Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2010 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Biennio economico 2008 - 2009

Il giorno 22 luglio 2010 alle ore 12,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: L' ARAN nella persona del Commissario straordinario cons. Antonio Naddeo firmato e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali : Confederazioni:
SNAPRECOM firmato
CISL FPS firmato CISL firmato
RDB/PI CUB firmato RDB - CUB firmato
SIPRE firmato USAE firmato
UGL PCM firmato UGL firmato
FLP firmato CSE firmato
UIL/PA firmato UIL firmato
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il biennio economico 2008 - 2009.

 

CCNL
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
COMPARTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli. 3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001. 5. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' riportato nel testo del presente contratto come Presidenza o Amministrazione. 6. A seguito di specifici interventi legislativi, il presente contratto si applica anche al personale trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le funzioni relative alla Segreteria del CIPE nonche' per i compiti in materia di Turismo e Sport, ai sensi del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 7. Per quanto non previsto dal presente contratto restano ferme le disposizioni contenute nei precedenti CCNL.

TITOLO II
Rapporto di lavoro

Art. 2

Disposizioni particolari in materia di sistema classificatorio
1. Con riferimento all'Allegato 1 (tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione) del CCNL del 31 luglio 2009, e' inserito, nella categoria B, un ulteriore parametro retributivo F9, cui si accede secondo quanto previsto dall'art. 11 del predetto CCNL. 2. Gli oneri di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse disponibili, sono posti a carico del Fondo Unico della Presidenza di cui all'art. 5.

TITOLO III
Trattamento economico

Art. 3

Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 22 del CCNL del 31 luglio 2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalla allegata Tabella B. 3. Per conferire maggiore progressivita' agli sviluppi economici conseguibili all'interno della Categoria B, il valore annuo della posizione economica F3 e' ulteriormente incrementato, a decorrere dal 01/01/2009, di un importo annuo per dodici mensilita', cui aggiungere la tredicesima mensilita', pari a 300 €. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonche' le misure dell'indennita' integrativa speciale negli importi in godimento.

Art. 4

Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sul TFR, sull'indennita' di cui all'art. 64, comma 4 (codice disciplinare) ed all'art. 67, comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 17 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 78 del CCNL del 17 maggio 2004.

Art. 5

Fondo Unico della Presidenza
1. Al fine di incentivare la produttivita' dei dipendenti, il Fondo Unico di cui all'art. 82 del CCNL del 17 maggio 2004, come integrato dall'art 26 del CCNL del 31 luglio 2009, sara' integrato sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue: - le risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui all'art. 67, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che saranno recuperate, con le modalita' previste dall'art. 61, comma 17; - una quota parte degli eventuali risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge 203 del 2008 (finanziaria per il 2009), realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del citato D.L. n. 112 del 2008, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 2, comma 33 della medesima legge finanziaria.
 

Parte di provvedimento in formato grafico


DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
La Presidenza del Consiglio si impegna a verificare le eventuali ricadute del nuovo regime dell'orario di lavoro, di cui all'art. 13 del CCNL del 31 luglio 2009, su altri istituti giuridico-economici relativi al rapporto di lavoro, tra cui ferie, lavoro straordinario e permessi orari a recupero. Da tale verifica non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 1, comma 6, del presente CCNL, le parti intendono precisare che l'efficacia di tale norma contrattuale e' connessa alla approvazione definitiva degli “specifici interventi legislativi” che disciplineranno la questione, secondo la decorrenza ivi indicata.
 
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