Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 luglio 2010
Determinazione per l'anno 2009 del valore di conguaglio della componente del Costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato internazionale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/1992) e la relativa relazione di accompagnamento;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, comma 7, secondo cui, nell'ambito dei poteri in materia tariffaria attribuiti all'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito: Autorita') conservano efficacia il provvedimento Cip n. 6/1992 ed i relativi aggiornamenti;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge n. 9/91, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorita' in applicazione del criterio del costo evitato (di seguito: CEC);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 2, comma 141, secondo cui il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento Cip n. 6/1992 e' determinato dall'Autorita', tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'art. 30, comma 15, secondo cui «a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita', e' aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992 del 29 aprile 1992»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2006, n. 249/2006, con cui, a seguito della scadenza dell'accordo Snam/Confindustria al 31 dicembre 2006, l'Autorita' fissa i nuovi criteri per l'aggiornamento della componente CEC a partire dal 1º gennaio 2007;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08, con cui l'Autorita' ha ridefinito i criteri di aggiornamento del CEC al fine di tener conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale come stabilito dalla legge n. 244/2007;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2009, con cui e' fissato l'aggiornamento trimestrale del valore della componente CEC da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, come disposto dalla legge n. 99/2009;
Viste le deliberazioni 29 aprile 2010 - PAS 8/10 e PAS 9/10 con cui l'Autorita' formula rispettivamente la proposta per la definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l'anno 2009 e per la definizione delle modalita' di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto, di cui alla citata legge n. 99/2009;
Considerato che, con la deliberazione PAS 8/10, l'Autorita' ha formulato la proposta per la definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l'anno 2009 secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 249/2006;
Ritenuto opportuno procedere prioritariamente alla definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l'anno 2009 e rimandare ad un successivo provvedimento la definizione delle modalita' di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto, tenendo conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione, di cui alla legge n.99/2009;

Decreta:

Art. 1
Definizione del valore di conguaglio del CEC per il 2009

1. Ai fini della definizione del valore di conguaglio del CEC per l'anno 2009, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale e' pari a 29,59 c€/mc, come risultante dall'Allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2009, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui al comma 1, e valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento Cip n. 6/1992 e dalla deliberazione dell'Autorita' n. 81/1999 e' pari a:
6,72 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 481/1995;
6,36 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/1999, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
6,13 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/1999, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
5,89 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/1999, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore alla data di prima pubblicazione. Lo stesso decreto e' trasmesso al Gestore dei servizi energetici e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico affinche' provvedano a darne pubblicita' mediante i propri siti internet.
Roma, 12 luglio 2009

Il Ministro, ad interim: Berlusconi
 
Allegato 1

CALCOLO DEL PREZZO MEDIO DEL COMBUSTIBILE CONVENZIONALE
AI FINI DEL CEC A CONGUAGLIO PER IL 2009

Il valore di conguaglio di acconto, per l'anno 2009, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC e' pari a 29.59 c€/mc, derivante dalla somma delle seguenti tre componenti:
componente relativa al trasporto, pari al valore definito a conguaglio per l'anno 2009 (1,78 c€/mc);
componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, pari al valore definito a conguaglio per l'anno 2009 (3,84 c€/mc);
componente convenzionale relativa al valore del gas naturale calcolata secondo le medesime modalita' di calcolo previste dalla deliberazione n. 249/2006 e pari, per l'anno 2009, a 23.97 c€/mc.
 
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