Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2010 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 19 luglio 2010
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dell'INAIL.


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei Fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visto anche il disposto dell'art. 43-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, rubricato «Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici»;
Viste le note prot. n. 5882 del 22 giugno 2010 e n. 5975 del 23 giugno 2010, con cui l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha trasmesso l'elenco dei beni immobili, attestandone la proprieta' in capo allo stesso;
Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;
Ritenuto che l'art. l , comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1

Sono di proprieta' dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5

Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
 
Art. 6

Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore dell'agenzia: Prato
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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