Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 luglio 2010
Modifica dei decreti adottati ai sensi degli articoli 6 ed 11 del decreto legislativo n. 239 (White list con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni), ed ai sensi degli articoli 2, 110 e 167 del TUIR (black list Stati e territori aventi regime fiscale privilegiato).


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 83, lettera n) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce l'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale viene stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007, il quale dispone che fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, e successive modificazioni, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;
Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
Visto l'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, del 23 settembre 2003, serie L 236;
Tenuto conto che l'Allegato II del citato Atto, punto 9 «Fiscalita'», enumera, tra gli Atti che formano oggetto di adattamento, la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza tra le autorita' competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette, e che pertanto si rende applicabile, con la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Lettonia, lo scambio delle informazioni necessarie ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996;
Ritenuto che la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta sono Stati membri dell'Unione europea e che le stesse hanno concluso con il Governo italiano dei Protocolli di modifica alle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con i quali viene data una piu' ampia base giuridica per lo scambio di informazioni;
Tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. 72/06 del 12 settembre 2006, vertente sulla compatibilita' con i principi di diritto comunitario della normativa vigente negli Stati membri dell'Unione europea in materia di imprese estere controllate;
Considerato l'accordo amministrativo tra l'Amministrazione fiscale italiana e quella della Corea del Sud in base al quale l'autorita' fiscale coreana si impegna ad effettuare lo scambio di informazioni previsto dall'art. 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito in vigore tra i due Paesi, finalizzato a verificare, mediante il controllo delle transazioni intercorse tra imprese italiane ed imprese domiciliate fiscalmente nella Corea del Sud, che le imprese coreane non usufruiscono dei benefici della Tax incentives Limitation Law;
Ritenuta la necessita' di modificare, nelle more della predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'elenco degli Stati approvato con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, al fine di procedere ad un aggiornamento dell'elenco medesimo;
Ritenuta, altresi', la necessita' di modificare gli elenchi contenuti nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 107 del 10 maggio 1999, n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002 ed emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 2, comma 2-bis, 167, comma 4, e 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Decreta:

Art. 1
Modifica dell'elenco degli Stati con i quali
e' attuabile lo scambio di informazioni

1. All'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, sono inseriti i seguenti Stati:
«Cipro e Lettonia».
 
Art. 2
Modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi
un regime fiscale privilegiato

1. Dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, sono eliminati i seguenti Stati: «Cipro (Kypros) e Malta (Republic of Malta)».
2. Dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e successive modificazioni, e' eliminato il seguente Stato: «Cipro».
3. Dall'elenco di cui all'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, sono soppressi i numeri 3) e 10).
4. Dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, e successive modificazioni, e' eliminato il seguente Stato: «Cipro».
5. Dall'elenco di cui all'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, sono soppressi i numeri 3) e 9).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2010

Il Ministro: Tremonti
 
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