Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2010 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 22 luglio 2010
Modifiche e integrazioni al regolamento concernente i criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 399/10/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54/1999, come successivamente modificata ed integrata;
Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. II, n. 14815/2004 che ha annullato la delibera di nomina n. 162/04/CONS del 26 maggio 2004, nonche' la decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3420/2005, che ha confermato, con diversa motivazione, l'annullamento della succitata delibera di nomina;
Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. III-ter, n. 5185/2009 che ha annullato, per difetto di istruttoria, la successiva delibera di nomina n. 5/06/CONS, in quanto avrebbe dovuto essere attribuito valore solo tendenziale, e quindi derogabile, ai requisiti che il regolamento n. 54/1999, gia' citato, aveva stabilito richiamando le disposizioni dell'art. 5, della legge n. 281 del 1998;
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 37 «Modifiche all'art. 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori programmazione televisiva», che impone, in ogni caso, di assicurare nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonche' da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita';
Vista la delibera n. 120/10/CONS del 16 aprile 2010, che ha indetto la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla modifica del regolamento recante criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti;
Visti i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica, indetta con la citata delibera, da parte delle associazioni Unione nazionale dei consumatori, Lega consumatori, Codacons, Movimento consumatori, Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (Adoc), SOS Il telefono azzurro onlus, Associazione nazionale utenti televisivi e consumatori 1999 (Utelit Consum), Coordinamento genitori democratici onlus;
Considerato che da una valutazione complessiva delle pronunce giurisdizionali fin qui intervenute in materia emerge l'esigenza di disciplinare in modo puntuale i criteri e le modalita' da seguire per la designazione degli esperti che costituiranno il Consiglio nazionale degli utenti;
Considerato che occorre tenere conto delle indicazioni giurisprudenziali assicurando, in particolare, la massima pluralita' e diversificazione delle associazioni proponenti, includendo a tal fine anche le associazioni che perseguono valori di rilievo costituzionale, ancorche' eccedenti quelli presi in considerazione dall'art. 5, della legge n. 281 del 1998, come previsto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 37;

Delibera:

Art. 1

1. Al regolamento, approvato con delibera n. 54/1999, sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, come successivamente modificato e integrato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Composizione). - 1. Il Consiglio nazionale degli utenti, di seguito «Consiglio», e' formato da undici membri, nominati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti particolarmente qualificati in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinti nell'affermazione dei diritti e della dignita' della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori.
2. Gli esperti di cui al comma precedente possono essere designati:
a) da associazioni rappresentative dell'utenza. Nell'ambito di queste assumono particolare, ma non esclusivo, rilievo le designazioni provenienti da associazioni che rappresentano gli utenti dei servizi di telecomunicazioni o radiotelevisivi o specifiche categorie di questi ultimi due (di seguito, per brevita', «associazioni rappresentative degli utenti»);
b) da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonche' da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita' (di seguito per brevita', «associazioni ex lege n. 37/2006»);
b) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Requisiti delle associazioni designanti e procedura di nomina dei consiglieri). - 1. Possono designare esperti per la nomina a membro del Consiglio le associazioni rappresentative degli utenti e le associazioni ex lege n. 37/2006.
La valutazione della rappresentativita' delle associazioni interessate e' effettuata per quanto possibile sulla base dei seguenti criteri:
a) la costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed una operativita' effettiva e continuativa da almeno due anni;
b) la presenza di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica ed escluda il fine di lucro;
c) la tenuta di un elenco degli iscritti all'associazione aggiornato annualmente;
d) un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati o, comunque, la tenuta di libri contabili o altri rendiconti finanziari tali da assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento;
e) l'operativita' in ambito nazionale o, comunque, in almeno cinque regioni;
f) l'assenza di condanne e di situazioni di incompatibilita' in capo ai rappresentanti dell'associazione;
g) per le associazioni rappresentative di utenti, la previsione nello statuto della finalita' di tutela dell'utenza in generale o in particolare, anche se non in via esclusiva, degli utenti dei servizi di telecomunicazioni o radiotelevisivi, o di specifiche categorie di questi ultimi due;
h) per le associazioni ex lege n. 37/2006, la previsione nello statuto, in via esclusiva o preminente, della finalita' di tutela dei minori, delle persone con disabilita' oppure di valori rilevanti in campo familiare ed educativo.
2. Le associazioni che risultino iscritte ai registri nazionali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale» e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, «Codice del consumo, a norma dell'art. 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229», sono esentate dal dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 1.
3. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di durata del Consiglio, l'autorita' pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale con il quale le associazioni interessate sono invitate a dichiarare, nel termine indicato, di essere intenzionate ad effettuare la designazione, provvedendo ad autocertificare la propria rappresentativita' con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante. Le associazioni devono altresi' autocertificare con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante, la propria non incompatibilita' e quella dei propri legali rappresentanti in base ai criteri di cui all'art. 7, della delibera n. 54/1999.
4. L'autorita', ricevuta la documentazione di cui al comma 3, procede, laddove necessario anche attraverso la richiesta di ulteriori elementi documentali, alla verifica della rappresentativita' delle associazioni, pubblicando nella Gazzetta Ufficiale l'elenco delle associazioni ammesse alla designazione. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione, l'autorita' indica il termine entro il quale devono pervenire le designazioni. Ogni singola associazione riportata in elenco indica il nominativo di un esperto corredato di un curriculum e di una dichiarazione di non incompatibilita' ai sensi dell'art. 7, della delibera n. 54/1999.
5. L'autorita' provvede, con propria delibera, a nominare i membri del Consiglio nazionale degli utenti assicurando un'adeguata partecipazione di esperti designati dalle associazioni ex lege n. 37/2006.
6. La scelta e' effettuata privilegiando i seguenti aspetti:
a) specifica qualificazione individuale del designato alla stregua dei requisiti che, in base all'art. 1, comma 28, della legge n. 249 del 1997, gli esperti debbono possedere;
b) designazione ad opera di piu' associazioni, apparentate anche soltanto per la specifica occasione.».
 
Art. 2

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento il procedimento per la nomina dei membri del Consiglio nazionale degli utenti e' avviato, mediante la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 3, della delibera n. 54 del 1999 come ora riformulato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 22 luglio 2010

Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: D'Angelo
 
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