazione utilizzate.
2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unita' di movimentazione, il vettore non e' responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unita' di movimentazione di numero o di qualita' inferiore rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
3. L'esercizio dell'attivita' di commercio delle unita' di movimentazione usate e' consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla questura competente per territorio. Il titolare della licenza e' tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla questura quantita' e tipologia delle unita' di movimentazione cedute e acquistate, nonche' i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.
4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.».
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al comma 5, lettera b), dopo le parole: «legge 24 dicembre 1985, n. 808,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.,». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 83-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi). - 1. L'Osservatorio sulle attivita' di
autotrasporto di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a
campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate
mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul
prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina
mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di
percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di
veicoli, e la relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle
tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno
dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in
percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di
autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi
del carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente
articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di
adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i
costi del carburante sostenuti dal vettore e sono
sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul
mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza
stradale e la regolarita' del mercato dell'autotrasporto di
merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto,
stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a
favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la
copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano,
comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza
normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati
nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi
tra organizzazioni associative di vettori rappresentati
nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la
logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative
dei committenti. Tali accordi possono altresi' prevedere
contratti di trasporto di merci su strada di durata o
quantita' garantite, per i quali e' possibile derogare alle
disposizioni di cui al presente comma nonche' alle
previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle
disposizioni in materia di azione diretta.
4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma
4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi,
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Osservatorio sulle attivita' di
autotrasporto di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i
costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso
il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori
trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad
adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano
anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta
le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della
determinazione del corrispettivo.
4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato un
corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel
comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del
vettore nei confronti del mittente per il pagamento della
differenza si prescrive entro il termine di un anno,
decorrente dal giorno del completamento della prestazione
di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi
volontari conclusi ai sensi del comma 4.
4-quater. In deroga a quanto previsto nei commi 4 e
4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del vettore per
le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un
contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 6
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e'
rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove le
suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di
cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse
pattuizioni fondate su accordi volontari di settore,
conclusi ai sensi del comma 4.
4-quinquies. All'atto della conclusione del contratto,
il vettore e' tenuto a fornire al committente
un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di
data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che
l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei
contributi assicurativi e previdenziali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto
prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture
emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal
vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata
sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1,
laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore
preso a riferimento al momento della sottoscrizione del
contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada
non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 6
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la
fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini
civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo
dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto
dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la
classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il
trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a
quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella
fattura.
7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore,
diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a
una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando
quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del
carburante, sia almeno pari a quella identificata come
corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel
provvedimento di cui al comma 2.
8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al
vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti
indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma
7, il vettore puo' chiedere al mittente il pagamento della
differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su
strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione
del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del
completamento della prestazione di trasporto.
9. Se il committente non provvede al pagamento entro i
quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro
i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda
d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice
competente, ai sensi dell'art. 638 del codice di procedura
civile, producendo la documentazione relativa alla propria
iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo
utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i
corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la
documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo
indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore
corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8.
Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione
e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al
committente, con decreto motivato, ai sensi dell'art. 641
del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto
al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione
provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642 del codice
di procedura civile e fissando il termine entro cui puo'
essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di
cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando non saranno disponibili le
determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento
alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza
chilometrica, gli indici sul costo del carburante per
chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base
dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del
Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del
gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di
categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle della
committenza.
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente
articolo trovano applicazione con riferimento alle
variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere
dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a
partire da tale data.
12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il
termine di pagamento del corrispettivo relativo ai
contratti di trasporto di merci su strada non puo',
comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti
dalla data di emissione della fattura da parte del
creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del
mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di
trasporto. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le
parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi
volontari di settore, conclusi tra organizzazioni
associative di vettori rappresentati nella Consulta
generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al
comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del
corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla
data di emissione della fattura, oltre agli interessi
moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni
di cui al comma 14.
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si
applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori
della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al
servizio di trasporto di merci su strada.
14. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 26
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall'art. 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 13 e 13-bis
consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla
procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di
beni e servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un
periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e
previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate
dall'autorita' competente, individuata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo
economico.
16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni
introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano
stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo
volontario concluso, tra la maggioranza delle
organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei
servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale
per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo
svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico
settore merceologico.
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e
uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti
non possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita'
commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici
minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi
circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o
nella stessa area, attivita' e servizi integrativi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono
principi generali in materia di tutela della concorrenza e
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117
della Costituzione.
19. All'art. 1, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto
al relativo albo professionale" sono sostituite dalle
seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative
vigenti nei Paesi dell'Unione europea".
20. All'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura
di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo"
sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione
del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti
ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza
e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei
principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e
della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di
sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto i criteri di
vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti
di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli
interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui
all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui
aldecreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,
n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli
importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente
articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con
particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
e fiscale delle indennita' di trasferta e
all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro
dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le
prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi
per la formazione professionale e per processi di
aggregazione imprenditoriale.
24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di
euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2008
dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti
delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le
trasferte o le missioni fuori del territorio comunale
effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'art.
51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a
formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le
ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previsto
dall'art. 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al
netto delle spese di viaggio e trasporto.
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e'
fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008
relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori
di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente
rilevano nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni
di euro, e' riconosciuto un credito di imposta
corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale
tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo,
di massa massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta
attivita'. La misura del credito di imposta deve essere
determinata in modo tale che, per i veicoli di massa
massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari
al doppio della misura del credito spettante per i veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate. Il credito di imposta e' usufruibile in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e'
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei
limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e,
limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non
imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non
imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni
applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali
e alla formazione professionale sono destinate risorse
rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di
euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente
comma.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24,
25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui
106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili
sul fondo di cui alcomma 918 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,
n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli
interventi consentiti in attuazione dell'art. 9 del
presente decreto, previa autorizzazione della Commissione
europea.
31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
individua, tra le misure del presente articolo, quelle
relativamente alle quali occorre la previa verifica della
compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea.».
- Si riportano il testo degli articoli 7 e 7-bis del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 7 (Responsabilita' del vettore, del committente
del caricatore e del proprietario della merce). - 1.
Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su
strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza
della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e
risponde della violazione di tali disposizioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n.
298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti
che esercitano abusivamente l'attivita' di autotrasporto,
le sanzioni di cui all'art. 26, comma 2, dellalegge 6
giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al
caricatore ed al proprietario della merce che affidano il
servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto
del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi
violando condizioni e limiti nello stesso prescritti,
oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di
idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio
italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'art.
20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, procedono al sequestro della
merce trasportata, ai sensi dell'art. 19 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su
strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente
del veicolo con il quale e' stato effettuato il trasporto
abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione
stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente,
nonche' il caricatore ed il proprietario delle merci
oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al
conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono
obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi
dell'art.197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, qualora le modalita' di
esecuzione della prestazione, previste nella documentazione
contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da
parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della
circolazione stradale violate, e la loro responsabilita',
nei limiti e con le modalita' fissati dal presente decreto
legislativo, sia accertata dagli organi preposti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui
all'art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti
diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche
delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed
al proprietario della merce in conseguenza della violazione
delle norme sulla sicurezza della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato
stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un
accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
gli organi di polizia stradale che hanno accertato la
violazione, da parte del conducente del veicolo con cui e'
stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocita' di
cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza
dei tempi di guida e di riposo di cui all'art. 174 dello
stesso decreto legislativo, verificano la compatibilita'
delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito
all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto,
con il rispetto della disposizione di cui e' stata
contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a
bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda
di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero
allegate alla documentazione equipollente di cui all'art.
7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo
del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie previste per le
violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni
sono altresi' applicate al vettore e al committente quando
le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il
rispetto delle predette norme.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza
sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato
stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un
accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
il committente, o un suo delegato alla compilazione,
riporta sulla scheda di trasporto o sulla documentazione
equivalente di cui all'art. 7-bis, comma 1, il numero di
iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli
autotrasportatori ovvero allega alla documentazione ad essa
equipollente una dichiarazione scritta di aver preso
visione della carta di circolazione del veicolo o di altra
documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del
vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora
non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di
trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia
allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra
indicata, al committente e' applicata la sanzione prevista
dall'art. 7-bis, comma 4.
6. Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di
cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle
seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la
sicurezza della circolazione:
a) art. 61 (sagoma limite);
b) art. 62 (massa limite);
c) art. 142 (limiti di velocita');
d) art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e
sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al
comma 9 dello stesso articolo;
f) art. 174 (durata della guida degli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone e cose).
7. Il caricatore e' in ogni caso responsabile laddove
venga accertata la violazione delle norme in materia di
massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e di quelle relative alla corretta
sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati
articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la
morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e
la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei
veicoli per i quali e' richiesta la patente di guida di
categoria C o C+E, e' disposta la verifica, presso il
vettore, il committente, nonche' il caricatore e il
proprietario della merce oggetto del trasporto, del
rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione
stradale previste dal presente articolo e dall'art. 83-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.».
«Art. 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto). -
1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza
stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio
dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:
"scheda di trasporto", da compilare a cura del committente
e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita',
a cura del vettore. La scheda di trasporto puo' essere
sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui all'art. 6, o da altra documentazione equivalente, che
contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano al trasporto di
merci a collettame, cosi' come definito dal decreto
ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione
idonea ai fini della procedura di accertamento della
responsabilita' di cui all'art. 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il
contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono
figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive
del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al
proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto
stesso, come definiti all'art. 2, comma 1, nonche' quelle
relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata,
ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso
decreto individua le categorie di trasporto di merci a
collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i
documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie,
dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da
altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci,
da considerare equipollenti alla scheda di trasporto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la
scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo
incompleto o non veritiero, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600
euro a 1.800 euro.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto,
non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto
ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma
scritta o altra documentazione equivalente, ovvero
equipollente ai sensi del comma 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della
violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo, che verra' restituito al conducente, proprietario
o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di
trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma
scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del
comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma
scritta o altra documentazione equivalente ovvero
equipollente deve essere esibita entro il termine di
quindici giorni successivi all'accertamento della
violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal
quale dipende l'organo accertatore provvede
all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214
e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati
all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o
di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti
equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non
risultino compilati correttamente. In tali casi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 207 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dal presente
provvedimento:
«Art. 4 (Fondo per interventi a sostegno della domanda
in particolari settori). - 1. E' istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno
della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza
energetica, anche con riferimento al parco immobiliare
esistente, ecocompatibilita' e di miglioramento della
sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni
di euro per l'anno 2010. Il fondo e' finanziato, per 200
milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonche' per 50
milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle
finalita' di cui all'art. 1, comma 847, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto
residui e che a tale fine vengono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo
Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di
cui all'art. 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n.
191. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
per gli obiettivi di efficienza energetica e di
ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono stabilite le
modalita' di erogazione mediante contributi delle risorse
del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna
tipologia di contributi e prevedendo la possibilita' di
avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla
pubblica amministrazione, nonche' ogni ulteriore
disposizione applicativa.
1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al
comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore
dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalita'
stabilite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il
contributo e' riconosciuto anche nel caso di acquisto
tramite locazione finanziaria e il certificato di
rottamazione richiesto e' prodotto a cura dell'acquirente,
ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite
locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto
di motocicli si intendono applicabili anche all'acquisto di
biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse
disponibili a tale fine.
1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i
contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della
Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con
cui e' stato approvato il regime di aiuti temporanei di
importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C
83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al
quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento
nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
C 83 del 7 aprile 2009.
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo con una dotazione pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di
energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna
rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV
della regola tecnica allegata aldecreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli
solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole
centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi
elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza
elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
per gli obiettivi di efficienza energetica e di
ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono stabilite le
modalita' di erogazione mediante contributo delle risorse
del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun
rifugio di cui al presente comma.
1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art.
39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa,
nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il
valore degli investimenti in attivita' di ricerca
industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla
realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle
imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13,
14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attivita' di
fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in
data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009
e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al
presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per
il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
Per il periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e
dell'IRES e' calcolato assumendo come imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei
limiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla
decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28
maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime di aiuti
temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione
n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009,
relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al
finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria
ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e
modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma
2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
limitatamente alle attivita' di cui all'art. 29 della legge
23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di ripartizione e destinazione delle risorse
disponibili iscritte in conto residui di cui all'art. 1,
comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, che a tal fine sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
alle pertinenti unita' previsionali di base con riguardo
alle seguenti finalita':
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da
destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso
costruite con avanzate tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia,
per le finalita' ed i soggetti di cui all'art. 1 della
legge 24 dicembre 1985, n. 808, anche attraverso
l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare,
mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.a., e applicazione delle disposizioni di cui all'art.
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
c) interventi di cui all'art. 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'art. 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio
di attivita' di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009,
n. 99. All'art. 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, l'ultimo periodo e' soppresso.
5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo
della flotta di navigli impiegati per il trasporto di
persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari
a ridotto impatto ambientale, e' riconosciuto alle imprese
esercenti attivita' di trasporto di persone sui laghi un
contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli
solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31
dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro
per l'anno 2010. Tale contributo e' riconosciuto a
condizione che, per ogni battello acquistato, le predette
imprese provvedano contestualmente alla cessazione
dell'attivita' e alla demolizione di un battello con
propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che
sono definiti con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il quale sono altresi' stabiliti gli standard ambientali
che devono possedere i battelli solari per accedere
all'agevolazione.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma
5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
6. E' istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le
infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere
infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo
e' ripartito, previo parere del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo e'
trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non
superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate
all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai
sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali che
abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota
superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti
ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse
devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti
alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili,
finalizzate a rendere le strutture operative funzionali
allo sviluppo dei traffici.
6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa
alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e
il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore
nautico prevista dal fondo di cui all'art. 145, comma 40,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, ivi compresi quelli iscritti nel capitolo
2246 istituito nell'ambito dell'unita' previsionale di base
4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti impegnati nel triennio
2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per
finanziare l'incentivazione, il sostegno e i recuperi
infrastrutturali per l'alta formazione professionale
realizzati dagli istituti per le professionalita' nautiche
le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con
relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ai sensi deldecreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
7. E' revocato il finanziamento statale previsto per
l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida
vincolata per la citta' di Parma", fatta salva la quota
necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto
periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si
estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i
rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore
con il contraente generale. Il contraente generale puo'
richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione
di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un
indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla
quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il
contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore
continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti
della quota del finanziamento erogata, anche per le
finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente
comma. Qualora la transazione di cui al presente comma non
sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
comunque accantonato, ai fini innanzitutto della
transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti
dal comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota parte
del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina
introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20
marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali
gia' costituiti alla data di entrata in vigore del predetto
decreto legislativo e il comma 6 dell'art. 15 del citato
decreto legislativo e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota
di finanziamento statale residua all'esito della
destinazione delle risorse per le finalita' di cui ai commi
6 e 7 puo' essere devoluta integralmente, su richiesta
dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai
sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia
devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del
beneficiario originario, il predetto ente puo' succedere
parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte
il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate
al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto
finanziatore e non necessarie all'ammortamento del
contratto di mutuo rimasto in essere.
8-bis.I fondi statali trasferiti o assegnati alle
Autorita' portuali per la realizzazione di opere
infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno
dall'avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere
revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con conseguente obbligo, a carico delle
Autorita' interessate, di procedere alla restituzione dei
fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la
revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante
operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a
carico dello Stato, con il suddetto decreto e' disposta la
cessione della parte di finanziamento ancora disponibile
presso il soggetto finanziatore ad altra Autorita'
portuale, fermo restando che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere
alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la
quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del
finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei
contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza
pubblica.
8-ter. Le somme restituite dalle Autorita' portuali ai
sensi del comma 8-bis sono versate in apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la programmazione e il
finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei
porti.
8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter
e quelle rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui
al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le
Autorita' portuali sulla base di un indice di capacita' di
spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a
tale titolo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2009,
nonche' sulla base della capacita' di autofinanziamento di
ciascuna Autorita' portuale.
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettati, ai
sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i
principi e i criteri di registrazione delle operazioni
finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater nei bilanci
delle Autorita' portuali.
9. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1,
pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2,
pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. In
attuazione dell'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a compensazione del minor versamento
sull'apposita contabilita' speciale n. 5343, di complessivi
307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul
capitolo 7342, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una
ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a
111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro
per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio
dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per
l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale n.
5343 per le finalita' di cui all'ultimo periodo del
medesimo art. 8, comma 1, lettera a). La restante parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento
concorre alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei
saldi di finanza pubblica.».



 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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