Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2010, n. 117
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83, concernente l'esecuzione di inchieste su eventi di particolare gravita' o risonanza occorsi nell'ambito di enti, reparti e unita' del Ministero della difesa.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83, recante regolamento per l'esecuzione di inchieste su eventi di particolare gravita' o risonanza occorsi nell'ambito di enti, reparti e unita' del Ministero della difesa;
Vista legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «nell'imminenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'immediatezza»;
b) all'articolo 5, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per la medesima via gerarchica» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero entro dieci giorni per gli eventi verificatisi nel corso di operazioni all'estero»;
c) all'articolo 6, comma 3, le parole: «o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o il Comandante del Comando operativo di vertice interforze».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 aprile 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) ».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n.
83 (Regolamenta per l'esecuzione di inchieste su eventi di
particolare gravita' o risonanza occorsi nell'ambito di
enti, reparti e unita' del Ministero della difesa), come
modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Nozione di inchiesta sommaria e formale). - 1.
Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 1, si intendono
per:
a) inchieste sommarie quelle disposte
nell'immediatezza dell'evento e condotte secondo modalita'
semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione
degli elementi utili per gli eventuali ulteriori
accertamenti;
b) inchieste formali quelle disposte quando la
gravita' dell'evento richiede nell'immediato un
approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei
risultati dell'inchiesta sommaria, esperire indagini piu'
articolate e complesse, al fine di accertare le cause
dell'evento.».
«Art. 5 (Adempimenti iniziali dei comandanti). - 1. I
comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unita' o
uffici nel cui ambito si e' verificato l'evento di
particolare gravita' o risonanza, provvedono a:
a) impedire la dispersione o alterazione di cose,
documenti ed in genere di tutti gli elementi utili per i
successivi adempimenti;
b) dare tempestiva comunicazione dell'evento,
attraverso la linea gerarchica, all'autorita' competente a
disporre l'inchiesta sommaria, ai sensi dell'art. 6, comma
1, nonche' allo stato maggiore della difesa, per gli eventi
occorsi nell'area tecnico-operativa, o al Segretariato
generale della difesa, per gli eventi verificatisi
nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;
c) redigere una relazione tecnica, recante
l'indicazione delle circostanze in cui si e' verificato
l'evento, della dinamica di svolgimento dei fatti, dei
provvedimenti adottati, nonche' le eventuali valutazioni,
trasmettendola, entro cinque giorni, all'autorita'
competente a disporre l'inchiesta sommaria, di cui alla
lettera b), per la medesima via gerarchica, ovvero entro
dieci giorni per gli eventi verificatisi nel corso di
operazioni all'estero;
d) inoltrare, nel caso in cui l'evento si sia
verificato nell'ambito di operazioni o esercitazioni
internazionali, multinazionali o NATO a carattere
interforze, la comunicazione di cui alla lettera b) anche
allo stato maggiore della Forza armata o al Comando
generale dell'Arma di Carabinieri a cui appartengono il
personale, i beni o di mezzi coinvolti.».
«Art. 6 (Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta
sommaria). - 1. Le autorita' competenti a ordinare
l'inchiesta sommaria sono:
a) il Capo di Stato Maggiore della difesa quando:
1) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di enti e
organismi, in Italia o all'estero, dipendenti direttamente
dalla predetta autorita' o dal Sottocapo di stato maggiore
della difesa o dal Comandante del Comando operativo di
vertice interforze;
2) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di
operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale
autorita' esercita o ha delegato le funzioni di comando e
controllo;
b) il Segretario generale della difesa, quando gli
eventi sono avvenuti nell'ambito del Segretariato generale;
c) i superiori gerarchici del comando, ente, unita'
ed ufficio coinvolti nell'evento, il cui livello ordinativo
e' individuato, in via generale, con decreto del Ministro
della difesa, in base all'assetto organizzativo delle aree
tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonche'
alla capacita' ad acquisire, con la necessaria
tempestivita', gli elementi necessari per valutare
l'opportunita' di disporre l'inchiesta sommaria e ad
adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei
risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal
codice della navigazione in materia di sinistri marittimi.
2. Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma
1, lettera c), e' adottato su proposta del Capo di stato
maggiore della difesa e del Segretario generale della
difesa, in relazione alle aree di rispettiva competenza,
entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), numero
2), il Capo di Stato maggiore della difesa puo' delegare
uno dei Capi di Stato maggiore di Forza armata, il
Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri o il
Comandante del Comando operativo di vertice interforze a
disporre l'inchiesta sommaria. Questi ultimi, sulla base
delle risultanze delle indagini, propongono al Capo di
Stato maggiore della difesa l'adozione dei provvedimenti
ritenuti necessari.».



 
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