Gazzetta n. 182 del 6 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 luglio 2010
Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico» registrata in ambito Unione europea ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";
Visto il regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Chianti Classico";
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 27 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.185 del 10 agosto 2007, con il quale la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Firenze e' stata autorizzata ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta "Chianti Classico";
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 27 luglio 2007, data di emanazione del decreto in precedenza citato;
Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, dal Consorzio Olio DOP Chianti Classico con la quale il predetto Consorzio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta "Chianti Classico" "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, in sostituzione della "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Firenze";
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Chianti Classico" ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
Considerato che CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Chianti Classico" conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che CSQA Certificazioni Srl ha altresi' predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari con la nota sopra citata;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Chianti Classico";
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 luglio 2010;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta "Chianti Classico", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl. non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Chianti Classico", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

L'Organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Chianti Classico", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06".
 
Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dal 27 luglio 2010.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo CSQA Certificazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 6

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Chianti Classico" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
 
Art. 8

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Firenze dovra' rendere disponibile all'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" la documentazione inerente il controllo svolto sulla denominazione di origine protetta "Chianti Classico" fino alla data del 27 luglio 2010.
 
Art. 9

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il direttore generale: La Torre
 
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