Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio volontario Lambrusco Mantovano Doc, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova»;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 aprile 2010 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI

A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

"PROVINCIA DI MANTOVA"

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2
L'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, dolce,amabile, novello e passito; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nello ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.
L'Indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta, Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay,Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni . Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L'Indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del vitigno: "Cabernet", e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L'Indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del vitigno: "Lambrusco", e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L'Indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del vitigno: "Trebbiano", e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano,Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave da soli o congiuntamente per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, , le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L'Indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del vitigno: "Riesling", e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Riesling e Riesling italico da soli o congiuntamente per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specifica di un vitigno a bacca nera possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e passito.

Articolo 3
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" comprende l'intero territorio amministrativo della Provincia di Mantova.

Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", sia per le tipologie bianco, rosso e rosato che per le tipologie con indicazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 22 (limite gia' comprensivo dell'aumento del 20% di cui al D.M. 2 agosto 1996).
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 8,5% per i bianchi; 8,5% per i rosati; 8,5% per i rossi. 8,5% per i frizzanti 12% per i passiti

Articolo 5
La zona di vinificazione delle uve e dei mosti atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, e' consentito che tale operazione sia effettuata nelle province confinanti alla zona delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore alL'80% per tutti i tipi di vino a eccezione della tipologia passito, per la quale non deve essere superiore al 45%.
L'appassimento delle uve sara' in pianta o in modo naturale in ambienti ventilati e/o condizionati.

Articolo 6
I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Provincia di Mantova " bianco 9,5%; "Provincia di Mantova" rosso 9,5%; "Provincia di Mantova" rosato 9,5%; "Provincia di Mantova" novello anche con indicazione di vitigno 11 %; "Provincia di Mantova" frizzante, anche con indicazione di vitigno, 9,5%; "Provincia di Mantova" passito, anche con indicazione di vitigno ,secondo la vigente normativa.
I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del nome dei seguenti vitigni : Ancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Lambrusco (anche vinificato in bianco), Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5%.

Articolo 7
All'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, e' consentita la chiusura con tappo a fungo, ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione. L'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli appositi schedari viticoli dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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