Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la possibilita' di adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 22 giugno 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 giugno 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le politiche europee, per i beni e le attivita' culturali, per i rapporti con le regioni, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, per la semplificazione normativa, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche alla parte prima del decreto legislativo
del 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto» sono inserite le seguenti: «degli obblighi internazionali,».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' soppresso;
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
d) i commi 4 e 5 sono soppressi.
3. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente Parte prima» e le parole: «del Trattato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi internazionali e del diritto comunitario»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purche' sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.».
4. All'articolo 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «desumibili dalle norme del» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti nel presente»;
b) al comma 4 e' inserito il seguente periodo: «Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione puo' esercitare il suo potere sostitutivo».



Avvvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato don D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, (S.O.)
- Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo 1,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante. «Delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2004, n. 302, (S.O.):
«6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, ai sensi dei commi
4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una
relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si
intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo
proposto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile.» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, (S.O.):
«Art. 12 (Delega al Governo per l'adozione di decreti
legislativi integrativi e correttivi in materia
ambientale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
il 30 giugno 2010, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell' articolo 1 della legge
15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
con il Ministro per le politiche europee e con gli altri
Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati
dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
della regolamentazione, per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni
dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti
legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono
altresi' meglio precisare quali devono essere intese le
caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle
terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento
ambientale anche di siti non degradati, nel senso di
prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative
chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili
con il sito di destinazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 2, 3, 3-bis e
3-quinquies del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n
152, come modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. Il presente decreto
legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei
livelli di qualita' della vita umana, da realizzare
attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle
condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente
decreto provvede al riordino, al coordinamento e
all'integrazione delle disposizioni legislative nelle
materie di cui all'articolo 1, in conformita' ai principi e
criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli
obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario,
delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono
attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
«Art. 3 (Criteri per l'adozione dei provvedimenti
successivi). - 1. (Soppresso).
2. (Soppresso).
3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di
attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere
delle rappresentanze qualificate degli interessi economici
e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le
politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
4. (Soppresso).
5. (Soppresso).».
«Art. 3-bis (Principi sulla produzione del diritto
ambientale). - 1. I principi posti dalla presente Parte
prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi
generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in
attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117
commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli
obblighi internazionali e del diritto comunitario.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima
costituiscono regole generali della materia ambientale
nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di
coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura
contingibile ed urgente.
3. Le norme di cui al presente decreto possono essere
derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione
espressa da successive leggi della Repubblica, purche' sia
comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo,
degli obblighi internazionali e delle competenze delle
Regioni e degli Enti locali.».
«Art. 3-quinquies (Principi di sussidiarieta' e di
leale collaborazione). - 1. I principi contenuti nel
presente decreto legislativo costituiscono le condizioni
minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente
su tutto il territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica
dell'ambiente piu' restrittive, qualora lo richiedano
situazioni particolari del loro territorio, purche' cio'
non comporti un'arbitraria discriminazione, anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti
interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione
prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e
dell'entita' dei relativi effetti, non possano essere
sufficientemente realizzati dai livelli territoriali
inferiori di governo o non siano stati comunque
effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3
opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.
Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere
sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale,
nelle materie di propria competenza la Regione puo'
esercitare il suo potere sostitutivo.».



 
Art. 2
Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo
del 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
«c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.»;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole «di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come parzialmente modificato da questo decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto»;
c) all'articolo 4, comma 4, e' aggiunta la seguente lettera:
«c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.»
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);»;
b) al comma 1, dopo la lettera i), sono introdotte le seguenti lettere:
«i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ali decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita' dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato VIII e qualsiasi altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
i-quinquies) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;
i-sexies) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura , di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;»;
c) al comma 1, le lettere l) ed l-bis) sono sostituite dalle seguenti:
«l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;»;
d) al comma 1, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:
«l-ter) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;»;
e) al comma 1, lettera m), le parole «piani, programmi o» sono soppresse, le parole«possono avere un impatto significativo sull'ambiente» sono sostituite con le parole «possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente»;
f) dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti lettere:
«m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita' competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;»
g) al comma 1, lettera o), dopo le parole «patrimonio culturale» sono inserite le parole «secondo le previsioni di cui all'articolo 26»;
h) al comma 1, la lettera o-bis) e' sostituita dalla seguente:
«o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per uno o piu' impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;»;
i) al comma 1, lettera p) dopo le parole «nel caso di progetti», aggiungere le parole «ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti»;
l) al comma 1, dopo la lettera r) e' inserita la seguente lettera:
«r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «che possano avere impatti significativi sull'ambiente», sono sostituite dalle seguenti «che producano impatti significativi sull'ambiente», e dopo le parole «all'articolo 12» sono aggiunte le seguenti parole: «e tenuto conto del diverso livello di sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento»;
b) al comma 3-bis, le parole «se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente», sono sostituite dalle parole «se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente»;
c) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente comma:
«3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia' sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.
d) al comma 4, lettera a) le parole «coperti dal segreto di Stato» sono sostituite dalle parole «ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;
e) al comma 5, dopo le parole «impatti significativi» sono inserite le parole «e negativi»;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato IV;»
g) al comma 10, primo periodo, dopo le parole «difesa nazionale» sono inserite le parole «non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a)»;
h) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:
«12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per:
a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente decreto;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma;
14. Per gli impianti ove e' svolta una attivita' di cui all'allegato VIII del presente decreto, nonche' per le loro modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 208, commi 6 e 7, del presente decreto.
15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 12 del presente articolo, nonche' per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attivita' sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attivita' di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.»;
b) al comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: «Il provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.»;
c) al comma 7 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purche' con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relative consultazione;»
d) al comma 7 dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera:
«e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»;
e) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma:
«9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.».
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 8 e' sostituita dalla seguente «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente Parte.»;
c) al comma 2, le parole «di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,» sono sostituite dalle parole «di cui all'allegato VIII del presente decreto» e le parole «ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 8-bis».
6. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' introdotto il seguente articolo:

«Articolo 8-bis
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attivita' di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.».
7. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
8. All'articolo 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole successive alla parola «dell'allegato» sono sostituite dalle parole «XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorita' competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalita' di cui agli articoli 29-decies e 29-undecies.»;
c) al comma 2, le parole «dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005» sono sostituite dalle parole «dell'allegato VIII del presente decreto»,al secondo periodo la parola «assicurata» e' sostituita dalla parola «disposta» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo».
9. All'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «verifica di assoggettabilita'» sono inserite le parole «limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis».;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La fase di valutazione e' effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.».
10. All'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «commi 3 e 3-bis» e le parole «su supporto cartaceo ed informatico» sono sostituite dalle parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,»;
b) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma: «6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi gia' sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati».
11. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole «novanta giorni» sono inserite le parole «dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo»;
b) al comma 4 dopo le parole «del livello di dettaglio del piano o del programma.» sono inserite le parole «Il Rapporto ambientale da' atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.».
12. All'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dopo le parole «proprie osservazioni» sono aggiunte le parole «in forma scritta»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. ».
13. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «inoltrati ai sensi dell'articolo 14» sono aggiunte le parole «e dell'articolo 32, nonche' i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32» e dopo il primo periodo, e' inserito il seguente periodo: «La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita' competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma».
14. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole «e' trasmesso» sono sostituite dalle parole «sono trasmessi».
15. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il monitoraggio e' effettuato dall'Autorita' procedente in collaborazione con l'Autorita' competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.».
16. All'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola «assoggettabilita'» sono inserite le parole «limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7».
17. All'articolo 20, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto» sono sostituite dalle parole «in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,»;
b) al comma 1, la lett. b) e' sostituita dalla seguente:
«b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente»;
c) al comma 1 dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera:
«c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita' stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorita' competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo»;
e) al comma 5, le parole «ambientali significativi» sono sostituite dalle parole «negativi e significativi sull'ambiente» e le parole «o non costituisce modifica sostanziale» sono soppresse;
f) al comma 6, le parole «impatti significativi» sono sostituite dalle parole «impatti negativi e significativi sull'ambiente» e le parole: «o costituisce modifica sostanziale» sono soppresse.
18. All'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, della quale e' fornita una copia in formato elettronico,» sono sostituite dalle parole «in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,»;
b) al comma 2, le parole «apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede» sono sostituite dalle parole «all'esito delle attivita' di cui al comma 1»;
c) al comma 4 dopo le parole «La fase di consultazione» sono aggiunte le seguenti parole «di cui al comma 1».
19. All'articolo 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola «di» e' soppressa;
b) al comma 3 dopo le parole «La documentazione e' depositata» sono inserite le parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,» e le parole «in un congruo numero di copie» sono soppresse;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessita' delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita' della documentazione da presentare».
20. All'articolo 24, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «su sito web dell'autorita' competente.» sono aggiunte le parole «Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.»;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il proponente puo' chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l'istanza, l'autorita' competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.»
c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.»
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente comma:
«10. Sul suo sito web, l'autorita' competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis.
21. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle parole «novanta giorni» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'autorita' competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione puo' esprimere un ulteriore parere.»;
b) al comma 3 le parole «Conferenza dei servizi eventualmente indetta» sono sostituite dalle parole «Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta», ed e' aggiunto il seguente periodo: «A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorita' competente, ove l'autorita' competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi.»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:
«3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorita' competente procede comunque a norma dell'articolo 26.».
22. All'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole «l'autorita' competente» sono aggiunte le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo 24»;
b) al comma 2, primo periodo le parole «del termine di centocinquanta giorni, previsto dal comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l'inutile decorso del termine di trecentotrenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui all'articolo 23, comma 1» sono sostituite dalle parole «dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24» e all'ultimo periodo, le parole «e del principio della fissazione di un termine del procedimento» sono sostituite dalle parole «e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non puo' superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.»;
e) dopo il comma 3, sono introdotti i seguenti commi:
«3-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorita' competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.»;
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.».
23. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali» sono sostituite dalle parole «Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. In particolare, qualora dalle attivita' di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entita' significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorita' competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi puo' modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attivita' possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorita' competente puo' ordinare la sospensione dei lavori o delle attivita' autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.».
24. Dopo l'articolo 29 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' introdotto il seguente Titolo:

«Titolo III-bis
L'autorizzazione integrata
ambientale
Articolo 29-bis
Individuazione e utilizzo
delle migliori tecniche disponibili

1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attivita' di cui all'allegato VIII e' rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati i requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purche' siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Articolo 29-ter
Domanda di autorizzazione
integrata ambientale

1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
l) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 15, del presente decreto.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta' intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorita' competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potra' chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita' della documentazione da presentare.

Articolo 29-quater
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale

1. Per gli impianti di competenza statale la domanda e' presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.
2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonche' gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresi' pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito web. E' in ogni caso garantita l'unicita' della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' chiedere all'autorita' competente di verificare la necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente puo' richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni.
10. L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalita' e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilita' di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita' previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonche' l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.
14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessita' e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformita' con gli interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.

Articolo 29-quinquies
Indirizzi per garantire l'uniforme
applicazione sul territorio nazionale

1. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente titolo da parte delle autorita' competenti.

Articolo 29-sexies
Autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attivita' regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato X, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantita' significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui e' ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di impianti.
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, l'autorita' competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare all'autorita' competente i dati necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, le modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, quanto previsto dal presente comma puo' tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza dei termine stabilito dall'articolo 29-quater, comma 10, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede ad integrarne il contenuto, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorita' competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 29-septies
Migliori tecniche disponibili
e norme di qualita' ambientale

1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari piu' rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.

Articolo 29-octies
Rinnovo e riesame

1. L'autorita' competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 3. L'autorita' competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita' sulla base della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.
4. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita' competente puo' consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.
6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni dieci anni.

Articolo 29-nonies
Modifica degli impianti
o variazione del gestore

1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.
3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 29-octies, comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma 15.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Articolo 29-decies
Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione all'autorita' competente.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita' competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorita' competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorita' competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' autorizzata per un tempo determinato, ove si' manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da' comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Articolo 29-undecies
Inventario delle principali emissioni
e loro fonti

1. I gestori degli impianti di cui all'allegato VIII trasmettono all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita' a quanto previsto dalla Commissione europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al decreto dello stesso Ministro 23 novembre 2001, attuativo dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche per l'invio alla Commissione europea.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.

Articolo 29-duodecies
Comunicazioni

1. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, i dati concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate ed i successivi aggiornamenti, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale.
2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all'articolo 29-quater, comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 29-decies, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le modalita' di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.

Articolo 29-terdecies
Scambio di informazioni

1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale , ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato VIII e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base dell'apposito formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2009.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2008/1/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base del questionario, stabilito con decisione 2006/194/UE del 2 marzo 2006 della Commissione europea, e successive modificazioni, redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalita' di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorita' competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente alle attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 modalita' di scambio di informazioni tra le autorita' competenti, al fine di promuovere una piu' ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.

Articolo 29-quattuordecies
Sanzioni

1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorita' competente.
3. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII dopo l'ordine di chiusura dell'impianto e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita' competente la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. 6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorita' competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-quater, comma 8.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorita' competente per gli altri impianti.
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.».
25. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, nonche' di impianti o parti di essi le cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorita' competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonche' di impianti o parti di essi le cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorita' competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorita' competenti di tali regioni, nonche' degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorita' competente dispone che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonche' agli enti locali territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all'art. 25, comma 2 .»
26. All'articolo 32, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «o progetti» sono sostituite dalle parole «, progetti e impianti», le parole «nell'ambito delle fasi di cui agli articoli 13 e 21» sono sostituite dalle parole «nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis», dopo le parole «notifica dei progetti e» le parole «di una sintesi della documentazione concernente il piano, programma e progetto» sono sostituite dalle parole «di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorita' competente i pareri e le osservazioni delle autorita' pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita' ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorita' pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni gia' stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.»;
c) al comma 3, dopo le parole «province autonome», sono introdotte le parole «nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalita' di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri» e le parole «quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri» sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «del proponente» sono inserite le parole «o del gestore» e dopo le parole «a carico della finanza pubblica» sono introdotte le parole «, che deve provvedervi su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita' previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall'autorita' competente e gli Stati consultati.»;
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
«5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 26, comma 1, e' prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.»
27. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente articolo:

«Articolo 32-bis
Effetti transfrontalieri

1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorita' competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinche', nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorita' competente.»
28. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
«3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis del presente decreto, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessita', delle attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare con gli stessi criteri e modalita', le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
3-ter. Nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008.»;
b) al comma 4 le parole «all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90» sono sostituite dalle parole «all'articolo 8-bis» e le parole «all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite dalle parole «al comma 3-bis».
29. All'articolo 34, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «entro due anni» sono sostituite dalle parole «entro un anno».
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti dall'autorita' competente».
c) al comma 9, prima delle parole «Le modifiche agli allegati» sono introdotte le parole «Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter»;
d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti commi:
«9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove necessario, e' modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalita', possono essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea».
30. All'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Le regioni», sono inserite le parole «ove necessario»;
b) al comma 2-ter, le parole «VAS e di VIA» sono sostituite dalle parole «VAS, VIA ed AIA»;
c) dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti commi:
«2-quater. Fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 29-quater, trovano applicazione le disposizioni relative alle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo previste dal presente decreto e dalle altre normative vigenti o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione.
2-quinquies. La sanzione prevista dall'articolo 29-quattuordecies, comma 1, non si applica ai gestori di impianti esistenti o di impianti nuovi gia' dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, i quali abbiano presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini stabiliti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 aprile 2006 ovvero nei successivi provvedimenti di proroga, fino alla conclusione del relativo procedimento autorizzatorio.
2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le universita' e gli istituti di ricerca, le societa' per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorita' competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorita' competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.
2-septies. L'autorita' competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell'applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tale fine l'autorita' competente puo' avvalersi dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.
2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso in cui piu' impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente.
2-nonies. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilita' in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni.».
31. Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole, «del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto».
32. Dopo l'Allegato VII della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono inseriti i corrispondenti Allegati VIII, IX, X, XI, XII al presente decreto.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28,
30, 32, 33, 34 e 35 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n 152, come modificato dal presente decreto:
«Art.4 (Finalita'). - 1. Le norme del presente decreto
costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli impatti di determinati piani e programmi
sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27
giugno 1985, concernente la valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come
modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
2. Il presente decreto individua, nell'ambito della
procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalita'
di semplificazione e coordinamento delle procedure
autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le
procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del
presente decreto.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e
progetti ha la finalita' di assicurare che l'attivita'
antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita'
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione
dei vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo
della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali
nello svolgimento delle attivita' normative e
amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la
finalita' di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione,
dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la
finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un
migliore ambiente alla qualita' della vita, provvedere al
mantenimento delle specie e conservare la capacita' di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale
per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e
valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti
diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per
oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui
all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove
possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e
nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente
salve le disposizioni sulla valutazione di impatto
ambientale.».
«Art. 5 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito
valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il
procedimento mediante il quale vengono preventivamente
individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto,
secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda
parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione
delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo
termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa,
positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di
progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione,
gestione e dismissione, nonche' di eventuali
malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai
beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al
disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea,
nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita'
a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti
da un'autorita' per essere approvati, mediante una
procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'articolo 13;
g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali
predisposti in conformita' all'articolo 93 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere
pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta
almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai
fini della valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali
predisposti in conformita' all'articolo 93 del decreto n.
163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi,
il progetto che presenta almeno un livello informativo e di
dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che
integra il progetto definitivo, redatto in conformita' alle
previsioni di cui all'articolo 22;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro
composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti
fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) impianto: l'unita' tecnica permanente in
cui sono svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato
VIII e qualsiasi altra attivita' accessoria, che siano
tecnicamente connesse con le attivita' svolte nel luogo
suddetto e possano influire sulle emissioni e
sull'inquinamento;
i-quinquies) impianto esistente: un impianto che, al
10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni
ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento
positivo di compatibilita' ambientale, o per il quale a
tale data erano state presentate richieste complete per
tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo
esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione
entro il 10 novembre 2000;
i-sexies) impianto nuovo: un impianto che non ricade
nella definizione di impianto esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura , di sostanze, vibrazioni, calore o rumore,
agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua
ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa
espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti
dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni
dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere
considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli
scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di
depurazione puo' essere preso in considerazione nella
determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o
di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente. In particolare, con
riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica
che dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili: la piu'
efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita' e
relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica
di determinate tecniche a costituire, in linea di massima,
la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo
generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo
complesso. Nel determinare le migliori tecniche
disponibili, occorre tenere conto in particolare degli
elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le
modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
m) verifica di assoggettabilita': la verifica
attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti
possono avere un impatto significativo e negativo
sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di
valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la
fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita'
competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento
obbligatorio e vincolante dell'autorita' competente che
conclude la verifica di assoggettabilita';
o) provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente che
conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un
provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o
coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le
concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli
assensi comunque denominati in materia ambientale e di
patrimonio culturale secondo le previsioni di cui
all'articolo 26;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto
rientrante fra quelli di cui all'art. 4, comma 4, lettera
c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono
garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui
al titolo III bis del presente decreto ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma
4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo'
valere per uno o piu' impianti o parti di essi, che siano
localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo
gestore;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato, nel
caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, nel caso di impianti;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione
che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un
potere economico determinante sull'esercizio tecnico
dell'impianto stesso;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di
informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato
nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani,
programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche
nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o
puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;
ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.».
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La valutazione
ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III
e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili
impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione
dei progetti, producano impatti significativi
sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che
rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la
Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati
acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora
il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti
abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione
di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le
modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del
presente decreto ed e' integrata dalla valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo
per l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i
progetti che possono avere impatti significativi e negativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene
effettuata altresi' una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al
presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente
decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in
base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si
ritenga che possano produrre impatti significativi e
negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II che possono avere impatti significativi e
negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato IV.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV,
ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per
cento.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono definire, per determinate tipologie
progettuali o aree predeterminate, sulla base degli
elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella
misura massima del trenta per cento o decremento delle
soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti
di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure
parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono
determinare, per specifiche categorie progettuali o in
particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla
base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o
condizioni di esclusione dalla verifica di
assoggettabilita'.
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso
per caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non
aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La
esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del
decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa
nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di
applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
in alcun modo svolgere la valutazione di impatto
ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare
l'incolumita' delle persone e di mettere in sicurezza gli
immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamita'.
In tale caso l'autorita' competente, sulla base della
documentazione immediatamente trasmessa dalle autorita' che
dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima
di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle
motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni
messe a disposizione del pubblico.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
per:
a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente
decreto;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui
alla lettera a) del presente comma;
14. Per gli impianti ove e' svolta una attivita' di cui
all'allegato VIII del presente decreto, nonche' per le loro
modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale
e' rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
208, commi 6 e 7, del presente decreto.
15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma
12 del presente articolo, nonche' per le loro modifiche
sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale e'
rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente
decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma
10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a
norma della quarta parte del presente decreto; in caso
contrario i rifiuti sono recuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati
evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo
le disposizioni della medesima quarta parte del presente
decreto;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace
ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato ai
sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e
ripristino ambientale.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita'
di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli
4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e'
altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici
miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree
marine e costiere protette, oltre che per i soli
idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro
cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali
lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori
delle medesime aree, le predette attivita' sono autorizzate
previa sottoposizione alla procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del
presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti
in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere
interessate dalle attivita' di cui al primo periodo. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in
vigore del presente comma. Dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma
81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.».
«Art. 7 (Competenze). - 1. Sono sottoposti a VAS in
sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6,
commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello
Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle
leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6,
commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e
province autonome o agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di
cui all'allegato II al presente decreto.
4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle
leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV
al presente decreto.
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i
progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al
presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni
delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui
all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche
nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche
sostanziali.
5. In sede statale, l'autorita' competente e' il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede
di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni
e le attivita' culturali, che collabora alla relativa
attivita' istruttoria. Il provvedimento di AIA e'
rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sentiti il Ministro dell'interno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
6. In sede regionale, l'autorita' competente e' la
pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione
e valorizzazione ambientale individuata secondo le
disposizioni delle leggi regionali o delle province
autonome.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le
competenze proprie e quelle degli altri enti locali.
Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali
territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria
eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate
nel presente decreto, purche' con questo compatibili, per
l'individuazione dei piani e programmi o progetti da
sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della
relative consultazione;
d) le modalita' di partecipazione delle regioni e
province autonome confinanti al processo di VAS, in
coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali
in materia.
e) le regole procedurali per il rilascio dei
provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede
di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto
dei limiti generali di cui al presente Decreto ed
all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di
valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la
competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente
Titolo.».
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. La Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 7 del
decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge
14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto
tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui
alla presente Parte.
2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di
impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel
campo di applicazione di cui all'allegato VIII del presente
decreto, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato
in coordinamento con la Commissione istruttoria per
l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'articolo
8-bis.
3. I componenti della Commissione sono nominati, nel
rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con
decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, per un triennio.
4. I componenti della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione
di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei
rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al
trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di
rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto
liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti
dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto
previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto
pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
componenti della Commissione nominati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n, 123. > >
«Art. 9 (Norme procedurali generali). - 1. Alle
procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal
presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le
norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile indice,
cosi' come disciplinato dagli articoli che seguono, una o
piu' conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire
elementi informativi e le valutazioni delle altre autorita'
pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la
consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di
seguito disciplinate, l'autorita' competente puo'
concludere con il proponente o l'autorita' procedente e le
altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse
comune ai fini della semplificazione e della maggiore
efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e'
facolta' del proponente presentare all'autorita' competente
motivata richiesta di non rendere pubblica parte della
documentazione relativa al progetto, allo studio
preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
L'autorita' competente, verificate le ragioni del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta
soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse
pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorita'
competente dispone comunque della documentazione riservata,
con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in
materia.».
«Art. 10 (Norme per il coordinamento e la
semplificazione dei procedimenti). - 1. Il provvedimento di
valutazione d'impatto ambientale fa luogo
dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per
i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che
ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII al
presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti
nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6,
l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere richiesta
solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo
20, l'autorita' competente valuti di non assoggettare i
progetti a VIA. Lo studio di impatto ambientale e gli
elaborati progettuali contengono, a tale fine, anche le
informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il
provvedimento finale le condizioni e le misure
supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo
decreto n. 59 del 2005.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto
ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le
informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure
supplementari previste dagli articoli 29-sexies e
29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione
prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4
dell'articolo 23.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i
controlli successivi al rilascio del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale avviene anche con le
modalita' di cui agli articoli 29-decies e 29-undecies.
2. Le regioni e le province autonome assicurano che,
per i progetti per i quali la valutazione d'impatto
ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel
campo di applicazione dell'allegato VIII del presente
decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione
integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del
procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unicita'
della consultazione del pubblico per le due procedure. Se
l'autorita' competente in materia di VIA coincide con
quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, le disposizioni regionali e delle province
autonome possono prevedere che il provvedimento di
valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di
quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma
1 bis del presente articolo.
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di
valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto
n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo
studio preliminare ambientale o lo studio di impatto
ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G
dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione
dell'autorita' competente si estende alle finalita' di
conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure
dovra' dare atto degli esiti della valutazione di
incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo
20 puo' essere condotta, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In
tal caso le modalita' di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale
di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da
piani o programmi gia' sottoposti a valutazione ambientale,
possono essere utilizzate le informazioni e le analisi
contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della
redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione,
sono tenute in considerazione la documentazione e le
conclusioni della VAS.».
«Art. 11 (Modalita' di svolgimento). - 1.La valutazione
ambientale strategica e' avviata dall'autorita' procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o
programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli
articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilita' limitatamente ai piani e ai programmi di
cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti
delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorita' competente, al fine di promuovere
l'integrazione degli obiettivi di sostenibilita' ambientale
nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi,
dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilita'
delle proposte di piano o di programma alla valutazione
ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorita' proponente al fine di
definire le forme ed i soggetti della consultazione
pubblica, nonche' l'impostazione ed i contenuti del
Rapporto ambientale e le modalita' di monitoraggio di cui
all'articolo 18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione
pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia
ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di
piano e di programma e sul rapporto ambientale nonche'
sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;.
3. La fase di valutazione e' effettuata anteriormente
all'approvazione del piano o del programma, ovvero
all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque
durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa e'
preordinata a garantire che gli impatti significativi
sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e
programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli
istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare
i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si
applicano le disposizioni del presente decreto, parte
integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I
provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza
la previa valutazione ambientale strategica, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge.».
«Art. 12 (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Nel caso
di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e
3-bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita'
competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di
particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su
supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una
descrizione del piano o programma e le informazioni e i
dati necessari alla verifica degli impatti significativi
sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma,
facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente
decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con
l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere
e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed
all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita'
competente con l'autorita' procedente, l'autorita'
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il piano o programma possa avere
impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',
comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS
relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
attuativi di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui
all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si
limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.».
«Art. 13 (Redazione del rapporto ambientale). - 1.
Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali significativi dell'attuazione del piano o
programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano
in consultazione, sin dai momenti preliminari
dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con
l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in
materia ambientale, al fine di definire la portata ed il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente
concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del
rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al
proponente o all'autorita' procedente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto
ambientale costituisce parte integrante del piano o del
programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione
ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati,
descritti e valutati gli impatti significativi che
l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe
avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le
ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale
del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente
decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto
ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del
programma. Il Rapporto ambientale da' atto della
consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono
stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per
evitare duplicazioni della valutazione, possono essere
utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia' effettuati
ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli
decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre
disposizioni normative.
5. La proposta di piano o di programma e' comunicata,
anche secondo modalita' concordate, all'autorita'
competente. La comunicazione comprende il rapporto
ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla
data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14,
comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della
valutazione. La proposta di piano o programma ed il
rapporto ambientale sono altresi' messi a disposizione dei
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di
esprimersi.
6. La documentazione e' depositata presso gli uffici
dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni
e delle province il cui territorio risulti anche solo
parzialmente interessato dal piano o programma o dagli
impatti della sua attuazione.».
«Art. 14 (Consultazione). - 1. Contestualmente alla
comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorita'
procedente cura la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel
Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma
interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della
proposta di piano o di programma, il proponente,
l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo'
essere presa visione del piano o programma e del rapporto
ambientale e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi
non tecnica.
2. L'autorita' competente e l'autorita' procedente
mettono, altresi', a disposizione del pubblico la proposta
di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il
deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul
proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo'
prendere visione della proposta di piano o programma e del
relativo rapporto ambientale e presentare proprie
osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. In attuazione dei principi di economicita' e di
semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti
disposizioni anche regionali per specifici piani e
programmi, si coordinano con quelle di cui al presente
articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il
rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente
articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di
pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui
all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della
legge 7 agosto 1990 n. 241.».
«Art. 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli
esiti della consultazione). - 1. L'autorita' competente, in
collaborazione con l'autorita' procedente, svolge le
attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, nonche' le osservazioni,
obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo
14 e dell'articolo 32, nonche' i risultati delle
consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo
32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine
di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i
termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il
silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle
disposizioni generali del processo amministrativo.
2. L'autorita' procedente, in collaborazione con
l'autorita' competente, provvede, prima della presentazione
del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto
delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e
dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle
opportune revisioni del piano o programma.».
«Art. 16 (Decisione). - 1. Il piano o programma ed il
rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la
documentazione acquisita nell'ambito della consultazione,
sono trasmessi all'organo competente all'adozione o
approvazione del piano o programma.».
«Art. 18 (Monitoraggio). - 1. Il monitoraggio assicura
il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente
derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi
approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi
di sostenibilita' prefissati, cosi' da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da
adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio e'
effettuato dall'Autorita' procedente in collaborazione con
l'Autorita' competente anche avvalendosi del sistema delle
Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. Il piano o programma individua le responsabilita' e
la sussistenza delle risorse necessarie per la
realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei
risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai
sensi del comma 1 e' data adeguata informazione attraverso
i siti web dell'autorita' competente e dell'autorita'
procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio
sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al
piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro
conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o
programmazione.».
«Art. 19 (Modalita' di svolgimento). - 1. La
valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le
disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
a) lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilita' limitatamente alle ipotesi di cui
all'art. 6, comma 7;
b) la definizione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
f) la valutazione dello studio ambientale e degli
esiti delle consultazioni;
g) la decisione;
h) l'informazione sulla decisione;
i) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i
quali si e' conclusa positivamente la procedura di VAS, il
giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione
su elementi gia' oggetto della VAS e' adeguatamente
motivato.».
«Art. 20 (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Il
proponente trasmette all'autorita' competente il progetto
preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato
elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta' di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di
progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per piu' di due anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti
elencati nell'allegato II che possano produrre effetti
negativi e significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita'
stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo
conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso,
a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i progetti di competenza statale,
nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di
rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni
interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente,
l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il
luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare
osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.
Nel caso dei progetti di competenza statale la
documentazione e' depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I
principali elaborati del progetto preliminare e lo studio
preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web
dell'autorita' competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti
negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza
del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola
volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal
caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
L'Autorita' competente si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito
della documentazione da parte del proponente. La tutela
avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e
significativi sull'ambiente, l'autorita' compente dispone
l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e,
se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha impatti negativi e significativi
sull'ambiente o costituisce modifica sostanziale si
applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino
Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web
dell'autorita' competente.».
«Art. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale). - 1. Sulla base del progetto
preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una
relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi,
illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio
di impatto ambientale, il proponente ha la facolta' di
richiedere una fase di consultazione con l'autorita'
competente e i soggetti competenti in materia ambientale al
fine di definire la portata delle informazioni da
includere, il relativo livello di dettaglio e le
metodologie da adottare. La documentazione presentata dal
proponente, in formato elettronico, ovvero nei casi di
particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su
supporto cartaceo, include l'elenco delle autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati necessari alla realizzazione ed
esercizio del progetto.
2. L'autorita' competente all'esito delle attivita' di
cui al comma 1:
a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione
del progetto e dello studio di impatto ambientale;
b) esamina le principali alternative, compresa
l'alternativa zero;
c) sulla base della documentazione disponibile,
verifica, anche con riferimento alla localizzazione
prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di
incompatibilita';
d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni
per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso, senza che cio'
pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
3. Le informazioni richieste tengono conto della
possibilita' per il proponente di raccogliere i dati
richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni
disponibili.
4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si
conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale
termine, si passa alla fase successiva.».
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza). - 1. L'istanza
e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento
all'autorita' competente. Ad essa sono allegati il progetto
definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non
tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui
all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della
presentazione decorrono i termini per l'informazione e la
partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi comunque denominati, gia' acquisiti o da
acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio
dell'opera o intervento, nonche' una copia in formato
elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme
agli originali presentati.
3. La documentazione e' depositata su supporto
informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta' di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei
casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle
regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia
anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli
impatti della sua attuazione.
4. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica
la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento
del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora
l'istanza risulti incompleta, l'autorita' competente
richiede al proponente la documentazione integrativa da
presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e
comunque correlato alla complessita' delle integrazioni
richieste. In tal caso i termini del procedimento si
intendono interrotti fino alla presentazione della
documentazione integrativa. Qualora entro il termine
stabilito il proponente non depositi la documentazione
completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende
ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di
richiedere una proroga del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della
complessita' della documentazione da presentare.».
«Art. 24 (Consultazione). - 1. Contestualmente alla
presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto
deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web
dell'autorita' competente. Tali forme di pubblicita'
tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed
ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a
cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di
competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a
diffusione regionale per ciascuna regione direttamente
interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza
allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle
regioni, si provvedera' con la pubblicazione su un
quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere,
oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi
possibili principali impatti ambientali, l'indicazione
delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella
loro interezza ed i termini entro i quali e' possibile
presentare osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia
interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo
studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute,
considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la
consultazione avvenga mediante lo svolgimento di
un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto
ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche
amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. senza
che cio' comporti interruzioni o sospensioni dei termini
per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una
relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati
emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta
di cui al comma 6, puo', anche su propria richiesta, essere
chiamato, prima della conclusione della fase di
valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti
che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del
contraddittorio e' acquisito e valutato ai fini del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 4, il proponente puo' chiedere di
modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o
di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del
contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l'istanza,
l'autorita' competente fissa per l'acquisizione degli
elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni,
prorogabili su istanza del proponente per giustificati
motivi, ed emette il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla
presentazione degli elaborati modificati.
9-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai
sensi dell'articolo 23, comma 3 e, contestualmente, dia
avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui
ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9,
chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto
e del relativo studio ambientale, presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche
apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo
caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
delle osservazioni.
10. Sul suo sito web, l'autorita' competente pubblica
la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni,
le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente
apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e
9-bis.».
«Art. 25 (Valutazione dello studio di impatto
ambientale e degli esiti della consultazione). - 1. Le
attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto
ambientale sono svolte dall'autorita' competente.
2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonche',
nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere
delle regioni interessate, che dovra' essere reso entro
novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23,
comma 1. L'autorita' competente comunica alla Regione
interessata che il proponente ha apportato modifiche
sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta
giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la
Regione puo' esprimere un ulteriore parere.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui
all'articolo 24, il proponente, affinche' l'autorita'
competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette
l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti
competenti in materia ambientale interessati, qualora la
realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati in materia ambientale. Le amministrazioni
rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23,
comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi
istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorita'
competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i
beni e le attivita' culturali si esprime ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A
seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente
presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorita'
competente, ove l'autorita' competente ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle
Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori
quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per
l'eventuale revisione dei pareri resi.
3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi
previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso,
l'autorita' competente procede comunque a norma
dell'articolo 26.
4. L'autorita' competente puo' concludere con le altre
amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse
comune ai fini della semplificazione delle procedure.».
«Art. 26 (Decisione). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 24, l'autorita' competente conclude con
provvedimento espresso e motivato il procedimento di
valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta
giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui
all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario
procedere ad accertamenti ed indagini di particolare
complessita', l'autorita' competente, con atto motivato,
dispone il prolungamento del procedimento di valutazione
sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone
comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente
articolo ovvero dall'articolo 24 implica l'esercizio del
potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che
provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida
all'organo competente ad adempire entro il termine di venti
giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale in sede non statale, si applicano le
disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata
in vigore di apposite norme regionali e delle province
autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina
comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati
all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto.
2-bis. La tutela avverso il silenzio
dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni
generali del processo amministrativo.
3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione,
integrazioni alla documentazione presentata, con
l'indicazione di un termine per la risposta che non puo'
superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza
del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque
giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni
dalla presentazione degli elaborati modificati.
3-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle
stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e,
contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo
le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto
emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia
interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo
studio di impatto ambientale, presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche
apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo
caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
delle osservazioni.
3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
richieste di integrazioni da parte dell'autorita'
competente, non presentando gli elaborati modificati, o
ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della
valutazione.
4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la
realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti,
nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In
nessun caso puo' farsi luogo all'inizio dei lavori senza
che sia intervenuto il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione
devono essere realizzati entro cinque anni dalla
pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto
il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo.
Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
del proponente, dall'autorita' che ha emanato il
provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al
presente comma si applicano ai procedimenti avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.».
«Art. 28 (Monitoraggio). - 1. Il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna
indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle
attivita' di controllo e monitoraggio degli impatti. Il
monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del
sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli
impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati
dalle opere approvate, nonche' la corrispondenza alle
prescrizioni espresse sulla compatibilita' ambientale
dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente
gli impatti negativi imprevisti e di consentire
all'autorita' competente di essere in grado di adottare le
opportune misure correttive.
1-bis. In particolare, qualora dalle attivita' di cui
al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi,
ovvero di entita' significativamente superiore, rispetto a
quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale, l'autorita' competente, acquisite
informazioni e valutati i pareri resi puo' modificare il
provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a
quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora
dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio
dell'attivita' possano derivare gravi ripercussioni
negative, non preventivamente valutate, sulla salute
pubblica e sull'ambiente, l'autorita' competente puo'
ordinare la sospensione dei lavori o delle attivita'
autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da
adottare.
2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei
risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai
sensi del comma 1 e' data adeguata informazione attraverso
i siti web dell'autorita' competente e dell'autorita'
procedente e delle Agenzie interessate.».
«Art. 30 (Impatti ambientali interregionali). - 1. Nel
caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di
interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di
competenza regionale, nonche' di impianti o parti di essi
le cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento
di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di
quelli previsti dall'allegato XII, i quali risultino
localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le
procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono
effettuate d'intesa tra le autorita' competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di
progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di
competenza regionale nonche' di impianti o parti di essi le
cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di
autorizzazione integrata ambientale con esclusione di
quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere
impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali
negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorita'
competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i
pareri delle autorita' competenti di tali regioni, nonche'
degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini
dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorita'
competente dispone che il proponente invii gli elaborati
alle Regioni nonche' agli enti locali territoriali
interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di
cui all'art. 25, comma 2 .».
«Art. 32 (Consultazioni transfrontaliere). - 1. In caso
di piani, programmi progetti e impianti che possono avere
impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o
qualora un altro Stato cosi' richieda, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo
tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi
della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi
previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e
III-bis, provvede alla notifica dei progetti e di tutta la
documentazione concernente il piano, programma, progetto o
impianto. Nell'ambito della notifica e' fissato il termine,
non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio
interesse alla partecipazione alla procedura.
2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla
procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorita'
competente i pareri e le osservazioni delle autorita'
pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla
comunicazione della dichiarazione di interesse alla
partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita'
ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in
modo da consentire comunque che le autorita' pubbliche ed
il pubblico degli Stati consultati siano informati ed
abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere entro
termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di
trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni
finali e tutte le informazioni gia' stabilite dagli
articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi
internazionali, le regioni o le province autonome nel caso
in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le
modalita' di esercizio di un impianto o di parte di esso,
con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII,
possano avere effetti transfrontalieri informano
immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento
delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della
documentazione necessaria sono a cura del proponente o del
gestore o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi
su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita'
previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto
ovvero concordate dall'autorita' competente e gli Stati
consultati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e il Ministero degli affari esteri,
d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi
aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie
fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace
l'attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1
e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di
cui all'art. 26, comma 1, e' prorogato di 90 giorni o del
diverso termine concordato ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano
alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne
fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.».
«Art. 33 (Oneri istruttori). - 1. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare
ai proponenti per la copertura dei costi sopportati
dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo
svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e
controllo previste dal presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono definire
proprie modalita' di quantificazione e corresponsione degli
oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2,
si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi,
gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per
l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata
ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art.
29-decies, sono a carico del gestore. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono disciplinate le modalita',
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione
alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis
del presente decreto, nonche' i compensi spettanti ai
membri della commissione istruttoria di cui all'articolo
8-bis. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono
quantificati in relazione alla complessita', delle
attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla base del
numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti
ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza di
sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese
di funzionamento della commissione di cui all'articolo
8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti
a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati
esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli
importi delle tariffe vengono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare con gli stessi criteri e modalita', le tariffe
sono aggiornate almeno ogni due anni.
3-ter. Nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis,
resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008.
4. Al fine di garantire l'operativita' della
Commissione di cui all'articolo 8-bis, nelle more
dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino
all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle
tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le
spese di funzionamento nonche' per il pagamento dei
compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione
e' posto a carico del richiedente il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad
euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione
integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le
somme di cui al presente comma si intendono versate a
titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente
di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale
differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione delle tariffe, fissate per la copertura
integrale del costo effettivo del servizio reso.».
«Art. 34 (Norme tecniche, organizzative e integrative).
- 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' regolamenti da emanarsi,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, provvede alla
modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in
materia di valutazione ambientale nel rispetto delle
finalita', dei principi e delle disposizioni di cui al
presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al
recepimento di direttive comunitarie modificative delle
modalita' esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico
di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale.
Resta ferma altresi', nelle more dell'emanazione delle
norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988.
2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di
cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare acquisisce il parere delle
associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali
omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Governo, con apposita delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica,
su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome,
ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite
di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti
dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo
sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 2
agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento
della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si
dotano, attraverso adeguati processi informativi e
partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci
regionali, di una complessiva strategia di sviluppo
sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le
strategie regionali indicano insieme al contributo della
regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le
priorita', le azioni che si intendono intraprendere. In
tale ambito le regioni assicurano unitarieta' all'attivita'
di pianificazione. Le regioni promuovono l'attivita' delle
amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di
Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici
coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il
quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui
al presente decreto. Dette strategie, definite
coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso
la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni,
in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la
dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto
sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita'
ecologica, la salvaguardia della biodiversita' ed il
soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo
sviluppo delle potenzialita' individuali quali presupposti
necessari per la crescita della competitivita' e
dell'occupazione.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le regioni e le province autonome
cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche
mediante la costituzione di apposite unita' operative,
senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a
garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni
finalizzate a:
a) determinare, nell'ottica della strategia di
sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena
integrazione della dimensione ambientale nella definizione
e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento,
valutazione, sorveglianza e controllo nei processi
decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di
esperienze e contenuti tecnicoscientifici in materia di
valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura
della sostenibilita' dell'integrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autorita'
interessate e del pubblico ai processi decisionali ed
assicurare un'ampia diffusione delle informazioni
ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione
delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano
che la valutazione ambientale strategica e la valutazione
d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico
pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di
piani, programmi e progetti alla realizzazione degli
obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo
di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare
che piani, programmi e progetti riducano il flusso di
materia ed energia che attraversa il sistema economico e la
connessa produzione di rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche
avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli
indicatori strutturali comunitari o altri appositamente
scelti dall'autorita' competente.
9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter, le
modifiche agli allegati alla parte seconda del presente
decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove
necessario, e' modificato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse
modalita', possono essere introdotte modifiche all'allegato
XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure
di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e
quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai
Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e delle politiche agricole,
alimentari e forestali, si provvede al recepimento di
direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI
e XII emanate dalla Commissione europea.».
«Art. 35 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle
disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti
regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al
presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano
diretta applicazione le disposizioni del presente decreto,
ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto
compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del
presente decreto ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate
precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto
sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento
dell'avvio del procedimento.
2-quater. Fino a quando il gestore si sia adeguato alle
condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi dell'articolo 29-quater, trovano
applicazione le disposizioni relative alle autorizzazioni
in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo
previste dal presente decreto e dalle altre normative
vigenti o le prescrizioni precedenti il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di
attuazione.
2-quinquies. La sanzione prevista dall'articolo
29-quattuordecies, comma 1, non si applica ai gestori di
impianti esistenti o di impianti nuovi gia' dotati di altre
autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, i quali
abbiano presentato domanda di autorizzazione integrata
ambientale nei termini stabiliti nel decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 aprile
2006 ovvero nei successivi provvedimenti di proroga, fino
alla conclusione del relativo procedimento autorizzatorio.
2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti
territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le
universita' e gli istituti di ricerca, le societa' per
azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano
alle autorita' competenti un elenco dei piani e un
riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e
dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle
istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate
ambientali, segnalando quelli riservati e rendono
disponibili tali dati alle stesse autorita' competenti in
forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di
copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui
all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza
statale sono comunicati, per il tramite dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso
demandati.
2-septies. L'autorita' competente rende accessibili ai
gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e
dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini
dell'applicazione del presente decreto, ove non ritenuti
riservati, ed in particolare quelli di cui al comma
2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di
cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365. A tale fine l'autorita' competente
puo' avvalersi dell'Istituto superiore per la Protezione e
la Ricerca ambientale, nell'ambito dei compiti
istituzionali allo stesso demandati.
2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, della salute e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso
in cui piu' impianti o parti di essi siano localizzati
sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da
piu' di una autorita' competente.
2-nonies. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente decreto non esime i gestori dalla responsabilita'
in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni
di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e
successive modifiche ed integrazioni.».



 
Art. 3
Modifiche alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani regionali di qualita' dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo per gli altri impianti e le altre attivita' presenti nello stesso stabilimento, nonche' nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8.» ;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo ai fini sia della costruzione che dell'esercizio.»;
2. All'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attivita' di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente;»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto;»;
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una o piu' attivita' che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o piu' attivita';»;
d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che e' stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;»;
e) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che e' stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008;
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);»;
f) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di un ciclo piu' ampio;»;
g) la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attivita' presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati;»;
h) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente lettera:
«m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle stesse; per le attivita' di cui all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo;»
i) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto;»;
l) alla lettera o), le parole «e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore» sono soppresse e la parola «impianti» e' sostituita dalla parola «stabilimenti»;
m) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e' quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione; per le piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale eventualmente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono determinate e aggiornate ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe a carico del gestore e le relative modalita' di versamento per la copertura delle spese relative ai controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalle procedure di cui alla presente Parte V in relazione alle piattaforme off-shore e ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;»;
n) la lettera q) e' sostituita dalla seguente:
«q) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria.»;
o) alla lettera v) le parole «, misurato» sono sostituite dalle parole «o per singola classe di inquinanti, calcolato»;
p) alla lettera aa), punto 1, le parole «dell'impianto» sono sostituite dalle parole «degli impianti e delle attivita'»;
q) alla lettera ee) le parole «dell'impianto in condizione di regime» sono sostituite dalle parole «dell'attivita' cui l'impianto e' destinato;»;
r) alla lettera gg), e' aggiunto il seguente ultimo periodo «L'impianto di combustione si considera anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo sulla base dei criteri previsti dalle lettere i), i-bis) e i-ter);»;
s) alla lettera oo) dopo le parole «solventi organici utilizzato» sono aggiunte le parole «in uno stabilimento»;
t) alla lettera pp) le parole «a ciclo continuo» sono sostituite dalle parole «su tutto l'arco della settimana»;
u) la lettera ss) e' soppressa.
3. All'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita' presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.»;
c) al comma 2, le parole «un impianto» sono sostituite dalle seguenti «uno stabilimento» e le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di tali emissioni, le modalita' di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attivita' ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.»;
d) al comma 3 le parole «Ai fini del rilascio dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti «Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi», le parole «degli articoli 14 e seguenti» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 14, comma 3,», il periodo «Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente entro trenta giorni dalla richiesta» e' sostituito dal seguente: «Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente, previa informazione al comune interessato il quale puo' esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta», dopo le parole «entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa;» e' aggiunto il seguente periodo: «in caso di richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni;», le parole «decorso tale termine» sono sostituite dalle parole «decorsi tali termini» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole «comma 8»;
e) al comma 4, lettera b), dopo le parole «del gestore» sono inserite le parole «, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli.»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione puo' stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attivita' di uno stabilimento. Per gli impianti di cui all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non puo' stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. L'autorita' competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato.»;
h) al comma 7, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.»;
i) al comma 8, il periodo «Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati, ne da' comunicazione all'autorita' competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo» e' sostituito dal seguente: «Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e' stata data comunicazione e' sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica e' sostanziale l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.», le parole «Se la modifica per cui e' stata data comunicazione e' sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo.» sono soppresse, le parole «di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.» sono sostituite dalle parole «di provvedere successivamente.», e il periodo «Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attivita' autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11» e' sostituito dal seguente: «E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare la comunicazione.»;
l) i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti commi:
«10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalita', con apposito provvedimento dall'autorita' competente.
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.»;
m) i commi da 12 a 16 sono soppressi.
4. All'articolo 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni»;
b) al comma 1, le parole «un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale» sono sostituite dalle parole «ciascun impianto e di ciascuna attivita'»;
c) al comma 4, la parola «luogo» e' sostituita dalla parola «stabilimento» e dopo le parole «come un unico impianto», e' aggiunto il seguente periodo: «disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282, comma 2»;
d) al comma 5, le parole «o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4,» sono soppresse;
e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorita' competente puo' consentire un impianto avente piu' punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto; in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto non puo' essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.
7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il convogliamento delle emissioni di piu' impianti in uno o piu' punti di emissione comuni, purche' le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b).»;
f) Al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'articolo 272, comma 3, ovvero nel piu' breve termine stabilito dall'autorizzazione».
5. All'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivita'»;
b) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attivita' degli stabilimenti.
2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attivita' presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del presente decreto.
3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita' deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate dalle regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni piu' restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purche' cio' sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.
5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. Si devono altresi' valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualita' dell'aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.
7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire, per effetto dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4.»;
c) i commi 8, 9 e 10 sono soppressi;
d) al comma 14 le parole «in cui si verificano guasti» sono sostituite dalle parole «in cui si verificano anomalie o guasti», le parole «l'eventualita' di tali guasti» sono sostituite dalle parole «l'eventualita' di tali anomalie o guasti», le parole «Se si verifica un guasto» sono sostituite dalle parole «Se si verifica un'anomalia o un guasto», dopo le parole «non si applicano i valori limite di emissione.» e' inserito il seguente periodo: «In caso di emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a), l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali.» e dopo le parole «nel piu' breve tempo possibile», e' inserito il seguente periodo: «e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto puo' determinare un pericolo per la salute umana»;
e) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attivita' di cui all'articolo 275.»
f) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
«17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto stabilisce i criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare tale Allegato VI, prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi di misura e le modalita' atte a garantire la qualita' dei sistemi di monitoraggio delle emissioni. Fino all'adozione di tale decreto si applicano i metodi precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi stabiliti dall'autorita' competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Nel periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore di tale decreto, i controlli, da parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi commi 18, 19 e 20, fatta salva l'immediata applicazione degli obblighi di comunicazione relativi ai controlli di competenza del gestore, si applicano a decorrere dal rilascio o dal primo rinnovo dell'autorizzazione effettuati successivamente all'entrata in vigore di tale decreto.»;
g) dopo il comma 17, come modificato dalla lettera f) del presente comma, sono aggiunti i seguenti commi:
«18. Le autorizzazioni alle emissioni e le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate, anche in sede di rinnovo, dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 17, indicano, per le emissioni in atmosfera, i metodi di campionamento e di analisi, individuandoli tra quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto, e i sistemi per il monitoraggio delle emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorita' competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati. I controlli, da parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto, anche se diversi da quelli di competenza del gestore indicati dall'autorizzazione. Nel caso in cui, in sede di autorizzazione o di controllo, si ricorra a metodi diversi da quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto o a sistemi di monitoraggio non conformi alle prescrizioni di tale allegato, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell'autorita' competente per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo 279, comma 2.
19. Se i controlli di competenza del gestore e i controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso di divergenza tra i risultati ottenuti sulla base del metodo di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei metodi e sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione, l'autorita' competente provvede ad aggiornare tempestivamente l'autorizzazione nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la necessita', ai valori limite di emissione.
20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorita' o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformita' tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorita' competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. Se i risultati dei controlli di competenza del gestore e i risultati dei controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, divergono in merito alla conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti, si procede nei modi previsti dal comma 19; i risultati di tali controlli, inclusi quelli ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279, comma 2, per il superamento dei valori limite di emissione. Resta ferma, in tutti i casi, l'applicazione dell'articolo 279, comma 2, se si verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo del comma 18.».
6. All'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita' le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attivita' non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilita' di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorita' competente puo' altresi' prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorita' da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivita' ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.»;
b) al comma 2 le parole «categorie di impianti» sono sostituite dalle parole «categorie di stabilimenti», le parole «singola categoria di impianti» sono sostituite dalle parole «singola categoria», dopo le parole «le prescrizioni,» sono inserite le seguenti «anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,», le parole «all'articolo 271, commi 6 e 8» sono sostituite dalle parole «all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate.», le parole «l'autorita' competente deve in ogni caso procedere entro due anni» sono sostituite dalle parole «l'autorita' competente deve in ogni caso procedere entro cinque anni», le parole «per gli impianti e per le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto» sono sostitute dalle parole «per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.», le parole «gestori degli impianti» sono sostituite dalle parole «gestori degli stabilimenti», dopo le parole «la propria adesione all'autorita' competente», sono inserite le parole «o ad altra autorita' da questa delegata», prima delle parole «alle quali comporta» e' aggiunta la parola «obbligatoria», prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente «Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attivita' a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorita' competente o ad altra autorita' da questa delegata una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita' che riceve la domanda puo', con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia piu' conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita' competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e' effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio puo' essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.»;
d) al comma 4, le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle parole «commi 1, 2 e 3»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma:
«4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l'autorita' competente puo' permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni.».
f) al comma 5, le parole «Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Il presente titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale ne'» sono sostituite dalle parole «Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed ».
7. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole «ad aggiornare» sono sostituite dalle parole «a rinnovare»;
b) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Se piu' impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l'autorita' competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. L'autorita' competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi' disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto piu' recente.
10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e' effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione.»;
c) al comma 13, le parole «di cui alla parte IV, paragrafo I, dell'allegato I alla parte quinta del presente decreto, calcolati» sono sostituite dalle parole «calcolati, su un intervallo mensile o inferiore,»;
d) al comma 15 la lettera l) e' soppressa;
e) dopo il comma 15 e' inserito il seguente comma:
«16. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. Alle turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano esclusivamente le disposizioni alle stesse riferite dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto in materia di monitoraggio e controllo delle emissioni, nonche' di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento.».
8. All'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma:
«7. Il presente articolo si applica anche alle turbine a gas autorizzate prima dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.».
9. All'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo le parole «Se nello stesso luogo» sono sostituite dalle parole «Se nello stesso stabilimento», dopo le parole «a ciascuna di tali attivita' si applicano,» sono aggiunte le parole «secondo le modalita' di cui al comma 7,» secondo periodo le parole «nello stesso luogo» sono sostituite dalle parole «nello stesso stabilimento» e al terzo periodo, la parola «autorizzato» e' soppressa;
b) al comma 4, le parole «conforme a quanto previsto nella parte I dell'Allegato III» sono sostituite dalle parole «dello stabilimento in conformita' all'articolo 269 e a quanto previsto nel presente articolo e nell'Allegato III», dopo le parole «alla parte quinta del presente decreto» sono aggiunte le parole «oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 3.», il periodo: «Si applica, a tal fine, l'articolo 269, ad eccezione dei commi 2 e 4.» e' soppresso e le parole «gestore delle attivita'» sono sostituite dalle parole «gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attivita'»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l'articolo 270.»,
d) al comma 8 il periodo «Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate da uno o piu' impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o da tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali,» e' sostituito dal seguente: «Se le attivita' di cui al comma 2 sono esercitate presso uno stabilimento autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima del 13 marzo 2004,», il periodo «Gli impianti in tal modo autorizzati si considerano anteriori al 2006.» e' sostituito dal seguente: «Tali stabilimenti si considerano anteriori al 2006 o anteriori al 1988 sulla base dei criteri di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i) e i-bis).» e le parole «impianti di cui al comma 20» sono sostituite dalle parole «stabilimenti di cui al comma 20»;
e) al comma 10, la parola «VI» e' sostituita dalla parola «IV»;
f) al comma 11 le parole «gestore delle attivita'» sono sostituite dalle parole «gestore degli stabilimenti nei quali sono esercitate le attivita'» e le parole «degli impianti, dei sistemi e macchinari non fissi e delle operazioni manuali» sono sostituite dalle parole «provenienti dagli stabilimenti in cui si effettuano le attivita'»;
g) al comma 16, le parole «purche' le emissioni totali» sono sostituite dalle parole «purche', sin dalle date di adeguamento previste dal comma 8, le emissioni totali»;
h) al comma 18, le parole «decisione 2002/529/CE del 27 giugno 2002» sono sostituite dalle parole «decisione 2007/531/CE del 26 luglio 2007»;
i) il comma 19 e' soppresso;
l) al comma 20 le parole «I gestori degli impianti a ciclo chiuso» sono sostituite dalle parole «I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o piu' impianti a ciclo chiuso», secondo periodo le parole «ai sensi dell'articolo 272, l'adesione alle quali» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali».
10. All'articolo 276, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «comma 16» sono sostituite dalle parole «comma 10»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
«6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano emissioni in atmosfera, all'autorizzazione di cui all'articolo 269.».
11. All'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «gli impianti di distribuzione» sono sostituite dalle parole «gli impianti di distribuzione, i distributori»;
b) ai commi 3 e 4, le parole «di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934» sono sostituite dalle parole «previsti dalla vigente normativa».
12. All'articolo 278, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.».
13. All'articolo 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma:
«2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.»;
c) al comma 3, le parole «comma 5 o comma 15» sono sostituite dalle parole «comma 6»;
d) al comma 4, le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole «comma 6».
14. All'articolo 281 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ovunque ricorra la parola «impianti», essa e' sostituita dalla parola «stabilimenti», al terzo periodo, dopo le parole «della precedente autorizzazione.» sono aggiunte le parole «L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa.» e dopo le parole «in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti» sono soppresse le parole «dall'articolo 269, comma 3,», le parole «fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti parole «fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269», alla lettera a) le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011», alla lettera b) le parole «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2013», alla lettera c) le parole «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2014» e le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2015»;
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione e' stata rinnovata ai sensi dell'articolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1, l'autorita' competente procede, in ogni caso, al rinnovo dell'autorizzazione.
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa e' rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori comunicano la propria adesione all'autorita' competente o all'autorita' da questa delegata; e' fatto salvo il potere dell'autorita' competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.»;
c) al comma 5, le parole «con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2,» sono soppresse, le parole «il Ministro delle attivita' produttive» sono sostituite dalle parole «il Ministro dello sviluppo economico» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente periodo «I decreti sono adottati sulla base dell'articolo 17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in caso di attuazione di direttive comunitarie che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati, sulla base dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.» e l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: «L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. L'adozione, da parte dell'autorita' competente o della regione che abbia delegato la propria competenza, di un atto precedentemente omesso preclude la conclusione del procedimento con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri sostitutivi previsti dal presente titolo. A tal fine l'autorita' che adotta l'atto ne da' tempestiva comunicazione al Ministero.»;
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. A fini di informazione le autorita' competenti rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272.»;
f) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente comma:
«11. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal presente titolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si puo' avvalere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
15. L'articolo 282 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:

«Articolo 282
Campo di applicazione

1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore.
2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I.».
16. All'articolo 283, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalle seguente:
«b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale negli altri casi;»;
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente lettera:
«h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto gia' installato e che richieda la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;»;
d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale;»;
e) la lettera l) e' sostituita dalla seguente lettera:
«l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;».
17. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:

«Articolo 284
Installazione o modifica

1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformita', messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorita' competente. In occasione della dichiarazione di conformita', l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinche' tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non e' ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione.».
18. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:

«Articolo 285
Caratteristiche tecniche

1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e le ulteriori caratteristiche tecniche previste dai piani e dai programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.».
19. All'articolo 286 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i piu' restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.»;
b) al comma 2, dopo le parole «i documenti» sono inserite le parole «o le dichiarazioni» e le parole «dalla denuncia di cui all'articolo 284» sono sostituite dalle parole «dal libretto di centrale»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 29 ottobre 2006, l'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente articolo. La documentazione relativa a tale verifica e' messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che la allega al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Tale verifica non e' richiesta nei casi previsti dalla parte III, sezione 1, dell'Allegato IX VIII alla parte quinta del presente decreto».
20. All'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale» sono sostituite dalle parole «da una autorita' individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalita' di formazione nonche' le modalita' di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici e' tenuto presso l'autorita' che rilascia il patentino o presso la diversa autorita' indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorita' competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.»;
b) al comma 4, dopo la parola «consente» sono inserite le parole «, ove previsto dalla legge regionale,»;
c) al comma 5, le parole «dall'Ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse e le parole «all'Ispettorato» sono sostituite dalle parole «all'autorita' che ha rilasciato il patentino»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968.».
21. All'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformita' nei casi in cui questa e' trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la stessa sanzione e' punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all'autorita' competente nei termini prescritti.»;
b) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo 284, comma 1;
b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2;»;
c) al comma 3 nelle lettere b), c) e d) ovunque ricorrano le parole «nella denuncia» sono sostituite dalle parole «nell'atto»;
d) al comma 5, le parole «di cui all'articolo 286» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo 293»;
e) al comma 7 le parole «0.322 MW» sono sostituite dalle parole «0.232 MW» e le parole «con l'ammenda da quindici euro a quarantasei euro.» sono sostituite dalle parole «con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' indicata dalla legge regionale.»;
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente comma:
«8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorita' competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
22. All'articolo 290 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 le parole «previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351» sono sostituite dalle parole «di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa»e le parole «dei valori limite di qualita' dell'aria» sono sostituite dalle parole «dei valori di qualita' dell'aria»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo I della parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui e' effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3.»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il comma 4:
«4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorita' per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l'idoneita' dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualita'. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonche' indicazioni circa le corrette modalita' di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualita' inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualita' dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorita' a quelli certificati con una classe di qualita' superiore.».
23. All'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «alle condizioni ivi previste.» sono inseriti i seguenti periodi «I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. E' soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.».
24. All'articolo 294 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente «Ai fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun focolare, anche nei casi in cui piu' impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo 270, comma 4, o dell'articolo 273, comma 9, o dell'articolo 282, comma 2, come un unico impianto»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di impianti di combustione per i quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o l'autorizzazione integrata ambientale prescriva un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio e la relativa misurazione in continuo, quest'ultima tiene luogo della misurazione del medesimo prescritta al comma 1. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati nell'articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.»;
c) al comma 3, le parole «complessiva pari o superiore a 1,5 MW» sono sostituite dalle parole «nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente periodo «Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.».
25. All'articolo 296, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «per chi ha effettuato la messa in commercio» sono soppresse.
26. All'articolo 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «all'articolo 281, comma 3» sono sostituite dalle parole «all'articolo 290, comma 3» e le parole «dell'articolo 281, comma 2» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 281, comma 3.»;
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali e' istituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione e' composta da due rappresentanti di ciascuno di tali Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti della Commissione non sono dovuti compensi, ne' rimborsi spese».
27. Al paragrafo 3, della parte III, dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «200 mg/Nm3» sono sostituite dalle parole «2000 mg/Nm3» e al punto 2.3 della sezione 2 della parte IV del medesimo allegato le parole «3500 mg/Nm3» sono sostituite dalle parole «350 mg/Nm3».
28. L'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal corrispondente allegato IV al presente decreto.
29. All'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parte I e' soppressa;
b) nella parte II, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Apparecchi indicatori.
5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialita' superiore ad 1,16 MW.
5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialita' superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico.
5.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati.»
c) nella parte III, sezione 1, paragrafo 2, dopo le parole «286, comma 2,» sono inserite le seguenti « e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4,».
30. All'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte I, sezione 2, le lettere l) e m) del paragrafo 1 e i paragrafi 3 e 4 sono soppressi ed e' aggiunto, dopo il paragrafo 1, il seguente paragrafo 1-bis:
«1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f), g) e h) puo' essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove tale misura sia necessaria al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.»;
b) nella parte II, la tabella 1 della sezione 2 e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico



c) nella parte II, sezione 4, paragrafo 1, la lettera b) e' sostituita dalle seguente:
«b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;» e la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.»;
d) nella parte II, sezione 4, e' inserito, dopo il paragrafo 1, il seguente paragrafo 1-bis:
«1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilita' di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta e' subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta.»;
e) nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, e' inserito, dopo il punto 2.1, il seguente punto:
«2.2 Modalita' di combustione
Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:
a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo focolare di cui al titolo II e' inferiore o uguale a 1 MW);
b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 3 MW);
c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW);
d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva e' inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;
e) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva e' inferiore o uguale a 20 MW);
f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo.»;
f) nella parte II, sezione 6, paragrafo 1, le parole «sostanze organiche non costituite da rifiuti.» sono sostituite dalle seguenti «sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purche' tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.»;
g) nella parte II, sezione 6, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
3. Condizioni di utilizzo
3.1 L'utilizzo del biogas e' consentito nel medesimo comprensorio in cui tale biogas e' prodotto.
3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di quelli per cui e' richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3.
3.3 Se la potenza termica nominale complessiva e' superiore a 6 MW, deve essere effettuata la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi).
h) nella parte I, sezione 1, paragrafo 7, la parola «complessiva» e' soppressa;
i) nella parte I, sezione 1, il paragrafo 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti sono considerati, ai sensi degli articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto.»
l) nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe delle Tabelle II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi di zolfo indicati con «1» «3» e «4» con i seguenti: «1,0» 3,0» e «4,0».
31. Al fine di qualificare come anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo uno stabilimento in cui i singoli impianti o le singole attivita' sono stati oggetto di distinte autorizzazioni alle emissioni anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, la prima, tra le autorizzazioni in vigore, si considera come autorizzazione dello stabilimento e le altre autorizzazioni in vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo.
32. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2013. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.
33. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina. A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e' soppresso il paragrafo 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
34. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano a valere fino alla prima modifica dell'impianto che richieda la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Per i fatti commessi durante questo periodo transitorio, le sanzioni previste dall'articolo 288, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
35. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini dell'integrazione del libretto di centrale prevista dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto.
36. Per i fatti commessi fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente prima di tale data.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283,
286, 287, 288, 290, 293, 294, 296 e 298 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 267 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione
dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti,
inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal
titolo II, ed alle attivita' che producono emissioni in
atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le
prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni ed i criteri per la valutazione della conformita'
dei valori misurati ai valori limite.
2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento
e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i
valori limite di emissione e altre prescrizioni sono
stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208. I
valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli
impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del
decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani
regionali di qualita' dell'aria e, per gli altri impianti
di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli
articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma
l'applicazione del presente titolo per gli altri impianti e
le altre attivita' presenti nello stesso stabilimento,
nonche' nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8.
3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal
Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto;
per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale
sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal
presente titolo ai fini sia della costruzione che
dell'esercizio.
4. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire
comunque la riduzione delle emissioni in atmosfera di
sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte quinta
del presente decreto intende determinare l'attuazione di
tutte le piu' opportune azioni volte a promuovere l'impiego
dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione
alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della
direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario.
In particolare:
a) potranno essere promosse dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e per lo
sviluppo e la coesione territoriale misure atte a favorire
la produzione di energia elettrica tramite fonti
rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di
tecnologie pulite, con particolare riferimento al
Mezzogiorno;
b) con decreto del Ministro delle attivita'
produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, sono
determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data di
nomina, nel limite delle risorse di cui all'articolo 16,
comma 6, del medesimo decreto legislativo e senza che ne
derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
c) i certificati verdi maturati a fronte di energia
prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239, possono essere utilizzati per
assolvere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati
annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori
di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili cosi'
come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 387 del 2003;
d) al fine di prolungare il periodo di validita' dei
certificati verdi, all'articolo 20, comma 5, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole «otto anni»
sono sostituite dalle parole «dodici anni».».
«Art. 268 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione
dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa
di una o di piu' sostanze in quantita' e con
caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo
per la salute umana o per la qualita' dell'ambiente oppure
tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi
legittimi dell'ambiente;
b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o
gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare
inquinamento atmosferico e, per le attivita' di cui
all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente;
c) emissione convogliata: emissione di un effluente
gassoso effettuata attraverso uno o piu' appositi punti;
d) emissione diffusa: emissione diversa da quella
ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui
all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV
contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei
prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute
nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto;
e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione
diffusa che deve essere convogliata sulla base delle
migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o
di zone che richiedono una particolare tutela;
f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse
e delle emissioni convogliate;
g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente
emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata
volumetrica e' espressa in metri cubi all'ora riportate in
condizioni normali (Nm3/ora), previa detrazione del tenore
di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte
quinta del presente decreto;
h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che
si configura come un complessivo ciclo produttivo,
sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in
cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una
o piu' attivita' che producono emissioni attraverso, per
esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali,
deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una
o piu' attivita';
i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento
che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o
costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi
della normativa previgente, e che e' stato autorizzato ai
sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno
stabilimento che e' stato autorizzato ai sensi
dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o
messo in funzione entro il 29 aprile 2008;
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non
ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);
l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme
di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in
modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di
un ciclo piu' ampio;
m) modifica dello stabilimento: installazione di un
impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o
modifica di un impianto o di una attivita' presso uno
stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto
indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui
all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui
all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione
all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei
documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto;
ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle
modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati;
m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un
aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che
altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle
stesse; per le attivita' di cui all'articolo 275 valgono le
definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo;
n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha
potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio
dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione
dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente
decreto;
o) autorita' competente: la regione o la provincia
autonoma o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale quale autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli
altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per le
piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale e per gli adempimenti a questa
connessi, l'autorita' competente e' quella che rilascia
tale autorizzazione;
p) autorita' competente per il controllo: l'autorita'
a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire
in via ordinaria i controlli circa il rispetto
dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente
titolo, ferme restando le competenze degli organi di
polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide,
salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a
questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
quella prevista dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione; per le piattaforme off-shore e per i
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
off-shore l'autorita' competente e' il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
si avvale eventualmente dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle
Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione sono determinate e aggiornate
ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio,
le tariffe a carico del gestore e le relative modalita' di
versamento per la copertura delle spese relative ai
controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle
condizioni stabilite dalle procedure di cui alla presente
Parte V in relazione alle piattaforme off-shore e ai
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
off-shore;
q) valore limite di emissione: il fattore di
emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di
massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono
essere superati. I valori di limite di emissione espressi
come concentrazione sono stabiliti con riferimento al
funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio
piu' gravose e, salvo diversamente disposto dal presente
titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come
media oraria;
s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli
impianti di combustione i valori di emissione espressi come
concentrazione (mg/Nm 3 ) sono calcolati considerando, se
non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente
decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento
del 3 per cento in volume dell'effluente gassoso per i
combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento in volume
per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per
le turbine a gas;
t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata
nel processo produttivo, moltiplicato per cento;
u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante
emessa per unita' di tempo;
v) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di
massa, per singolo inquinante, o per singola classe di
inquinanti calcolato a monte di eventuali sistemi di
abbattimento, e nelle condizioni di esercizio piu' gravose
dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i
valori limite di emissione;
z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed
una pressione di 101,3 kPa;
aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente
ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi
di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate
tecniche ad evitare ovvero, se cio' risulti impossibile, a
ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le
modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura degli impianti e delle attivita';
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito
dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, e'
portato da una condizione nella quale non esercita
l'attivita' a cui e' destinato, o la esercita in situazione
di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una
condizione nella quale tale attivita' e' esercitata in
situazione di carico di processo pari o superiore al minimo
tecnico;
cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito
dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili
o materiali, non dovuta ad un guasto, e' portato da una
condizione nella quale esercita l'attivita' a cui e'
destinato in situazione di carico di processo pari o
superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale
tale funzione e' esercitata in situazione di carico di
processo inferiore al minimo tecnico o non e' esercitata;
dd) carico di processo: il livello percentuale di
produzione rispetto alla potenzialita' nominale
dell'impianto;
ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo
compatibile con l'esercizio dell'attivita' cui l'impianto
e' destinato;
ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo
tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di
utilizzare il calore cosi' prodotto:
gg) grande impianto di combustione: impianto di
combustione di potenza termica nominale non inferiore a
50MW. L'impianto di combustione si considera anteriore al
1988, anteriore al 2006 o nuovo sulla base dei criteri
previsti dalle lettere i), i-bis) e i-ter);
hh) potenza termica nominale dell'impianto di
combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile utilizzato e della portata massima di
combustibile bruciato al singolo impianto di combustione,
cosi' come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt
termici o suoi multipli;
ii) composto organico: qualsiasi composto contenente
almeno l'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi
seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo,
silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e
dei carbonati e bicarbonati inorganici;
ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi
composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di
vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una
volatilita' corrispondente in condizioni particolari di
uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, e'
considerata come COV la frazione di creosoto che alla
temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore
superiore a 0,01 kPa;
mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o
in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere
materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire
trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per
dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di
dispersione, correttore di viscosita', correttore di
tensione superficiale, plastificante o conservante;
nn) capacita' nominale: la massa giornaliera massima
di solventi organici utilizzati per le attivita' di cui
all'articolo 275, svolte in condizioni di normale
funzionamento ed in funzione della potenzialita' di
prodotto per cui le attivita' sono progettate;
oo) consumo di solventi: il quantitativo totale di
solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le
attivita' di cui all'articolo 275 per anno civile ovvero
per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto
qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo
di solventi calcolato sulla base della capacita' nominale
riferita, se non diversamente stabilito
dall'autorizzazione, a tre centotrenta giorni all'anno in
caso di attivita' effettuate su tutto l'arco della
settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre
attivita';
qq) riutilizzo di solventi organici: l'utilizzo di
solventi organici prodotti da una attivita' e
successivamente recuperati al fine di essere alla stessa
destinati per qualsiasi finalita' tecnica o commerciale,
ivi compreso l'uso come combustibile;
rr) soglia di consumo: il consumo di solvente
espresso in tonnellate/anno stabilito dalla parte II
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto,
per le attivita' ivi previste;
ss) (soppressa).
tt) impianti di distribuzione di carburante: impianti
in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli
a motore da impianti di deposito;
uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o senza
additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC
2710 1131 - 2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 -
2710 1159 o che abbia una tensione di vapore Reid pari o
superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale
carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di
petrolio liquefatto (GPL);
vv) terminale: ogni struttura adibita al caricamento
e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna,
carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi gli impianti
di deposito presenti nel sito della struttura;
zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso
adibito allo stoccaggio di combustibile;
aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un
terminale ove la benzina puo' essere caricata in cisterne
mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna
comprendono una o piu' torri di caricamento;
bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un
terminale mediante la quale la benzina puo' essere, in un
dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;
ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito
temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto
fisso presso un terminale prima del trasferimento e del
successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento
dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello
stesso terminale non e' considerato deposito temporaneo di
vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto;
ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacita'
superiore ad 1 m3, trasportata su strada, per ferrovia o
per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da
un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto
di distribuzione di carburanti;
eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al
trasporto su strada della benzina che comprenda una o piu'
cisterne montate stabilmente o facenti parte integrante del
telaio o una o piu' cisterne rimuovibili.».
«Art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per gli stabilimenti). - 1. Fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente
articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli
stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta
una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento
allo stabilimento. I singoli impianti e le singole
attivita' presenti nello stabilimento non sono oggetto di
distinte autorizzazioni.
2. Il gestore che intende installare uno stabilimento
nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro
presenta all'autorita' competente una domanda di
autorizzazione, accompagnata:
a) dal progetto dello stabilimento in cui sono
descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate
per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di
tali emissioni, le modalita' di esercizio, la quota dei
punti di emissione individuata in modo da garantire
l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che
caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si
prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a
tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i
parametri di impianto che lo caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il
complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli
impianti e le attivita' ed indica il periodo previsto
intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime
degli impianti.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione
all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorita'
competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, nel corso della quale si procede anche, in via
istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi
coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in
particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il
rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione
l'autorita' competente, previa informazione al comune
interessato il quale puo' esprimere un parere nei trenta
giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di
conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali
integrazioni della domanda devono essere trasmesse
all'autorita' competente entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; se l'autorita' competente non si pronuncia in un
termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione
della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta
giorni dalla ricezione della domanda stessa, in caso di
richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino
alla ricezione delle stesse e, comunque, per un periodo non
superiore a trenta giorni; il gestore puo', entro i
successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorita'
competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di
concerto con i Ministri della salute e delle attivita'
produttive, sentito il comune interessato, entro novanta
giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1,
entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa;
decorsi tali termini, si applica l'articolo 2, comma 8,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli
270 e 271:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente
convogliabili, le modalita' di captazione e di
convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato
disposto il convogliamento, i valori limite di emissione,
le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i
criteri per la valutazione della conformita' dei valori
misurati ai valori limite e la periodicita' dei controlli
di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione
individuata tenuto conto delle relative condizioni
tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti
soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da
consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura
inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le
sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione,
le prescrizioni ed i relativi controlli;
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni
finalizzate ad assicurarne il contenimento.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4,
l'autorizzazione puo' stabilire, per ciascun inquinante,
valori limite di emissione espressi come flussi di massa
annuali riferiti al complesso delle emissioni,
eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e
delle attivita' di uno stabilimento. Per gli impianti di
cui all'allegato XII alla parte seconda del presente
decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile
individuare valori limite di emissione espressi come
concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non
puo' stabilire esclusivamente valori espressi come flusso
di massa fattore di emissione o percentuale.
6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve
intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime
dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata
all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici
giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui
devono essere comunicati all'autorita' competente i dati
relativi alle emissioni effettuate in un periodo
continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a
regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei
campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una
durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il
progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che
l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata
inferiore. L'autorita' competente per il controllo effettua
il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione
entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o piu'
impianti o dall'avvio di una o piu' attivita' dello
stabilimento autorizzato.
7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente
articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di
rinnovo deve essere presenta ta almeno un anno prima della
scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla
domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi
del presente articolo, l'esercizio dell'impianto puo'
continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in
caso di mancata pronuncia in termini del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3.
L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo
dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo
delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini
previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle
prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto
dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta
il decorso di un periodo di quindici anni.
8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello
stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente
o, se la modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi del
presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la
modifica per cui e' stata data comunicazione e'
sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del
presente articolo. Se la modifica e' sostanziale
l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello
stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e
alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di
eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza
in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o
delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la
modifica non e' sostanziale, l'autorita' competente
provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in
atto. Se l'autorita' competente non si esprime entro
sessanta giorni, il gestore puo' procedere all'esecuzione
della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il
potere dell'autorita' competente di provvedere
successivamente. Per modifica sostanziale si intende quella
che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle
emissioni o che altera le condizioni di convogliabilita'
tecnica delle stesse. E' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione
comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un
nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da
adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede
ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente
decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la
qualificazione delle modifiche sostanziali di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con
l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera m) per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare
la comunicazione.
9. L'autorita' competente per il controllo e'
autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto
dell'autorizzazione.
10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti
di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I
gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure
per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le
ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le
medesime finalita', con apposito provvedimento
dall'autorita' competente.
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad
un altro equivale all'installazione di uno stabilimento
nuovo.
12. (soppresso).
13. (soppresso).
14. (soppresso).
15. (soppresso).
16. (soppresso)».
«Art. 270 (Individuazione degli impianti e
convogliamento delle emissioni). - 1. In sede di
autorizzazione, l'autorita' competente verifica se le
emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna
attivita' sono tecnicamente convogliabili sulla base delle
migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti
prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente
decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il
convogliamento.
2. In presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela
ambientale, l'autorita' competente dispone la captazione ed
il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del
comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il
requisito della disponibilita' di cui all'articolo 268,
comma 1, lettera aa), numero 2).
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e della salute, sono
stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai
commi 1 e 2.
4. Se piu' impianti con caratteristiche tecniche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche
chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso
stabilimento sono destinati a specifiche attivita' tra loro
identiche, l'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' considerare gli
stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento
ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve,
in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione dei valori limite di
emissione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282,
comma 2.
5. In caso di emissioni convogliate o di cui e' stato
disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere un
solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei
commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre
disposizioni del presente titolo, i valori limite di
emissione si applicano a ciascun punto di emissione.
6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per
ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5,
l'autorita' competente puo' consentire un impianto avente
piu' punti di emissione. In tal caso, i valori limite di
emissione espressi come flusso di massa, fattore di
emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle
emissioni dell'impianto e quelli espressi come
concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli
punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori limite
di emissione si riferiscano alla media ponderata delle
emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla
stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee,
provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto;
in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto
non puo' essere superiore a quello che si avrebbe se i
valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti
di emissione.
7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto conto
delle condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il
convogliamento delle emissioni di piu' impianti in uno o
piu' punti di emissione comuni, purche' le emissioni di
tutti gli impianti presentino caratteristiche
chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di
emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori
limite di emissione espressi come concentrazione previsti
per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore
di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a
tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite
prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni
ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b).
8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove
cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei
commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre anni successivi al
primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione ai
sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'articolo
272, comma 3, ovvero nel piu' breve termine stabilito
dall'autorizzazione. Ai fini dell'applicazione dei commi 4,
5, 6 e 7 l'autorita' competente tiene anche conto della
documentazione elaborata dalla commissione di cui
all'articolo 281, comma 9.».
«Art. 271 (Valori limite di emissioni e prescrizioni
per gli impianti e le attivita'). - 1. Il presente articolo
disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da
applicare agli impianti ed alle attivita' degli
stabilimenti.
2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281,
comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori
tecniche disponibili, i valori di emissione e le
prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e
diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle
attivita' presso gli stabilimenti anteriori al 1988,
anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e
l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del
presente decreto.
3. La normativa delle regioni e delle province autonome
in materia di valori limite e di prescrizioni per le
emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita'
deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Restano comunque in vigore le normative adottate dalle
regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite
di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le
attivita' previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o
la provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o
provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche
disponibili, appositi valori limite di emissione e
prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o
provvedimento generale la regione o la provincia autonoma
puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione
dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti
dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori
limite di emissione e prescrizioni piu' restrittivi di
quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte
quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni
di costruzione o di esercizio, purche' cio' sia necessario
al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli
obiettivi di qualita' dell'aria.
5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti
anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi
l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e
le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di
costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a
seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori
tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni
fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4. Si devono altresi' valutare il
complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle
attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti
e lo stato di qualita' dell'aria nella zona interessata. I
valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla
base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi
di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte
quinta del presente decreto e di quelli applicati per
effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di
emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori
limite con riferimento a quelli previsti per sostanze
simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi
sulla salute e sull'ambiente.
7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al
comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al
1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire, per
effetto dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori
limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli
allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente
decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4.
8. (Soppresso).
9. (Soppresso).
10. (Soppresso).
11. I valori limite di emissione e il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al
volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni
normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente
indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente
decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I
alla parte quinta del presente decreto, il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento e' quello
derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore
volumetrico di ossigeno e' diverso da quello di
riferimento, le concentrazioni misurate devono essere
corrette mediante la seguente formula:


Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
E M = concentrazione misurata
E = concentrazione
O 2 M = tenore di ossigeno misurato
O2 = tenore di ossigeno di riferimento
13. I valori limite di emissione si riferiscono alla
quantita' di emissione diluita nella misura che risulta
inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione
dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere
corrette mediante la seguente formula:


Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
P M = portata misurata
E M = concentrazione misurata
P = portata di effluente gassoso diluita nella misura
che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio
E = concentrazione riferita alla P
14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte
quinta del presente decreto, i valori limite di emissione
si applicano ai periodi di normale funzionamento
dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto e'
in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di
arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o
guasti tali da non permettere il rispetto dei valori
stessi. L'autorizzazione puo' stabilire specifiche
prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e
per l'eventualita' di tali anomalie o guasti ed individuare
gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano
i valori limite di emissione. In caso di emissione di
sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a),
l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve
stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle
quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in cui
si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi
transitori e fissare appositi valori limite di emissione,
riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa
annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non
permettere il rispetto di valori limite di emissione,
l'autorita' competente deve essere informata entro le otto
ore successive e puo' disporre la riduzione o la cessazione
delle attivita' o altre prescrizioni, fermo restando
l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
dell'impianto nel piu' breve tempo possibile e di
sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il
guasto puo' determinare un pericolo per la salute umana. Il
gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le
fasi di avviamento e di arresto. Sono fatte salve le
diverse disposizioni contenute nella parte quinta del
presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non
costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di
arresto i periodi di oscillazione che si verificano
regolarmente nello svolgimento della funzione
dell'impianto.
15. Il presente articolo si applica anche ai grandi
impianti di combustione di cui all'articolo 273 ed agli
impianti e alle attivita' di cui all'articolo 275.
16. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di
cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio
di tale autorizzazione, fermo restando il potere
dell'autorita' competente di stabilire valori limite e
prescrizioni piu' severi.
17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente
decreto stabilisce i criteri per la valutazione della
conformita' dei valori misurati ai valori limite di
emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'articolo 281,
comma 5, si provvede ad integrare tale Allegato VI,
prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i
principi di misura e le modalita' atte a garantire la
qualita' dei sistemi di monitoraggio delle emissioni. Fino
all'adozione di tale decreto si applicano i metodi
precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il
riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e delle
autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi stabiliti
dall'autorita' competente sulla base delle pertinenti norme
tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla
base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove
anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle
pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme
internazionali o delle norme nazionali previgenti. Nel
periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima
dell'entrata in vigore di tale decreto, i controlli, da
parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo
268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del superamento
dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base
dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione o,
se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi,
sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi
commi 18, 19 e 20, fatta salva l'immediata applicazione
degli obblighi di comunicazione relativi ai controlli di
competenza del gestore, si applicano a decorrere dal
rilascio o dal primo rinnovo dell'autorizzazione effettuati
successivamente all'entrata in vigore di tale decreto.
18. Le autorizzazioni alle emissioni e le
autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate, anche in
sede di rinnovo, dopo l'entrata in vigore del decreto di
cui al comma 17, indicano, per le emissioni in atmosfera, i
metodi di campionamento e di analisi, individuandoli tra
quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del
presente decreto, e i sistemi per il monitoraggio delle
emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni relative
ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito
dell'autorizzazione, l'autorita' competente provvede a
modificare anche, ove opportuno, i valori limite di
emissione autorizzati. I controlli, da parte dell'autorita'
o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p),
possono essere effettuati solo sulla base dei metodi
elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente
decreto, anche se diversi da quelli di competenza del
gestore indicati dall'autorizzazione. Nel caso in cui, in
sede di autorizzazione o di controllo, si ricorra a metodi
diversi da quelli elencati nell'Allegato VI alla parte
quinta del presente decreto o a sistemi di monitoraggio non
conformi alle prescrizioni di tale allegato, i risultati
della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed
agli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i
controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei
sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e
mette i risultati a disposizione dell'autorita' competente
per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla
parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in
caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio
diversi o non conformi alle prescrizioni
dell'autorizzazione, i risultati della relativa
applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del
presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo
279, comma 2.
19. Se i controlli di competenza del gestore e i
controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo
268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere
ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso di
divergenza tra i risultati ottenuti sulla base del metodo
di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei metodi e
sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione,
l'autorita' competente provvede ad aggiornare
tempestivamente l'autorizzazione nelle parti relative ai
metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la
necessita', ai valori limite di emissione.
20. Si verifica un superamento dei valori limite di
emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma
2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorita' o
dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p),
accertano una difformita' tra i valori misurati e i valori
limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e
di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del
presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle
prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei
controlli di competenza del gestore devono essere da costui
specificamente comunicate all'autorita' competente per il
controllo entro 24 ore dall'accertamento. Se i risultati
dei controlli di competenza del gestore e i risultati dei
controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo
268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
divergono in merito alla conformita' dei valori misurati ai
valori limite prescritti, si procede nei modi previsti dal
comma 19; i risultati di tali controlli, inclusi quelli
ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento, non
possono essere utilizzati ai fini della contestazione del
reato previsto dall'articolo 279, comma 2, per il
superamento dei valori limite di emissione. Resta ferma, in
tutti i casi, l'applicazione dell'articolo 279, comma 2, se
si verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo
del comma 18.».
«Art. 272 (Impianti e attivita' in deroga). - 1. Non
sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo
gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente
impianti e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato
IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si
riferisce a impianti e ad attivita' le cui emissioni sono
scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di
emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per
tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle
normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di
stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV
alla parte quinta del presente decreto si deve considerare
l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello
stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili
soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4
e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente
decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori
limite appositamente previsti per l'uso di tali
combustibili nella parte III, dell'Allegato I alla parte
quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono
presenti sia impianti o attivita' inclusi nell'elenco della
parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente
decreto, sia impianti o attivita' non inclusi nell'elenco,
l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo
quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai
dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno
stabilimento da un gestore diverso da quello dello
stabilimento o non utilizzati all'interno di uno
stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i
dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed
utilizzati in modo non occasionale deve comunque
ricomprendere tali dispositivi nella domanda di
autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilita' di
aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi
ivi previsti. L'autorita' competente puo' altresi'
prevedere, con proprio provvedimento generale, che i
gestori comunichino alla stessa o ad altra autorita' da
questa delegata, in via preventiva, la data di messa in
esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivita' ovvero,
in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di
ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti
nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto
possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di
cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle
regioni, delle province autonome e delle associazioni
rappresentative di categorie produttive.
2. Per specifiche categorie di stabilimenti,
individuate in relazione al tipo e alle modalita' di
produzione, l'autorita' competente puo' adottare apposite
autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna
singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori
limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di
adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la
periodicita' dei controlli. I valori limite di emissione e
le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di
costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,
sono stabiliti in conformita' all'articolo 271, commi da 5
a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della
domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli
semplificati di domanda, nai quali le quantita' e le
qualita' delle emissioni sono deducibili dalla quantita' di
materie prime utilizzate. All'adozione di tali
autorizzazioni generali l'autorita' competente deve in ogni
caso procedere entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, per gli
stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli
impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato
IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di
stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV
alla parte quinta del presente decreto si deve considerare
l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello
stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco. In caso di mancata adozione
dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la
stessa e' rilasciata con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i
gestori degli stabilimenti interessati comunicano la
propria adesione all'autorita' competente o ad altra
autorita' da questa delegata; e' fatto salvo il potere di
tale autorita' di adottare successivamente nuove
autorizzazioni di carattere generale, l'adesione
obbligatoria alle quali comporta, per il soggetto
interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o
attivita' a cui l'autorizzazione generale non si riferisce,
il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 269. I gestori degli impianti per cui
e' stata adottata una autorizzazione generale possono
comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 269.
3. Almeno quarantacinque giorni prima
dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al
comma 2, presenta all'autorita' competente o ad altra
autorita' da questa delegata una domanda di adesione
all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi
prescritti. L'autorita' che riceve la domanda puo', con
proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui
non siano rispettati i requisiti previsti
dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai
piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo
271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni
di rischio sanitario o di zone che richiedono una
particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica
anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una
modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di
sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle
quali lo stabilimento non sia piu' conforme alle previsioni
dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si
applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da
successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai
dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su
tale termine le domande di adesione relative alle modifiche
dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima
della scadenza di tale periodo il gestore presenta una
domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita'
competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo
delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del
presente articolo. Per le autorizzazioni generali
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo
rinnovo e' effettuato entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e
i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione,
corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che
seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti
dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio
puo' essere continuato. In caso di mancata presentazione
della domanda di adesione nei termini previsti dal presente
comma lo stabilimento si considera in esercizio senza
autorizzazione alle emissioni.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano:
a) in caso di emissione di sostanze cancerogene,
tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di
tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come
individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte
quinta del presente decreto, o
b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o
nell'attivita', le sostanze o i preparati classificati dal
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come
cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a
causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state
assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49,
R60, R 61.
4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi
dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare
l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente
decreto con l'indicazione dei casi in cui, in deroga al
comma precedente, l'autorita' competente puo' permettere,
nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze
inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49,
R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi
d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle
materie prime o nelle emissioni.
5. Il presente titolo non si applica agli
stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle
emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria
esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza
degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione
dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti
disposizioni degli articoli 276 e 277.».
«Art. 273 (Grandi impianti di combustione). - 1.
L'Allegato II alla parte quinta del presente decreto
stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione,
i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti
multicombustibili, le modalita' di monitoraggio e di
controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della
conformita' ai valori limite e le ipotesi di anomalo
funzionamento o di guasto degli impianti.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano
i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni
da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2006
i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni
da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto si applicano a partire
dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano gli
articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 3, nonche' gli
Allegati 4, 5, 6 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente
8 maggio 1989. Sono fatti salvi i diversi termini previsti
nel suddetto Allegato II.
4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 1988
i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni
da 1 a 5, lettera A, e sezioni 6 e 7 dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto si applicano a partire
dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano i valori
limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di
azoto, le polveri e per i metalli e loro composti previsti
dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, o
contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, nonche' le prescrizioni relative alle anomalie degli
impianti di abbattimento stabilite all'Allegato II, parte
A, lettera E, dello stesso decreto ministeriale. Fino a
tale data si applicano altresi' i massimali e gli obiettivi
di riduzione delle emissioni, fissati nella parte V
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto.
Sono fatti salvi i diversi termini previsti in tale
Allegato II.
5. I gestori dei grandi impianti di combustione di cui
al comma 4 possono essere esentati dall'obbligo di
osservare i valori limite di emissione previsti dalla parte
II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato
II alla parte quinta del presente decreto, sulla base della
procedura disciplinata dalla parte I dello stesso Allegato
II.
6. Ai fini dell'adeguamento degli impianti di cui ai
commi 3 e 4 ai valori limite di emissione ivi previsti, il
gestore, nell'ambito della richiesta di autorizzazione
integrata ambientale, presenta all'autorita' competente una
relazione tecnica contenente la descrizione dell'impianto,
delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento e
della qualita' e quantita' delle emissioni, dalla quale
risulti il rispetto delle prescrizioni di cui al presente
titolo, oppure un progetto di adeguamento finalizzato al
rispetto delle medesime.
7. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a
50 MW, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di
cui al comma 6 devono essere presentati entro il 1° agosto
2007 e, in caso di approvazione, l'autorita' competente
provvede, ai sensi dell'articolo 269, a rinnovare le
autorizzazioni in atto.
8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 271,
comma 14, i valori limite di emissione non si applicano ai
grandi impianti di combustione nei casi di anomalo
funzionamento previsti dalla parte I dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto, nel rispetto delle
condizioni ivi previste.
9. Se piu' impianti di combustione, anche di potenza
termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello
stesso stabilimento l'autorita' competente deve, in
qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione della potenza termica
nominale in base alla quale stabilire i valori limite di
emissione. L'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi' disporre
il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un
solo punto di emissione ed applicare i valori limite che,
in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero
all'impianto piu' recente.
10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e'
effettuato nei tempi a tal fine stabiliti
dall'autorizzazione.
11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione
sia sottoposto alle modifiche qualificate come sostanziali
dalla normativa vigente in materia di autorizzazione
integrata ambientale, si applicano i valori limite di
emissione stabiliti nella parte II, sezioni da 1 a 5,
lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta
del presente decreto.
12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi del
comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere
corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
tecnica ed economica della generazione combinata di calore
e di elettricita'. Nel caso in cui tale fattibilita' sia
accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli
contenuti nello studio, l'autorita' competente, tenuto
conto della situazione del mercato e della distribuzione,
condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
realizzazione immediata o differita di tale soluzione.
13. Dopo il 1° gennaio 2008, agli impianti di
combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed
agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della
parte quinta del presente decreto, facenti parte di una
raffineria, continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di
autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di
emissione calcolati, su un intervallo mensile o inferiore,
come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti
emesse e la somma dei volumi delle emissioni di tutti gli
impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti nel
campo di applicazione del presente articolo.
14. In caso di realizzazione di grandi impianti di
combustione che potrebbero arrecare un significativo
pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della Comunita'
europea, l'autorita' competente informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991,
ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli impianti di combustione destinati alla produzione di
energia, ad esclusione di quelli che utilizzano
direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di
fabbricazione. Sono esclusi in particolare:
a) gli impianti in cui i prodotti della combustione
sono utilizzati per il riscaldamento diretto,
l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti
o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di
trattamento termico;
b) gli impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi
dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente
gassoso mediante combustione, che non sia gestito come
impianto indipendente di combustione;
c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori
di craking catalitico;
d) i dispositivi di conversione del solfuro di
idrogeno in zolfo;
e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;
f) le batterie di forni per il coke;
g) i cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la
propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
i) le turbine a gas usate su piattaforme off-shore e
sugli impianti di rigassificazione di gas naturale
liquefatto off-shore;
l) (Soppressa).
m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina
o a gas.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata
in vigore della parte quinta del presente decreto. Alle
turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano
esclusivamente le disposizioni alle stesse riferite
dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto in
materia di monitoraggio e controllo delle emissioni,
nonche' di anomalie e guasti degli impianti di
abbattimento.».
«Art. 274 (Raccolta e trasmissione dei dati sulle
emissioni dei grandi impianti di combustione). - 1. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una
relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo,
ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di
combustione di cui alla parte quinta del presente decreto,
nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle
raffinerie. Tale relazione e' trasmessa per la prima volta
entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre
anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro
dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre
anni preso in esame. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare trasmette inoltre alla
Commissione europea, su richiesta, i dati annuali relativi
alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e
polveri dei singoli impianti di combustione.
2. A partire dal 1° gennaio 2008, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
presenta ogni anno alla Commissione europea una relazione
concernente gli impianti anteriori al 1988 per i quali e'
stata concessa l'esenzione prevista dall'articolo 273,
comma 5, con l'indicazione dei tempi utilizzati e non
utilizzati che sono stati autorizzati per il restante
periodo di funzionamento degli impianti. A tal fine
l'autorita' competente, se diversa dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
comunica a tale Ministero le predette esenzioni
contestualmente alla concessione delle stesse.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare presenta ogni anno alla Commissione
europea una relazione circa i casi in cui sono applicate le
deroghe di cui alla parte II, sezioni 1 e 4, lettera A,
paragrafo 2, dell'Allegato II alla parte quinta del
presente decreto e le deroghe di cui alle note delle
lettere A e B del medesimo Allegato II, parte II, sezione
1. A tal fine l'autorita' competente, se diversa dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, comunica a tale Ministero le predette deroghe
contestualmente all'applicazione delle stesse.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006,
i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano
all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), con le modalita' previste dalla parte
III dell'Allegato II alla parte quinta del presente
decreto, le emissioni totali, relative all'anno precedente,
di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri,
determinate conformemente alle prescrizioni della parte IV
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto,
nonche' la quantita' annua totale di energia prodotta
rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili
solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli
altri gas, riferita al potere calorifico netto, e la
caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle
emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e
delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del
codice penale, ordina al gestore inadempiente di
provvedere.
5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), sulla base delle informazioni di cui al
comma 4, elabora una relazione in cui sono riportate le
emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri
di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte
quinta del presente decreto. Tale relazione deve indicare
le emissioni totali annue di biossido di zolfo, ossidi di
azoto e polveri e la quantita' annua totale di energia
prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri
combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas
naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico
netto. Almeno due mesi prima della scadenza prevista dal
comma 1 per la trasmissione dei dati alla Commissione
europea, l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la
suddetta relazione, nonche' i dati disaggregati relativi a
ciascun impianto.
6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati in
formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate,
ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. La relazione di cui al comma 5, nonche' i dati
disaggregati raccolti dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sono resi
disponibili alle autorita' competenti sul sito internet del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
7. Il presente articolo si applica anche alle turbine a
gas autorizzate prima dell'entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto.».
«Art. 275 (Emissioni di cov). - 1. L'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente
alle emissioni di composti organici volatili, i valori
limite di emissione, le modalita' di monitoraggio e di
controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione
della conformita' dei valori misurati ai valori limite e le
modalita' di redazione del piano di gestione dei solventi.
2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate,
mediante uno o piu' impianti o macchinari e sistemi non
fissi o operazioni manuali, una o piu' attivita'
individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto le quali superano singolarmente
le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna
di tali attivita' si applicano, secondo le modalita' di cui
al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e
per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III,
parte III, oppure i valori limite di emissione totale di
cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonche' le
prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica
anche alle attivita' che, nello stesso stabilimento, sono
direttamente collegate e tecnicamente connesse alle
attivita' individuate nel suddetto Allegato III, parte II,
e che possono influire sulle emissioni di COV. Il
superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
con riferimento al consumo massimo teorico di solvente. Le
attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle
apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti,
fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori
limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun
impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per
le emissioni diffuse si applicano alla somma delle
emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di
cui al comma 2 presenta all'autorita' competente una
domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformita'
all'articolo 269 e a quanto previsto nel presente articolo
e nell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto
oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione
all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma
3. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8,
la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche
dal gestore dello stabilimento in cui sono esercitate le
attivita' che, a seguito di una modifica del consumo
massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al
comma 2.
5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2
e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che
devono essere rispettati. Per la captazione e il
convogliamento si applica l'articolo 270.
6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico
di solvente e l'emissione totale annua conseguente
all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2,
individuata sulla base di detto consumo, nonche' la
periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di
cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto.
7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti
dal comma 2 e' assicurato mediante l'applicazione delle
migliori tecniche disponibili e, in particolare,
utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di
solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione
delle attivita' e, ove necessario, installando idonei
dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le
emissioni di composti organici volatili.
8. Se le attivita' di cui al comma 2 sono esercitate
presso uno stabilimento autorizzato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
prima del 13 marzo 2004, le emissioni devono essere
adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto e alle altre
prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre
2007, ovvero, in caso di adeguamento a quanto previsto dal
medesimo Allegato III, parte IV, entro le date ivi
stabilite. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa
vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
l'adeguamento e' effettuato sulla base dei progetti
presentati all'autorita' competente ai sensi del decreto
ministeriale 14 gennaio 2004, n. 44. Tali stabilimenti si
considerano anteriori al 2006 o anteriori al 1988 sulla
base dei criteri di cui all'articolo 268, comma 1, lettere
i) e i-bis). In caso di mancata presentazione del progetto
o di diniego all'approvazione del progetto da parte
dell'autorita' competente, le attivita' si considerano in
esercizio senza autorizzazione. I termini di adeguamento
previsti dal presente comma si applicano altresi' agli
stabilimenti di cui al comma 20, in esercizio al 12 marzo
2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione generale
ivi prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto o abbiano precedentemente
aderito alle autorizzazioni generali adottate ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44.
9. Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate
esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da
operazioni manuali, in esercizio prima dell'entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, le
emissioni devono essere adeguate alle pertinenti
prescrizioni dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto e alle altre prescrizioni del presente
articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine
l'autorizzazione di cui al comma 4 deve essere richiesta
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto. In caso di mancata
presentazione della richiesta entro tale termine le
attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione.
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima
del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento
delle emissioni di composti organici volatili rispetto a
quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di
cui alle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta
del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi
di campionamento e di analisi precedentemente in uso. E'
fatta salva la facolta' del gestore di chiedere
all'autorita' competente di rivedere dette autorizzazioni
sulla base delle disposizioni della parte quinta del
presente decreto.
11. La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve
essere presentata anche dal gestore degli stabilimenti nei
quali sono esercitate le attivita' di cui al comma 2,
effettuate ai sensi dei commi 8 e 9, ove le stesse siano
sottoposte a modifiche sostanziali. L'autorizzazione
prescrive che le emissioni provenienti dagli stabilimenti
in cui si effettuano le attivita' oggetto di modifica
sostanziale:
a) siano immediatamente adeguate alle prescrizioni
del presente articolo o
b) siano adeguate alle prescrizioni del presente
articolo entro il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di
tutte le attivita' svolte dal gestore nello stesso luogo
non superano quelle che si producono in caso di
applicazione della lettera a).
12. Se il gestore comprova all'autorita' competente
che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non
e' possibile rispettare il valore limite per le emissioni
diffuse, tale autorita' puo' autorizzare deroghe a detto
valore limite, purche' cio' non comporti rischi per la
salute umana o per l'ambiente.
13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto, l'autorita'
competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle
prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono
essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.
In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto,
salvo il gestore comprovi all'autorita' competente che il
rispetto di detto Allegato non e', nel caso di specie,
tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto
utilizza la migliore tecnica disponibile.
14. L'autorita' competente comunica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate
ai sensi dei commi 12 e 13.
15. Se due o piu' attivita' effettuate nello stesso
luogo superano singolarmente le soglie di cui al comma 2,
l'autorita' competente puo':
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a
ciascuna singola attivita' o
b) applicare un valore di emissione totale, riferito
alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore
a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla
lettera a); la presente opzione non si estende alle
emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.
16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8,
utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il
rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgC/N
m³, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/N m³, in tutti
gli altri casi, deve rispettare i valori limite per le
emissioni convogliate di cui alla parte III dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto entro il 1°
aprile 2013, purche', sin dalle date di adeguamento
previste dal comma 8, le emissioni totali non superino
quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione
delle prescrizioni della parte III dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto.
17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto stabilisce appositi valori limite di
emissione per le sostanze caratterizzate da particolari
rischi per la salute e l'ambiente.
18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005,
una relazione relativa all'applicazione del presente
articolo, in conformita' a quanto previsto dalla decisione
2007/531/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea.
Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti
alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
invia tali informazioni alla Commissione europea.
19. (Soppresso).
20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o
piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti
e di pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita'
competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere
generale, comunicano a tali autorita' di aderire
all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto. E' fatto salvo il
potere delle medesime autorita' di adottare successivamente
nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi
dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali
comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di
quella prevista dalla parte VII dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto relativamente al
territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono.
A tali attivita' non si applicano le prescrizioni della
parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto.
21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del
presente articolo:
a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una
modifica del consumo massimo teorico di solventi che
comporta un aumento delle emissioni di composti organici
volatili superiore al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attivita', una modifica del
consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento
delle emissioni di composti organici volatili superiore al
dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita'
competente, potrebbe avere effetti negativi significativi
sulla salute umana o sull'ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di
solventi che comporti la variazione dei valori limite
applicabili;
22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del
comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte III,
punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13,16 o 17 dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo
teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa tra
le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le
altre attivita' di cui alla parte III del medesimo Allegato
III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
a 10 tonnellate l'anno.».
«Art. 276 (Controllo delle emissioni di cov derivanti
dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai
terminali agli impianti di distribuzione). - 1. L'Allegato
VII alla parte quinta del presente decreto stabilisce le
prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del
controllo delle emissioni di COV relativamente:
a) agli impianti di deposito presso i terminali;
b) agli impianti di caricamento di benzina presso i
terminali;
c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di
vapori presso i terminali;
d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna:
e) agli impianti di deposito presso gli impianti di
distribuzione dei carburanti;
f) alle attrezzature per le operazioni di
trasferimento della benzina presso gli impianti di
distribuzione e presso terminali in cui e' consentito il
deposito temporaneo di vapori.
2. Per impianti di deposito ai sensi del presente
articolo si intendono i serbatoi fissi adibiti allo
stoccaggio di benzina. Per tali impianti di deposito
situati presso i terminali le pertinenti prescrizioni
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
costituiscono le misure che i gestori devono adottare ai
sensi dell'articolo 269, comma 10. Con apposito
provvedimento l'autorita' competente puo' disporre deroghe
a tali prescrizioni, relativamente agli obblighi di
rivestimento, ove necessario ai fini della tutela di aree
di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico.
3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente
articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene
erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti
di deposito.
4. Nei terminali all'interno dei quali e' movimentata
una quantita' di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno
e la cui costruzione e' stata autorizzata prima del 3
dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al momento
dell'autorizzazione, gli impianti di caricamento si
adeguano alle disposizioni della parte II, paragrafo 2,
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di adeguamento deve
essere garantita l'agibilita' delle operazioni di
caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento
dall'alto. Per quantita' movimentata si intende la
quantita' totale annua massima di benzina caricata in
cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale
nei tre anni precedenti il 17 maggio 2000.
5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2,
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto si
applicano ai veicoli cisterna collaudati dopo il 17
novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cisterna a
partire dal 17 maggio 2010. Tali prescrizioni non si
applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati,
collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati con un
dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori
durante la fase di caricamento. A tali veicoli cisterna a
scomparti tarati deve essere consentita l'agibilita' delle
operazioni di caricamento presso gli impianti di deposito
dei terminali.
6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti
di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano
emissioni in atmosfera, all'autorizzazione di cui
all'articolo 269.».
«Art. 277 (Recupero di cov prodotti durante le
operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli
impianti di distribuzione carburanti). - 1. I distributori
degli impianti di distribuzione dei carburanti devono
essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di
benzina che si producono durante le operazioni di
rifornimento degli autoveicoli. Gli impianti di
distribuzione, i distributori e i sistemi di recupero dei
vapori devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni
dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente decreto,
relative ai requisiti di efficienza, ai requisiti
costruttivi, ai requisiti di installazione, ai controlli
periodici ed agli obblighi di documentazione.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) impianti di distribuzione: ogni impianto in cui la
benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da
impianti di deposito;
b) impianti di deposito: i serbatoi fissi adibiti
allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di
distribuzione;
c) distributore: ogni apparecchio finalizzato
all'erogazione di benzina; il distributore deve essere
dotato di idonea pompa di erogazione in grado di aspirare
dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere
collegato a un sistema di pompaggio centralizzato; se
inserito in un impianto di distribuzione di carburanti in
rapporto con il pubblico, il distributore deve essere
inoltre dotato di un idoneo dispositivo per l'indicazione
ed il calcolo delle quantita' di benzina erogate;
d) sistema di recupero dei vapori: l'insieme dei
dispositivi atti a prevenire l'emissione in atmosfera di
COV durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli. Tale
insieme di dispositivi comprende pistole di erogazione
predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni
flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la
separazione della linea dei vapori dalla linea di
erogazione del carburante, collegamenti interni ai
distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori
verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i
dispositivi atti a garantire il funzionamento degli
impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.
3. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei
vapori devono essere omologati dal Ministero dell'interno,
a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata
della documentazione necessaria ad identificare i
dispositivi e dalla certificazione di cui al paragrafo 2,
punto 2.3, dell'Allegato VIII alla parte quinta del
presente decreto. Ai fini del rilascio dell'omologazione,
il Ministero dell'interno verifica la rispondenza dei
dispositivi ai requisiti di efficienza di cui al comma 1 ed
ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla
vigente normativa. In caso di mancata pronuncia
l'omologazione si intende negata.
4. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei
vapori che sono stati omologati delle competenti autorita'
di altri Paesi appartenenti all'Unione europea possono
essere utilizzati per attrezzare i distributori degli
impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte
del Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta
apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria
ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di
prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una
traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e
certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero
dell'interno verifica i documenti e le certificazioni
trasmessi e la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di
sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In
caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende
negato.
5. Durante le operazioni di rifornimento degli
autoveicoli i gestori degli impianti di distribuzione
devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei
vapori di cui al comma 1.».
«Art. 278 (Poteri di ordinanza). - 1. In caso di
inosservanza delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari
disposte dall'autorita' giudiziaria, l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine
entro il quale le irregolarita' devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea
sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli
impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata
violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute o per
l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento
agli impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata
violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida o qualora la reiterata inosservanza delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini
situazioni di pericolo o di danno per la salute o per
l'ambiente.».
«Art. 279 (Sanzioni). - 1. Chi inizia a installare o
esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta
autorizzazione ovvero continua l'esercizio con
l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e'
punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o
dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena
e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica
sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo
269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una
modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione
prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla
cui irrogazione provvede l'autorita' competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i
valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti
dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla
parte quinta del presente decreto, dai piani e dai
programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le
prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente
ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori
limite o le prescrizioni violati sono contenuti
nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le
sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione.
3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad
esercitare un'attivita' senza averne dato la preventiva
comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma
6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a
milletrentadue euro.
4. Chi non comunica all'autorita' competente i dati
relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma
6, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
fino a milletrentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la
pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei
valori limite di emissione determina anche il superamento
dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1,
non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento
anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a
milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo
276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle
sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione
delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilaquattrocentonovantatre euro a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.
689, la regione o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e'
sempre disposta in caso di recidiva.».
«Art. 281 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I
gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via
provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad
esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che
sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272,
comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito
indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel
rispetto di tali termini, appositi calendari per la
presentazione delle domande; in caso di mancata adozione
dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere
comunque presentata nei termini stabiliti dal presente
comma. La mancata presentazione della domanda nei termini,
inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza
della precedente autorizzazione. L'autorita' competente si
pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di
integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci
mesi dalla ricezione della domanda stessa. Se la domanda e'
presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti puo'
essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita'
competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini
previsti, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla
scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi
dell'articolo 269. In caso di stabilimenti autorizzati in
via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve
adottare, fino alla pronuncia dell'autorita' competente,
tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche
temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di
cui al presente comma deve essere presentata entro i
seguenti termini:
a) tra la data di entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011 per
stabilimenti anteriori al 1988;
b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per
impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in
data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per
stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati
in data successiva al 31 dicembre 1999.
2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa
prevista dal comma 1, gli stabilimenti per cui
l'autorizzazione e' stata rinnovata ai sensi dell'articolo
269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 e'
sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi
dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal
comma 1, l'autorita' competente procede, in ogni caso, al
rinnovo dell'autorizzazione.
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data
di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente
titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo
entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine
stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo
stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la relativa
domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269
o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012.
L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a
otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di
autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della
domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le
condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non
possono essere modificati fino all'ottenimento
dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della
domanda entro il termine previsto o in caso di
realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento
dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in
esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la
domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio
puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita'
competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini
previsti, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla
scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi
dell'articolo 269. Ai soli fini della determinazione dei
valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271
e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura
prevista dal presente articolo si applica anche in caso di
stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore
della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel
campo di applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati
dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di
tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera.
4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di
entrata in vigore della parte quinta del presente decreto
che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo
e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13
luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW,
l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione del comma
3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo
272, comma 2, entro cinque anni da tale data. In caso di
mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine
prescritto, la stessa e' rilasciata con apposito decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e i gestori comunicano la propria adesione
all'autorita' competente o all'autorita' da questa
delegata; e' fatto salvo il potere dell'autorita'
competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni
di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272,
l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il
soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
5. All'integrazione e alla modifica degli allegati alla
parte quinta del presente decreto provvede il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. All'adozione di tali atti si procede altresi'
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, relativamente alle emissioni provenienti da
attivita' agricole, e di concerto con i Ministri
dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle finanze, relativamente alla modifica
degli allegati VII e VIII alla parte quinta del presente
decreto. I decreti sono adottati sulla base dell'articolo
17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in caso
di attuazione di direttive comunitarie che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
previste negli allegati, sulla base dell'articolo 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11. L'allegato I e l'allegato VI
alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per
la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed
entro il 31 dicembre 2010.
6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla
parte quinta del presente decreto, al fine di dare
attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui
le stesse comportino modifiche delle modalita' esecutive e
delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle
norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti
adottati dall'autorita' competente e i risultati delle
attivita' di controllo, ai sensi del presente titolo,
nonche' gli elenchi delle attivita' autorizzate in possesso
dell'autorita' competente sono messi a disposizione del
pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
8. L'adozione, da parte dell'autorita' competente o
della regione che abbia delegato la propria competenza, di
un atto precedentemente omesso preclude la conclusione del
procedimento con il quale il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare esercita i poteri
sostitutivi previsti dal presente titolo. A tal fine
l'autorita' che adotta l'atto ne da' tempestiva
comunicazione al Ministero.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza
oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per
la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le
autorita' competenti, dei dati e delle informazioni
rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del
presente decreto e per la valutazione delle migliori
tecniche disponibili di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera aa). La commissione e' composta da un
rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con funzioni di
presidente, un rappresentante nominato dal Ministro delle
attivita' produttive, un rappresentante nominato dal
Ministro della salute e cinque rappresentanti nominati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni
della Commissione possono partecipare uno o piu'
rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma. Il
decreto istitutivo disciplina anche le modalita' di
funzionamento della commissione, inclusa la periodicita'
delle riunioni, e le modalita' di partecipazione di
soggetti diversi dai componenti. Ai componenti della
commissione e agli altri soggetti che partecipano alle
riunioni della stessa non spetta la corresponsione di
compensi, indennita', emolumenti a qualsiasi titolo
riconosciuti o rimborsi spese.
10. A fini di informazione le autorita' competenti
rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, in formato digitale, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e
272.
11. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal
presente titolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare si puo' avvalere dell'ISPRA ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
«Art. 283 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto termico: impianto destinato alla
produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di
calore e da un unico sistema di distribuzione e
utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi
dispositivi di regolazione e di controllo;
b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di
combustione alimentato con combustibili al fine di produrre
calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno
scambiatore di calore;
c) focolare: parte di un generatore di calore nella
quale avviene il processo di combustione;
d) impianto termico civile: impianto termico la cui
produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in
edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla
climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al
riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari;
l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte
le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale
negli altri casi;
e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma
delle potenze termiche nominali dei singoli focolari
costituenti l'impianto;
f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto
del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
e della portata massima di combustibile bruciato
all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi
multipli;
g) valore di soglia: potenza termica nominale
dell'impianto pari a 0.035MW;
h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che
sia effettuato su un impianto gia' installato e che
richieda la dichiarazione di conformita' di cui
all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37;
i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei
controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti
dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorita'
indicata dalla legge regionale;
l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo 11, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412;
n) conduzione di un impianto termico: insieme delle
operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta
combustione nei focolari e l'adeguamento del regime
dell'impianto termico alla richiesta di calore.».
«Art. 286 (Valori limite di emissione). - 1. Le
emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di
potenza termica nominale superiore al valore di soglia
devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III
dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i
piu' restrittivi valori limite previste dai piani e dai
programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente
normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto
dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.
2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma
1 devono essere controllati almeno annualmente dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto nel corso delle normali operazioni di
controllo e manutenzione. I valori misurati, con
l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura
utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura,
devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412. Tale controllo annuale dei valori di emissione non e'
richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione 1
dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto. Al
libretto di centrale devono essere allegati altresi' i
documenti o le dichiarazioni che attestano l'espletamento
delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei
valori limite di emissione previste dal libretto centrale.
3. Ai fini del campionamento, dell'analisi e della
valutazione delle emissioni degli impianti termici di cui
al comma 1 si applicano i metodi previsti nella parte III
dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.
4. A decorrere dal 29 ottobre 2006, l'installatore,
contestualmente all'installazione o alla modifica
dell'impianto, verifica il rispetto dei valori limite di
emissione previsti dal presente articolo. La documentazione
relativa a tale verifica e' messa a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto che la allega al libretto di centrale
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412. Tale verifica non e' richiesta nei
casi previsti dalla parte III, sezione 1, dell'Allegato IX
alla parte quinta del presente decreto.».
«Art. 287 (Abilitazione alla conduzione). - 1. Il
personale addetto alla conduzione degli impianti termici
civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW
deve essere munito di un patentino di abilitazione
rilasciato da una autorita' individuata dalla legge
regionale, la quale disciplina anche le opportune modalita'
di formazione nonche' le modalita' di compilazione, tenuta
e aggiornamento di un registro degli abilitati alla
conduzione degli impianti termici. I patentini possono
essere rilasciati a persone aventi eta' non inferiore a
diciotto anni compiuti. Il registro degli abilitati alla
conduzione degli impianti termici e' tenuto presso
l'autorita' che rilascia il patentino o presso la diversa
autorita' indicata dalla legge regionale e, in copia,
presso l'autorita' competente e presso il comando
provinciale dei vigili del fuoco.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412.
3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di
abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla
conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento
in funzione e' richiesto il certificato di abilitazione
alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo
grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il
patentino di primo grado abilita anche alla conduzione
degli impianti per cui e' richiesto il patentino di secondo
grado.
4. Il possesso di un certificato di abilitazione di
qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore,
ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824,
consente, ove previsto dalla legge regionale il rilascio
del patentino senza necessita' dell'esame di cui al comma
1.
5. Il patentino puo' essere in qualsiasi momento
revocato in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A
tal fine l'autorita' competente comunica all'autorita' che
ha rilasciato il patentino i casi di irregolare conduzione
accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del
certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di
vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12
maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al
presente articolo.
6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni
regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e
degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12
agosto 1968.».
«Art. 288 (Controlli e sanzioni). - 1. E' punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici
euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che
non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui
all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto o del soggetto committente nei termini
prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione
di conformita' nei casi in cui questa e' trasmessa ai sensi
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la
stessa sanzione e' punito il soggetto committente che non
mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti
nei termini prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto
l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette
all'autorita' competente nei termini prescritti.
2. In caso di esercizio di un impianto termico civile
non conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a
duemilacinquecentottantadue euro:
a) l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo
284, comma 1;
b) il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo
284, comma 2.
3. Nel caso in cui l'impianto non rispetti i valori
limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentosedici euro a duemila cinquecentottantadue euro:
a) il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione, in tutti i casi in cui l'impianto non e'
soggetto all'obbligo di verifica di cui all'articolo 286,
comma 4;
b) l'installatore e il responsabile dell'esercizio e
della manutenzione, se il rispetto dei valori limite non e'
stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, o non
e' stato dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284,
comma 1;
c) l'installatore, se il rispetto dei valori limite
e' stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e
dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1, e se
dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati
i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta
del presente decreto e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, purche' non sia superata
la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto:
d) il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione, se il rispetto dei valori limite e' stato
verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e
dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1, e se
dal libretto di centrale non risultano regolarmente
effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o e'
stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita
dell'impianto.
4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro
e' punito il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto che non effettua il controllo
annuale delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma
2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi
previsti.
5. Ferma stando l'applicazione delle sanzioni previste
dai commi precedenti e delle sanzioni previste per la
produzione di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni, l'autorita' competente, ove accerti che
l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285 o i valori limite di emissione di cui
all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo 293,
impone, con proprio provvedimento, al contravventore di
procedere all'adeguamento entro un determinato termine
oltre il quale l'impianto non puo' essere utilizzato. In
caso di mancato rispetto del provvedimento adottato
dall'autorita' competente si applica l'articolo 650 del
codice penale.
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17
e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede
l'autorita' competente di cui all'articolo 283, comma 1,
lettera i), o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale.
7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico
civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW
senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui
all'articolo 287 e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui
irrogazione provvede l'autorita' indicata dalla legge
regionale.
8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo
sono effettuati dall'autorita' competente in occasione
delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche
avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 290 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
(Soppresso).
2. L'installazione di impianti termici civili
centralizzati puo' essere imposta dai regolamenti edilizi
comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione
edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora
tale misura sia individuata dai piani e dai programmi di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, come
necessaria al conseguimento dei valori di qualita'
dell'aria.
3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il
titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli
impianti termici assoggettati al titolo I della parte
quinta al del presente decreto, fino alla data in cui e'
effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri della salute e dello sviluppo economico, da
adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i
requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di
una certificazione dei generatori di calore, con priorita'
per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al
valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili
individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione
2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto.
Nella certificazione si attesta l'idoneita' dell'impianto
ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con
particolare riferimento alle emissioni di polveri e di
ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli
prestazionali assicurati, una specifica classe di qualita'.
Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di
riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di
prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai
fini della certificazione, nonche' indicazioni circa le
corrette modalita' di installazione e gestione dei
generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del
decreto, i piani di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa possono imporre limiti e divieti
all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la
certificazione o certificati con una classe di qualita'
inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento
dei valori di qualita' dell'aria. I programmi e gli
strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad
incentivare l'installazione di generatori di calore a
ridotto impatto ambientale assicurano priorita' a quelli
certificati con una classe di qualita' superiore.».
«Art. 293 (Combustibili consentiti). - 1. Negli
impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della
parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di
potenza termica inferiore al valore di soglia, possono
essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti
per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte
quinta, alle condizioni ivi previste. I materiali e le
sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del
presente decreto non possono essere utilizzati come
combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono
rifiuti ai sensi della parte quarta del presente
decreto. E' soggetta alla normativa vigente in materia di
rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono
conformi all'allegato X alla parte quinta del presente
decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della
parte quarta del presente decreto. Agli impianti di cui
alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'Allegato
IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del
successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati
dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si
applicano le disposizioni dell'articolo 295.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa
autorizzazione della Commissione europea, possono essere
stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo
negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei
combustibili per uso marittimo piu' elevati di quelli
fissati nell'Allegato X alla parte quinta qualora, a causa
di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del
petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri
idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori
limite.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per esentare, anche mediante
apposite procedure autorizzative, i combustibili previsti
dal presente titolo III dall'applicazione delle
prescrizioni dell'Allegato X alla parte quinta ove gli
stessi siano utilizzati a fini di ricerca e
sperimentazione.»
«Art. 294 (Prescrizioni per il rendimento di
combustione). - 1. Al fine di ottimizzare il rendimento di
combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della
parte quinta del presente decreto, con potenza termica
nominale pari o superiore a 6 MW, devono essere dotati di
rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonche'
di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in
continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio.
I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente
gassoso all'uscita dell'impianto. Tali impianti devono
essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di
regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai
fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento
alla potenza termica nominale di ciascun focolare, anche
nei casi in cui piu' impianti siano considerati, ai sensi
dell'articolo 270, comma 4, o dell'articolo 273, comma 9, o
dell'articolo 282, comma 2, come un unico impianto.
2. Nel caso di impianti di combustione per i quali
l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o
l'autorizzazione integrata ambientale prescriva un valore
limite di emissione in atmosfera per il monossido di
carbonio e la relativa misurazione in continuo,
quest'ultima tiene luogo della misurazione del medesimo
prescritta al comma 1. Il comma 1 non si applica agli
impianti elencati nell'articolo 273, comma 15, anche di
potenza termica nominale inferiore a 50MW.
3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione,
gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta
del presente decreto, di potenza termica nominale per
singolo focolare superiore a 1,16MW, devono essere dotati
di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi
nonche' di un analizzatore per la misurazione e la
registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del
monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere
rilevati nell'effluente gassoso all'uscita del focolare.
Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove
tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del
rapporto aria-combustibile.».
«Art. 296 (Controlli e sanzioni). - 1. Chi effettua la
combustione di materiali o sostanze in difformita' alle
prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non
costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, e'
punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli
impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente
decreto, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da
duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli
impianti di cui al titolo II della parte quinta, inclusi
gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al
valore di soglia, con una sanzione amministrativa
pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione,
da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni; la sanzione non si applica se, dalla
documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o
sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi
a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale
e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.».
«Art. 298 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni del presente titolo relative agli impianti
disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente
decreto si applicano agli impianti termici civili di cui
all'articolo 290, comma 3, a partire dalla data in cui e'
effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3.
2. Alla modifica e all'integrazione dell'Allegato X
alla parte quinta del presente decreto si provvede con le
modalita' previste dall'articolo 281, commi 5 e 6.
All'integrazione di tale Allegato si procede per la prima
volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto.
2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
invia alla Commissione europea, sulla base di una relazione
trasmessa dall'ISPRA entro il mese precedente, un rapporto
circa il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante,
del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati
nell'anno civile precedente. I soggetti di cui all'articolo
296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane o, ove
istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i
laboratori chimici delle dogane, i gestori dei depositi
fiscali, i gestori degli impianti di produzione di
combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione
trasmettono all'ISPRA ed al Ministero, nei casi, nei tempi
e con le modalita' previsti nella parte I, sezione 3,
dell'Allegato X alla parte quinta, i dati e le informazioni
necessari ad elaborare la relazione.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo
economico ed il Ministro delle politiche agricole e
forestali e' istituita, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, una commissione per l'esame delle
proposte di integrazione ed aggiornamento dell'Allegato X
alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle
amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione
e' composta da due rappresentanti di ciascuno di tali
Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai
componenti della Commissione non sono dovuti compensi, ne'
rimborsi spese.».
- Si riporta il paragrafo 3, della parte III,
dell'allegato I alla parte quinta del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto:
[3] Motori fissi a combustione interna.
I valori di emissione riportati nella tabella seguente
si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente
gassoso del 5%.


polveri 130 mg/Nm 3 ossidi di azoto 2000 mg/Nm 3 per i motori
ad accensione spontanea di
potenza uguale o superiore
a 3 MW
4000 mg/Nm 3 per i motori
ad accensione spontanea
di potenza inferiore a 3 MW
500 mg/Nm 3 per gli altri motori
a quattro tempi
800 mg/Nm 3 per gli altri motori
a due tempi. Monossido di carbonio 650 mg/Nm 3
Non si applicano valori di emissione ai gruppi
elettrogeni d'emergenza ed agli altri motori fissi a
combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza.
- Si riporta il punto 2.3, della sezione II della parte
IV, dell'allegato I alla parte quinta del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto:
«2.3. (Emissioni da impianti di combustione utilizzanti
il gas naturale del giacimento).
a) Nel caso di impiego di gas naturale proveniente dal
giacimento con contenuto di H2S massimo fino a 5 mg/Nm3 i
valori di emissione si intendono comunque rispettati.
b) Nel caso che il contenuto di H2S sia superiore a 5
mg/Nm3 o che il gas naturale venga miscelato con gas di
coda e/o con gas di saturazione, si applicano i seguenti
limiti:


ossidi di zolfo (espressi come SO 2 ) 800 mg/Nm 3 ossidi di azoto (espressi come NO 2 ) 350 mg/Nm 3 monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm 3 sostanze organiche volatili (espresse come COT) 10 mg/Nm 3 polveri 10 mg/Nm 3
- Si riporta l'allegato IX alla parte quinta del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Allegato IX
Impianti termici civili
Parte I
(Soppressa)
Parte II
Requisiti tecnici e costruttivi
1. Definizioni
1.1. Agli effetti delle presenti norme valgono le
seguenti definizioni:
a) bocca del camino: sezione terminale retta del
camino.
b) bruciatore: dispositivo che consente di bruciare
combustibili liquidi, gassosi o solidi macinati, previo
mescolamento con aria comburente.
c) camera di calma: dispositivo atto a separare dai
fumi, essenzialmente per effetto della forza di gravita',
le particelle in essi contenute.
d) camini: porzioni ascendenti dei canali da fumo
atte a determinare un tiraggio naturale nei focolari ed a
scaricare i prodotti della combustione nell'atmosfera.
e) canali da fumo: insieme delle canalizzazioni
attraversate dai fumi prodotti dalla combustione.
f) ciclone: dispositivo atto a separare dai fumi, per
effetto della forza centrifuga, le particelle in essi
contenute.
g) griglia: dispositivo statico o mobile che consente
di bruciare combustibili solidi nei focolari, assicurandone
il contatto con l'aria comburente, e lo scarico delle
ceneri.
h) impianto termico automatico: impianto termico nel
o nei focolari del quale l'accensione, lo spegnimento o la
regolazione della fiamma possa normalmente avvenire anche
senza interventi manuali.
i) mitria o comignolo: dispositivo posto alla bocca
del camino atto a facilitare la dispersione dei prodotti
della combustione nell'atmosfera.
l) registro: dispositivo inserito in una sezione dei
canali da fumo che consente di regolare il tiraggio.
m) sezione dei canali da fumo: area della sezione
retta minima dei canali da fumo.
n) tiraggio: movimentazione degli effluenti gassosi
prodotti da una camera di combustione.
o) tiraggio forzato: tiraggio attivato per effetto di
un dispositivo meccanico attivo, inserito sul percorso
dell'aria o degli effluenti gassosi.
p) tiraggio naturale: tiraggio determinato da un
camino unicamente per effetto della differenza di densita'
esistente tra gli effluenti gassosi e l'aria atmosferica
circostante.
q) velocita' dei fumi: velocita' che si riscontra in
un punto di una determinata sezione retta dei canali da
fumo.
r) viscosita': la proprieta' dei fluidi di opporsi al
moto relativo delle loro particelle.
2. Caratteristiche dei camini.
2.1. Ogni impianto termico civile di potenza termica
nominale superiore al valore di soglia deve disporre di uno
o piu' camini tali da assicurare una adeguata dispersione
in atmosfera dei prodotti della combustione.
2.2. Ogni camino deve avere, al di sotto dell'imbocco
del primo canale da fumo, una camera di raccolta di
materiali solidi ed eventuali condense, di altezza
sufficiente a garantire una completa rimozione dei
materiali accumulati e l'ispezione dei canali. Tale camera
deve essere dotata di un'apertura munita di sportello di
chiusura a tenuta d'aria realizzato in materiale
incombustibile.
2.3. I camini devono garantire la tenuta dei prodotti
della combustione e devono essere impermeabili e
termicamente isolati. I materiali utilizzati per realizzare
i camini devono essere adatti a resistere nel tempo alle
normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all'azione
dei prodotti della combustione e delle loro eventuali
condense. In particolare tali materiali devono essere
resistenti alla corrosione. La sezione interna dei camini
deve essere di forma circolare, quadrata o rettangolare con
rapporto tra i lati non superiore a 1,5.
2.4 I camini che passano entro locali abitati o sono
incorporati nell'involucro edilizio devono essere
dimensionati in modo tale da evitare sovrappressioni,
durante l'esercizio.
2.5. L'afflusso di aria nei focolari e l'emissione
degli effluenti gassosi possono essere attivati dal
tiraggio naturale dei camini o da mezzi meccanici.
2.6. Piu' generatori di calore possono essere collegati
allo stesso camino soltanto se fanno parte dello stesso
impianto termico; in questo caso i generatori di calore
dovranno immettere in collettori dotati, ove necessario,
ciascuno di propria serranda di intercettazione, distinta
dalla valvola di regolazione del tiraggio. Camino e
collettore dovranno essere dimensionati secondo la regola
dell'arte.
2.7. Gli impianti installati o che hanno subito una
modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto devono
essere dotati di camini realizzati con prodotti su cui sia
stata apposta la marcatura «CE». In particolare, tali
camini devono:
essere realizzati con materiali incombustibili;
avere andamento verticale e il piu' breve e diretto
possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco;
essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la
loro lunghezza;
avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza;
garantire che siano evitati fenomeni di condensa con
esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi
a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla
direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori
d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie
affini come definite dalla norma UNI 11071;
essere adeguatamente distanziati, mediante
intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali
combustibili o facilmente infiammabili;
avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20
mm, se di sezione quadrata o rettangolare;
avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo
gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa
tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto
stabilito ai punti 2.9 e 2.10.
2.8. Le bocche possono terminare comignoli di sezione
utile d'uscita non inferiore al doppio della sezione del
camino, conformati in modo da non ostacolare il tiraggio e
favorire la dispersione dei fumi nell'atmosfera.
2.9. Le bocche dei camini devono essere posizionate in
modo tale da consentire una adeguata evacuazione e
dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la
reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso
qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono
risultare piu' alte di almeno un metro rispetto al colmo
dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o
struttura distante meno di 10 metri.
2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa
fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono
essere a quota non inferiore a quella del filo superiore
dell'apertura piu' alta. Le presenti disposizioni non si
applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai
requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio,
del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas.
2.11. La parete interna del camino deve risultare per
tutto il suo sviluppo, ad eccezione del tronco terminale
emergente dalla copertura degli edifici, sempre distaccata
dalle murature circostanti e deve essere circondata da una
controcanna continua formante intercapedine per consentire
la normale dilatazione termica. Sono ammessi
nell'intercapedine elementi distanziatori o di fissaggio
necessari per la stabilita' del camino.
2.12. Al fine di agevolare analisi e campionamenti
devono essere predisposti alla base del camino due fori
allineati sull'asse del camino con relativa chiusura a
tenuta. In caso di impianti con potenza termica nominale
superiore a 580 kW, due identici fori devono essere
predisposti anche alla sommita' dei camini in posizione
accessibile per le verifiche; la distanza di tali fori
dalla bocca non deve essere inferiore a cinque volte il
diametro medio della sezione del camino, e comunque ad 1,50
m. In ogni caso i fori devono avere un diametro idoneo a
garantire l'effettiva realizzazione di analisi e
campionamenti.
2.13. I fori di cui al punto 2.12. devono trovarsi in
un tratto rettilineo del camino e a distanza non inferiore
a cinque volte la dimensione minima della sezione retta
interna da qualunque cambiamento di direzione o di sezione.
Qualora esistano impossibilita' tecniche di praticare i
fori alla base del camino alla distanza stabilita, questi
possono essere praticati alla sommita' del camino con
distanza minima dalla bocca di m 1,5 in posizione
accessibile per le verifiche.
3. Canali da fumo.
3.1. I canali da fumo degli impianti termici devono
avere in ogni loro tratto un andamento suborizzontale
ascendente con pendenza non inferiore al 5%. I canali da
fumo al servizio di impianti di potenzialita' uguale o
superiore a 1.000.000 di kcal/h possono avere pendenza non
inferiore al 2 per cento.
3.2. La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni
punto del loro percorso, sempre non superiore del 30% alla
sezione del camino e non inferiore alla sezione del camino
stesso.
3.3. Per quanto riguarda la forma, le variazioni ed i
raccordi delle sezioni dei canali da fumo e le loro pareti
interne devono essere osservate le medesime norme
prescritte per i camini.
3.4. I canali da fumo devono essere costituiti con
strutture e materiali aventi le medesime caratteristiche
stabilite per i camini. Le presenti disposizioni non si
applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a
condensazione conformi ai requisiti previsti dalla
direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori
d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie
affini come definite dalla norma UNI 11071.
3.5. I canali da fumo devono avere per tutto il loro
sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente tale
che la temperatura delle superfici esterne non sia in
nessun punto mai superiore a 50 C. E' ammesso che il
rivestimento coibente venga omesso in corrispondenza dei
giunti di dilatazione e degli sportelli d'ispezione dei
canali da fumo nonche' dei raccordi metallici con gli
apparecchi di cui fanno parte i focolari.
3.6. I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi
di cui fanno parte i focolari devono essere rimovibili con
facilita' e dovranno avere spessore non inferiore ad 1/100
del loro diametro medio, nel caso di materiali ferrosi
comuni, e spessore adeguato, nel caso di altri metalli.
3.7. Sulle pareti dei canali da fumo devono essere
predisposte aperture per facili ispezioni e pulizie ad
intervalli non superiori a 10 metri ed una ad ogni testata
di tratto rettilineo. Le aperture dovranno essere munite di
sportelli di chiusura a tenuta d'aria, formati con doppia
parete metallica.
3.8. Nei canali da fumo dovra' essere inserito un
registro qualora gli apparecchi di cui fanno parte i
focolari non possiedano propri dispositivi per la
regolazione del tiraggio.
3.9. Al fine di consentire con facilita' rilevamenti e
prelevamenti di campioni, devono essere predisposti sulle
pareti dei canali da fumo due fori, uno del diametro di mm
50 ed uno del diametro di mm 80, con relative chiusure
metalliche, in vicinanza del raccordo con ciascun
apparecchio di cui fa parte un focolare.
3.10. La posizione dei fori rispetto alla sezione ed
alle curve o raccordi dei canali deve rispondere alle
stesse prescrizioni date per i fori praticati sui camini.
4. Dispositivi accessori.
4.1. E' vietato l'uso di qualunque apparecchio od
impianto di trattamento dei fumi funzionante secondo ciclo
ad umido che comporti lo scarico, anche parziale delle
sostanze derivanti dal processo adottato, nelle fognature
pubbliche o nei corsi di acqua.
4.2. Gli eventuali dispositivi di trattamento possono
essere inseriti in qualunque punto del percorso dei fumi
purche' l'ubicazione ne consenta la facile accessibilita'
da parte del personale addetto alla conduzione degli
impianti ed a quello preposto alla loro sorveglianza.
4.3. L'adozione dei dispositivi di cui sopra non esime
dalla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel
presente regolamento.
4.4. Gli eventuali dispositivi di trattamento, per
quanto concerne le altezze di sbocco, le distanze, le
strutture, i materiali e le pareti interne, devono
rispondere alle medesime norme stabilite per i camini.
4.5. Il materiale che si raccoglie nei dispositivi
suddetti deve essere periodicamente rimosso e smaltito
secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.
4.6. Tutte le operazioni di manutenzione e di pulizia
devono potersi effettuare in modo tale da evitare qualsiasi
accidentale dispersione del materiale raccolto.
5. Apparecchi indicatori.
5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento dei
principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei
focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due
apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a
quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella
camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun
focolare di potenzialita' superiore ad 1,16 MW.
5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a
servizio degli impianti termici aventi potenzialita'
superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo
focolare, devono essere riportati su di un quadro
raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure,
situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura
agevole da parte del personale addetto alla conduzione
dell'impianto termico.
5.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e
registratori delle misure devono essere installati in
maniera stabile e devono essere tarati.
Parte III
Valori di emissione.
Sezione 1
Valori limite per gli impianti che utilizzano
i combustibili diversi da biomasse e da biogas.
1. Gli impianti termici civili che utilizzano i
combustibili previsti dall'allegato X diversi da biomasse e
biogas devono rispettare, nelle condizioni di esercizio
piu' gravose, un valore limite di emissione per le polveri
totali pari a 50 mg/Nm3 riferito ad un'ora di
funzionamento, esclusi i periodi di avviamento, arresto e
guasti. Il tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente
gassoso anidro e' pari al 3% per i combustibili liquidi e
gassosi e pari al 6% per i combustibili solidi. I valori
limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco
rapportato alle condizioni normali.
2. I controlli annuali dei valori di emissione di cui
all'articolo 286, comma 2, e le verifiche di cui
all'articolo 286, comma 4, non sono richiesti se l'impianto
utilizza i combustibili di cui all'allegato X, parte I,
sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e) o i) e
se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412.
Sezione 2
Valori limite per gli impianti
che utilizzano biomasse.
1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui
all'Allegato X devono rispettare i seguenti valori limite
di emissione, riferiti ad un'ora di funzionamento
dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose,
esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il
tenore di ossigeno di riferimento e' pari all'11% in volume
nell'affluente gassoso anidro. I valori limite sono
riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato
alle condizioni normali.


Potenza termica nominale dell'impianto (MW) [1] > 0,15
÷ < 1
polveri totali 100 mg/Nm 3
carbonio organico totale (COT) -
monossido di carbonio (CO) 350 mg/Nm 3
ossidi di azoto (espressi come NO2) 500 mg/Nm 3
ossidi di zolfo (espressi come SO2) 200 mg/Nm 3
[1] Agli impianti di potenza termica nominale pari o
superiore al valore di soglia e non superiore a 0,15 MW si
applica un valore limite di emissione per le polveri totali
di 200 mg/Nm³.
Sezione 3
Valori limite per gli impianti
che utilizzano biogas.
1. Gli impianti che utilizzano biogas di cui
all'Allegato X devono rispettare i valori limite di
emissione indicati nei punti seguenti, espressi in mg/Nm3 e
riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle
condizioni di esercizio piu' gravose, esclusi i periodi di
avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti
al volume di affluente gassoso secco rapportato alle
condizioni normali.
1.1 Per i motori a combustione interna i valori limite
di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno
pari al 5% nell'effluente gassoso anidro, sono i seguenti:



Potenza termica nominale dell'impianto <=3 MW carbonio organico totale (COT) 150 mg/Nm 3 monossido di carbonio (CO) 800 mg/Nm 3 ossidi di azoto (espressi come NO 2 ) 500 mg/Nm 3 Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 10 mg/Nm 3

1.2. Per le turbine a gas fisse i valori limite di
emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno
pari al 15%, nell'effluente gassoso anidro, sono i
seguenti:


Potenza termica nominale dell'impianto <=3 MW carbonio organico totale (COT) - monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm 3 ossidi di azoto (espressi come NO 2 ) 150 mg/Nm 3 Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 5 mg/Nm 3



1.3 Per le altre tipologie di impianti di combustione
i valori limite di emissione, riferiti a un tenore
volumetrico di ossigeno pari al 3%, nell'affluente gassoso
anidro, sono i seguenti:

Potenza termica nominale dell'impianto <=3 MW carbonio organico totale (COT) 150 mg/Nm 3 monossido di carbonio (CO) 300 mg/Nm 3 ossidi di azoto (espressi come NO 2 ) 30 mg/Nm 3 Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 30 mg/Nm 3
Sezione 4
Metodi di campionamento, analisi
e valutazione delle emissioni.
1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione
delle emissioni previste dalle sezioni precedenti si
applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche
e nei relativi aggiornamenti :
- UNI EN 13284 - 1;
- UNI 9970;
- UNI 9969;
- UNI 10393;
- UNI EN 12619;
- UNI EN 13526;
- UNI EN 1911 - 1, 2, 3.
2. Per la determinazione delle concentrazioni delle
polveri, le norme tecniche di cui al punto 1 non si
applicano nelle parti relative ai punti di prelievo.
3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi
di azoto, monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio
organico totale, e' consentito anche l'utilizzo di
strumenti di misura di tipo elettrochimico.
4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla
sezione III, in esercizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, possono essere utilizzati i metodi in
uso ai sensi della normativa previgente.».
- Si riporta l'allegato X alla parte quinta del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Allegato X
Disciplina dei combustibili.
Parte I
Combustibili consentiti.
Sezione 1
Elenco dei combustibili di cui e' consentito
l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I.
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e'
consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di petrolio liquefatto;
c) gas di raffineria e petrolchimici;
d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;
e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e
medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;
f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e
acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui
alla precedente lettera e), rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3,
paragrafo 1;
g) biodiesel rispondente alle caratteristiche
indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in
massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3;
i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente
lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
l) legna da ardere alle condizioni previste nella
parte II, sezione 4;
m) carbone di legna;
n) biomasse combustibili individuate nella parte II,
sezione 4, alle condizioni ivi previste;
o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non
superiore all'1% in massa e rispondente alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2,
paragrafo 1;
p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo
non superiore all'1% in massa e rispondente alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2,
paragrafo 1;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con
contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II,
sezione 2, paragrafo 1;
r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle
condizioni ivi previste;
s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di
combustibili consentiti, limitatamente allo stesso
comprensorio industriale nel quale tale gas e' prodotto.
2. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1,
negli impianti di combustione con potenza termica nominale
uguale o superiore a 50 MW e' consentito l'utilizzo di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in
massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7, fatta
eccezione per il contenuto di nichel e vanadio come somma;
tale contenuto non deve essere superiore a 180 mg/kg per
gli impianti autorizzati in forma tacita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e
che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno
completato l'adeguamento autorizzato;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente
lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
c) lignite con contenuto di zolfo non superiore
all'1,5% in massa;
d) miscele acqua-carbone, anche additivate con
stabilizzanti o emulsionanti, purche' il carbone utilizzato
corrisponda ai requisiti indicati al paragrafo 1, lettere
o), p) e q);
e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non
superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche
indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7.
3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi 1 e
2, negli impianti di combustione di potenza termica
nominale uguale o superiore a 300 MW, ad eccezione di
quelli anteriori al 1988 che sono autorizzati in forma
tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della vigente
normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato,
e' consentito l'uso di:
a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2;
b) petrolio greggio con contenuto di nichel e
vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg.
4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1,
e' consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili purche'
prodotti da impianti localizzati nella stessa area
delimitata in cui sono utilizzati:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in
massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente
lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati
leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri
distillati pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da
greggi nazionali, e coke da petrolio;
d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione
del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le
condizioni di utilizzo di cui alla parte II, sezione 5.
5. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1,
negli impianti in cui durante il processo produttivo i
composti dello zolfo siano fissati o combinati in
percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto,
ad eccezione dei forni per la produzione della calce
impiegata nell'industria alimentare, e' consentito l'uso



 
(continuazione)



di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in
massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 8;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente
lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non
superiore al 6% in massa;
d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non
superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche
indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8.
6. In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi
precedenti, nella regione Sardegna e' consentito l'uso di
combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele
acqua-carbone, in:
a) centrali termoelettriche e impianti di produzione,
combinata e non, di energia elettrica e termica, purche'
vengano raggiunte le percentuali di desolforazione
riportate nell'allegato II;
b) impianti di cui al paragrafo 2.
7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti
aventi potenza termica nominale non superiore a 3 MW, e'
vietato l'uso dei seguenti combustibili;
a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti
di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita'
alla parte II, sezione 2, paragrafo 1;
b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti
di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita'
alla parte II, sezione 2, paragrafo 1;
c) coke da gas;
d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;
f) bitume da petrolio;
g) coke da petrolio;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in
massa e loro emulsioni; tale disposizione si applica
soltanto agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996,
salvo il caso in cui le regioni, nei piani e programmi di
cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351, ne prevedano l'estensione anche agli
impianti autorizzati precedentemente ove tale misura sia
necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualita'
dell'aria.
8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai
combustibili prodotti da impianti localizzati nella stessa
area delimitata in cui gli stessi sono utilizzati.
9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si
fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun
singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti sono
considerati, ai sensi degli articoli 270, comma 4, 273,
comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto.
Sezione 2
Elenco dei combustibili di cui e' consentito
l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II.
1. Negli impianti disciplinati dal titolo II e'
consentito l'uso dei seguenti combustibili;
a) gas naturale;
b) gas di citta';
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e
medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e
acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui
alla precedente lettera d) e rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3,
paragrafo 1;
f) legna da ardere alle condizioni previste nella
parte II, sezione 4;
g) carbone di legna;
h) biomasse combustibili individuate nella parte II,
sezione 4, alle condizioni ivi previste;
i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in
parte II, sezione 1, paragrafo 3;
l) (Soppressa).
m) (Soppressa).
n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle
condizioni ivi previste.
2. I combustibili di cui alle lettere l), m) ed n), non
possono essere utilizzati negli impianti di cui
all'allegato IV, parte I, punti 5 e 6.
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).
1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f),
g) e h) puo' essere limitato o vietato dai piani e
programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente
normativa, ove tale misura sia necessaria al conseguimento
ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita'
dell'aria.
«Sezione 3
Disposizioni per alcune specifiche
tipologie di combustibili liquidi
1. Olio combustibile pesante.
1.1. L'olio combustibile pesante di cui all'articolo
292, comma 2, lettera a), utilizzato negli impianti
disciplinati dal titolo I, come tale o in emulsione con
acqua, deve avere un contenuto di zolfo non superiore
all'1% in massa e, nei casi previsti dalla sezione 1,
paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa.
1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1, negli
impianti di cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, e'
consentito, in conformita' a tali paragrafi, l'uso di oli
combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo
superiore all'1% in massa nel caso di:
a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo
273, ad eccezione di quelli che beneficiano dell'esenzione
ivi prevista al comma 5 e di quelli anteriori al 1988
autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, i quali, nel
rispetto della vigente normativa, non hanno completato
l'adeguamento autorizzato;
b) impianti di combustione non compresi nella
precedente lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli
minerali, a condizione che la media mensile delle emissioni
di ossidi di zolfo di tutti gli impianti della raffineria,
esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi,
indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle
combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700
mg/Nm3;
c) impianti di combustione non compresi alle
precedenti lettere a) e b), a condizione che sia
rispettato, per gli ossidi di zolfo, il valore limite
previsto nell'autorizzazione e, nel caso di autorizzazione
tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm³.
2. Metodi di misura per i combustibili per uso
marittimo.
2.1. Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento
per la determinazione del tenore di zolfo nei combustibili
per uso marittimo di cui all'articolo 292, comma 2, lettera
d), sono quelli definiti, per tale caratteristica, nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1. Per la trattazione dei
risultati delle misure e l'arbitrato si applica quanto
previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4.
3. Trasmissione di dati.
3.1. Al fine di consentire l'elaborazione della
relazione di cui all'articolo 298, comma 3, i soggetti
competenti l'accertamento delle infrazioni ai sensi
dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono all'ISPRA
e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il
formato indicato nella tabella I, i dati inerenti ai
rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli
accertamenti dell'anno civile precedente sui combustibili
di cui all'articolo 292, comma 2, lettere a), b) e d).
Entro la stessa data i laboratori chimici delle dogane o,
ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito
operano i laboratori chimici delle dogane, trasmettono
all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare i dati inerenti ai rilevamenti di
tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti
dell'anno civile precedente, ai sensi della vigente
normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292, comma
2, lettere a), b) e d), prodotti o importati e destinati
alla commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti
trasmessi devono riferirsi ad accertamenti effettuati con
una frequenza adeguata e secondo modalita' che assicurino
la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile
controllato.
3.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei
depositi fiscali che importano i combustibili di cui al
punto 3.1 da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi membri
dell'Unione europea e i gestori degli impianti di
produzione dei medesimi combustibili inviano all'ISPRA e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, tramite le rispettive associazioni di categoria,
utilizzando il formato indicato nelle tabelle II e III, i
dati concernenti i quantitativi di tali combustibili
prodotti o importati nel corso dell'anno precedente, con
esclusione di quelli destinati all'esportazione. Entro il
31 marzo di ogni anno, i gestori dei grandi impianti di
combustione che importano olio combustibile pesante da
Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri dell'Unione
europea inviano all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, tramite le
rispettive associazioni di categoria, utilizzando il
formato indicato nella tabella IV, i dati concernenti i
quantitativi di olio combustibile pesante importati
nell'anno precedente.
3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si
intendono gli: impianti in cui vengono fabbricati,
trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili
oggetto della parte quinta del presente decreto, sottoposti
ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa,
alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
ricadono in tale definizione anche gli impianti di
produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad
accisa si intende un combustibile al quale si applica il
regime fiscale delle accise.
3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi
all'ISPRA su supporto digitale, unitamente alla lettera di
accompagnamento e, per posta elettronica all'indirizzo
dati.combustibili@apat.it e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per posta
elettronica all'indirizzo dati.combustibili@minambiente.it.
3.5. La relazione elaborata dall'ISPRA sulla base dei
dati e delle informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve
indicare, per ciascun combustibile, il numero totale di
accertamenti effettuati, il tenore medio di zolfo relativo
a tali accertamenti ed il quantitativo complessivamente
prodotto e importato.

Parte di provvedimento in formato grafico

Sezione 3
Caratteristiche delle emulsioni acqua - gasolio, acqua -
kerosene e acqua - olio combustibile
1. Emulsione acqua-gasolio, acqua-kerosene o
acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio (parte 1,
sezione 1 paragrafo 1, lettera f) e sezione 2, paragrafo 1,
lettera e)
1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al
punto 1 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al
30%.
1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere
stabilizzate con l'aggiunta, in quantita' non superiore al
3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del
cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo
contiene un elemento per il quale e' previsto un limite
massimo di specifica nel combustibile usato per preparare
l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere tale che il contenuto totale di questo elemento
nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi
il suddetto limite di specifica.
1.3 Le emulsioni di cui al punto 1 si definiscono
stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla
temperatura di 20°C ± 1°C e sottoposto a centrifugazione
con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una
accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2 (corrispondente
a una forza centrifuga relativa a pari a 3060) per 15
minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore
alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1,
paragrafo 1, alla voce «Acqua e sedimenti».
1.4 In alternativa al metodo di cui al comma
precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e
cioe' che non dia luogo a separazione di acqua superiore
alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1,
paragrafo 1, alla voce «Acqua e sedimenti», puo' essere
utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 1, del
decreto direttoriale 20 marzo 2000 del Dipartimento delle
dogane e delle imposte indirette del Ministero delle
Finanze.
1.5 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti
requisiti di stabilita' e composizione deve essere
certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme
UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di
accreditamento deve essere conforme alla norma UNI-CEI EN
45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo
la norma UNI-CEI EN 42002.
2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri
distillati pesanti di petrolio [parte I, sezione 1,
paragrafo 1, lettera i), paragrafo 2, lettera b), paragrafo
4, lettera b) e paragrafo 5, lettera b) e sezione 2,
paragrafo 1, lettera m)]
2.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al
punto 2 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al
30%.
2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere
stabilizzate con l'aggiunta, in quantita' non superiore al
3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del
cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo
contiene un elemento per il quale e' previsto un limite
massimo di specifica nel combustibile usato per preparare
l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere tale che il contenuto totale di questo elemento
nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi
il suddetto limite di specifica.
2.3 Le emulsioni di cui al punto 2 si definiscono
stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla
temperatura di 50°C ± 1°C e sottoposto a centrifugazione
con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una
accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s² (corrispondente
a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti,
non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla
percentuale consentita alla parte II, sezione 1, paragrafo
1, alle voci «Acqua e sedimenti», «Acqua» e «Sedimenti».
2.4 In alternativa al metodo di cui al comma
precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e
cioe' che non dia luogo a separazione di acqua superiore
alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1,
paragrafo 1, alle voci «Acqua e sedimenti», «Acqua» e
«Sedimenti», puo' essere utilizzato il metodo indicato
all'articolo 1, comma 2, decreto direttoriale 20 marzo 2000
del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del
Ministero delle Finanze.
La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di
stabilita' e composizione deve essere certificata da un
laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001
per le prove sopraccitate. Il sistema di accreditamento
deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare
la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN
42002.
Sezione 4
Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative
condizioni di utilizzo
(parte 1, sezione 1, paragrafo 1, lettera n) e sezione 2,
paragrafo 1, lettera h)
1. Tipologia e provenienza
a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni
dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento
esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione
di coltivazioni agricole non dedicate;" e la lettera e) e'
sostituita dalla seguente: "e) Materiale vegetale prodotto
da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua
o essiccazione di prodotti agricoli;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi
selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore
o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito
da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli
di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine,
granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non
contaminati da inquinanti;
e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.
f) Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche
riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento
delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio
di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo
trattamento termico, purche' i predetti trattamenti siano
effettuati all'interno del medesimo impianto; tali
requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori
dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un
sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al
punto 3:


Caratteristica Unità Valori minimi/ Metodi di analisi
massimi
Ceneri % <= 4% ASTM D 5142-98
(m/m)
Umidità % <= 15% ASTM D 5142-98
(m/m)
N-esano mg/kg <= 30% UNI 22609 Solventi organici assenti [*]
clorurati Potere calorifico MJ / <= 15,700 ASTM D 5865-01
inferiore kg


[*] Nel certificato di analisi deve essere indicato il
metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici
clorurati.
g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle
operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad
evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido,
purche' la produzione, il trattamento e la successiva
combustione siano effettuate nella medesima cartiera e
purche' l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura
per la riduzione delle emissioni e per il risparmio
energetico individuata nell'autorizzazione integrata
ambientale.
1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel
paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati
alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo
di applicazione della parte quarta del presente decreto, la
possibilita' di utilizzare tali biomasse secondo le
disposizioni della presente parte quinta e' subordinata
alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti
dalla precedente parte quarta.
2. Condizioni di utilizzo
2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al
paragrafo 1 puo' essere effettuata attraverso la
combustione diretta, ovvero previa pirolisi o
gassificazione.
2.2 Modalita' di combustione.
Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di
emissione previsti dal presente decreto, le condizioni
operative devono essere assicurate, alle normali condizioni
di esercizio, anche attraverso:
a) l'alimentazione automatica del combustibile (non
obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun
singolo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo
focolare di cui al titolo II e' inferiore o uguale a 1 MW);
b) il controllo della combustione, anche in fase di
avviamento, tramite la misura e la registrazione in
continuo, nella camera di combustione, della temperatura e
del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del
rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli
impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al
titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo
impianto e' inferiore o uguale a 3 MW);
c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile
gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui
al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la
potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e'
inferiore o uguale a 6 MW);
d) la misurazione e la registrazione in continuo,
nell'effluente gassoso, della temperatura e delle
concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di
azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria per gli
impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al
titolo I se la potenza termica nominale complessiva e'
inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del
tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente
gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;
e) la misurazione e la registrazione in continuo,
nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri
totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli
impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al
titolo I se la potenza termica nominale complessiva e'
inferiore o uguale a 20 MW);
f) la misurazione con frequenza almeno annuale della
concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per
cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove
non sia prevista la misurazione in continuo.
3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al
paragrafo 1, lettera f).
3.1. La denominazione «sansa di oliva disoleata», la
denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione,
l'anno di produzione, nonche' il possesso delle
caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo
1 devono figurare:
a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o
direttamente sugli imballaggi;
b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di
accompagnamento.
Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi
superiori a 100 kg e' ammessa la sola iscrizione dei dati
nei documenti di accompagnamento.
Un esemplare dei documenti di accompagnamento,
contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al
prodotto e deve essere accessibile agli organi di
controllo.
3.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio,
contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere
bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate
al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni
devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili
e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate
da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.
3.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve
essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che,
all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di
chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente
danneggiati.
Sezione 5
Caratteristiche e condizioni di utilizzo degli idrocarburi
pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio
(parte I, sezione 1, paragrafo 4, lettera d)
1. Provenienza
Gli idrocarburi pesanti devono derivare dai processi di
lavorazione del greggio (distillazione, processi di
conversione e/o estrazione).
2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi
di misura.
Gli idrocarburi pesanti devono avere le seguenti
caratteristiche, da misurare con i pertinenti metodi:


Metodi
di misura Potere calorifico inferiore
sul tal quale min. 35.000 kJ/kg Contenuto di ceneri sul
tal quale in massa max 1% UNI
EN ISO
6245 Contenuto di zolfo sul tal quale in massa max 10% UNI
EN ISO
8754
3. Condizioni di impiego:
Gli idrocarburi pesanti possono essere impiegati solo
previa gassificazione per l'ottenimento di gas di sintesi e
alle seguenti condizioni:
3.1 Il gas di sintesi puo' essere destinato alla
produzione di energia elettrica in cicli combinati o nella
combustione diretta (in caldaie e/o forni), in impianti con
potenza termica nominale non inferiore a 50 MW localizzati
nel comprensorio industriale in cui e' prodotto. A tal fine
si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun
singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti sono
considerati, ai sensi dell'articolo 273, comma 9, come un
unico impianto.
3.2 Gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere
attrezzati per la misurazione e la registrazione in
continuo, nell'effluente gassoso in atmosfera, della
temperatura, del tenore volumetrico di ossigeno, del tenore
di vapore acqueo e delle concentrazioni di monossido di
carbonio e degli ossidi di azoto; la misurazione in
continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se
l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima
dell'analisi.
3.3 I valori limite di emissione nell'effluente gassoso
derivante dalla combustione del gas di sintesi in ciclo
combinato per la produzione di energia elettrica, riferiti
ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso
anidro del 15%, sono i seguenti:


a) Polveri totali 10 mg/Nm 3 [1] b) Ossidi di azoto (espressi come NO 2 ) 70 mg/Nm 3 [1] c) Ossidi di zolfo (espressi come SO 2 ) 60 mg/Nm 3 [1] d) Monossido di carbonio 50 mg/Nm 3 [1]
(come valore medio
giornaliero)
[1] I valori limite sono riferiti al volume di
effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali:
0° Centigradi e 0.1013 MPa
3.4 I valori limite di emissione nell'effluente gassoso
derivante dalla combustione del gas di sintesi in forni e
caldaie, non facenti parte dei cicli combinati, riferiti ad
un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso
anidro del 3%, sono i seguenti:
Sezione 6
Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas
(parte I, sezione 1 paragrafo 1, lettera r) e sezione 2,
paragrafo 1, lettera n)
1. Provenienza:
Il biogas deve provenire dalla fermentazione
anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per
esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o
borlande di distillazione, purche' tali sostanze non
costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del
presente decreto. In particolare non deve essere prodotto
da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice
organica. Il biogas derivante dai rifiuti puo' essere
utilizzato con le modalita' e alle condizioni previste
dalla normativa sui rifiuti.
2. Caratteristiche
Il biogas deve essere costituito prevalentemente da
metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di
composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non
superiore allo 0.1% v/v.
3. Condizioni di utilizzo
3.1 L'utilizzo del biogas e' consentito nel medesimo
comprensorio in cui tale biogas e' prodotto.
3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere
effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione
ad esclusione di quelli per cui e' richiesta la misurazione
in continuo di cui al punto 3.3.
3.3 Se la potenza termica nominale complessiva e'
superiore a 6 MW, deve essere effettuata la misurazione e
registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore
volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle
concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di
azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del
tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente
gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi).».
- Per il testo dell'articolo 284 del citato decreto
legislativo 152 del 2006 si veda l'articolo 3, comma 17 del
presente decreto.
- Per il testo dell'articolo 288 del citato decreto
legislativo 152 del 2006 si veda nelle note all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 recante «Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo
2008, n. 61.
«Art. 7 (Dichiarazione di conformita'). - 1. Al termine
dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste
dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita'
dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al
committente la dichiarazione di conformita' degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6.
Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui
all'allegato I, fanno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il
progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal
responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato
tecnico e' costituito almeno dallo schema dell'impianto da
realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva
dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestante le varianti
introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il
progetto, la dichiarazione di conformita' e l'attestazione
di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte
degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma
tengono conto della sicurezza e funzionalita' dell'intero
impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel
progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente indicata
la compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche
dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese
non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo
il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II
puo' essere modificato o integrato con decreto ministeriale
per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita'
prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto
all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu'
reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti
eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto
- da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le
specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato
la professione, per almeno cinque anni, nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto
personale responsabilita', in esito a sopralluogo ed
accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel
campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un
soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di
responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui
all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si
riferisce la dichiarazione.».



 
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Il decreto 24 aprile 2008, concernente modalita', anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, risulta abrogato dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3-bis, dell'articolo 33;
b) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 19 aprile 2006, salvi gli effetti delle domande presentate a norma dell'art. 2 e nei termini di cui all'allegato I del medesimo decreto.
2. Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», e la parola «APAT» e' sostituita dalla seguente: «ISPRA».
3. Le disposizioni di cui al presente decreto fanno salva la vigente disciplina in materia di sicurezza antincendio.
4. Le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro 12 mesi dall'entrata in vigore.
5. Le procedure di VAS,VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 giugno 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e ad interim Ministro
dello sviluppo economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Bondi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

La Russa, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Fazio, Ministro della salute

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
abrogato dal presente decreto, recante «Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93,
(S.O.).
- Il decreto 24 aprile 2008, abrogato dal presente
decreto, concernente «Modalita', anche contabili, e tariffe
da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli
previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e'
pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 22
settembre 2008, n. 222.
- Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio 19 aprile 2006, abrogato dal presente
decreto, recante «Determinazione dei termini per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai
sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98.



 

Allegati
ALLEGATI alla PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006
ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

Categorie di attivita' industriali di cui all'art. 6, comma 12 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo III bis della seconda parte del presente decreto. 2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. 1. Attivita' energetiche. 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 1.3. Cokerie. 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 2. Produzione e trasformazione dei metalli. 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati. 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora. 2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 2.5. Impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. 3. Industria dei prodotti minerali. 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto. 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a 300 kg/m3. 4. Industria chimica. Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie. 4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti). 4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi. 4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base. 4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi. 5. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi. 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno. 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita' superiore a 3 tonnellate all'ora. 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno. 5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 6. Altre attivita'. 6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno. 6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito. 6.4: a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale); c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua). 6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe. 6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. 6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
ALLEGATO IX ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006
Elenco delle autorizzazioni ambientali gia' in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto). 2. Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del presente decreto). 3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del presente decreto). 4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7). 5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9)
ALLEGATO X ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006
Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui e' obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione Aria: 1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo. 2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto. 3. Monossido di carbonio. 4. Composti organici volatili. 5. Metalli e relativi composti. 6. Polveri. 7. Amianto (particelle in sospensione e fibre). 8. Cloro e suoi composti. 9. Fluoro e suoi composti. 10. Arsenico e suoi composti. 11. Cianuri. 12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera. 13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF). Acqua: 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico. 2. Composti organofosforici. 3. Composti organici dello stagno. 4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso. 5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili. 6. Cianuri. 7. Metalli e loro composti. 8. Arsenico e suoi composti. 9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici. 10. Materie in sospensione. 11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare). 12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).
ALLEGATO XI ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006
Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1 ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione. 1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti. 2. Impiego di sostanze meno pericolose. 3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti. 4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale. 5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico. 6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione. 7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti. 8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile. 9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica. 10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi. 11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente. 12. Informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali.
ALLEGATO XII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006
Categorie di impianti relativi alle attivita' industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi; 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW; 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; 4) Impianti chimici con capacita' produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:
Soglie*
Classe di prodotto Gg/ anno a) idrocarburi semplici (lineari o 200
anulari, saturi o insaturi, alifatici
o aromatici) b) idrocarburi ossigenati, segnatamente 200
alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, esteri, acetati,
eteri, perossidi, resine, epossidi c) idrocarburi solforati 100 d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, 100
amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici,
nitrili, cianati, isocianati e) idrocarburi fosforosi 100 f) idrocarburi alogenati 100 g) composti organometallici 100 h) materie plastiche di base (polimeri, fibre 100
sintetiche, fibre a base di cellulosa) i) gomme sintetiche 100 l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di 100
idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno,
ossidi di carbonio, composti di zolfo,
ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile m) acidi, quali acido cromico, acido 100
fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico,
acido cloridrico, acido solforico, oleum e
acidi solforati n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido 100
dipotassio, idrossido di sodio o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o 300
potassio (fertilizzanti semplici o composti)

* Le soglie della tabella sono
riferite alla somma delle
capacità produttive relative
ai singoli composti che sono
riportati in un'unica riga.
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attivita' di cui all'allegato VIII; 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.

ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

ALLEGATO IV

Impianti e attivita' in deroga

Parte I

Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1
1. Elenco degli impianti e delle attivita': a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attivita' di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno; b) laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attivita' estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole. c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. d) Le seguenti lavorazioni tessili: - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, cio' deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici. e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie. f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg. g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. h) Serre. i) Stirerie. j) Laboratori fotografici. k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura. l) Autolavaggi. m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti. n) Macchine per eliografia. o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte. p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi. q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie. r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura. s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro. t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg. w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg. y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti e' inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi
Vacche specializzate per la produzione di Meno di 200
latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:
300 kg/capo) Meno di 300 Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 300 Bovini all'ingrasso (peso vivo medio:
400 kg/capo) Meno di 300 Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:
130 kg/capo) Meno di 1000 Suini: scrofe con suinetti destinati allo
svezzamento Meno di 400 Suini: accrescimento/ingrasso Meno di 1000 Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 2000 Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio:
2 kg/capo) Meno di 25000 Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Meno di 30000 Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 30000 Altro pollame Meno di 30000 Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 7000 Tacchini: femmine (peso vivo medio:
4,5 kg/capo) Meno di 14000 Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Meno di 30000 Cunicoli: fattrici (peso vivo medio:
3,5 kg/capo) Meno di 40000 Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo
medio: 1,7 kg/capo) Meno di 24000 Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 250 Struzzi Meno di 700
aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati. bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW. dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate . ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW. gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio. jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto. kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

Parte II

Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2
1. Elenco degli impianti e delle attivita': a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg. b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg. c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg. e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g. h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g. i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g. l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g. n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti. o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g. p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g. r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g. s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g. u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g. v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g. aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non superiore a 1500 kg/g. bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non superiore a 100 kg/g. cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g. dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg. ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg. gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg. hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg. ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso. nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti e' compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.


Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi Vacche specializzate per la produzione di latte
(peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400 Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:
300 kg/capo) Da 300 a 600 Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600 Bovini all'ingrasso (peso vivo medio:
400 kg/capo) Da 300 a 600 Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:
130 kg/capo) Da 1000 a 2.500 Suini: scrofe con suinetti destinati allo
svezzamento Da 400 a 750 Suini: accrescimento/ingrasso Da 1000 a 2.000 Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2000 a 4.000 Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo
medio: 2 kg/capo) Da 25000 a 40.000 Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30000 a 40.000 Polli da carne (peso vivo medio:
1 kg/capo) Da 30000 a 40.000 Altro pollame Da 30000 a 40.000 Tacchini: maschi (peso vivo medio:
9 kg/capo) Da 7000 a 40.000 Tacchini: femmine (peso vivo medio:
4,5 kg/capo) Da 14000 a 40.000 Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30000 a 40.000 Cunicoli: fattrici (peso vivo medio:
3,5 kg/capo) Da 40000 a 80000 Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo
medio: 1,7 kg/capo) Da 24000 a 80.000 Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500 Struzzi Da 700 a 1.500

oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

 
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