Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2010
Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana. (Ordinanza n. 3887).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione siciliana e nominato il Presidente della regione siciliana Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2010 e le successive ordinanze emanate per fronteggiare il contesto emergenziale;
Vista la nota del 5 giugno 2010, con la quale il Presidente della regione siciliana rappresenta la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che ha assunto carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3737 del 5 febbraio 2009 e n. 3875 del 30 aprile 2010;
Considerato che il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato con ordinanza di protezione civile n. 1166 del 2002, e' stato oggetto di aggiornamento sia nel 2004 che nel 2006, per adeguarsi alla nuova normativa di settore di rilievo comunitario;
Considerato che nel frattempo, l'adozione della legge regionale n. 2 del 2007 ha comportato un'ulteriore rivisitazione del piano, imponendo una riduzione del numero degli ATO rispetto a quelli definiti, con conseguente riavvio delle necessarie consultazioni tra provincia e ATO per l'individuazione dell'impiantistica esistente, delle necessita' in termini di produzione delle varie frazioni merceologiche e delle relative future necessita' impiantistiche;
Visto il piano di azione del P.O. FESR 2007-2013, che individua azioni specifiche da adottare in materia di interventi per la gestione integrata dei rifiuti, al fine di assicurare il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Programma Operativo 2007-2013;
Atteso che nelle more dell'adozione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, e' stata adottata la legge regionale n. 9 del 2010, recante disposizioni per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, anche alla luce dell'intervenuta soppressione delle Autorita' d'Ambito ad opera del legislatore nazionale;
Considerato che la predetta legge regionale dispone in particolare la possibilita' di realizzazione di diverse modalita' per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani esplicitamente escludendo quelli di incenerimento che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n. 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, disponendo che tali trattamenti, per la loro realizzazione, debbano essere classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;
Considerato che gli interventi posti in essere nel corso degli ultimi anni non hanno consentito di adeguare armonicamente alla domanda del territorio la capacita' di smaltimento dei rifiuti urbani, risultando ormai insufficienti le poche discariche in esercizio, mentre i pochi impianti a tecnologia complessa in esercizio risultano non adeguati ai piu' recenti requisiti tecnici che ne garantiscano il corretto esercizio;
Atteso che nelle more dell'applicazione delle nuove disposizioni regionali, occorre intervenire affinche' la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani sia immediatamente riportata sotto controllo, scongiurando qualsivoglia soluzione di continuita', operando interventi strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie, nel rispetto della normativa di settore di derivazione comunitaria, tesa al controllo di tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l'accento sul recupero e il riciclaggio;
Considerato che vanno immediatamente censiti e contrastati i casi di smaltimento abusivo ed individuate, chiuse e bonificate le discariche abusive esistenti, limitando lo smaltimento residuale in discarica e operando su un'adeguata capacita' di discarica distribuita in un numero ridotto di impianti opportunamente attrezzati, gestiti e controllati;
Considerato che il superamento dell'emergenza puo' essere perseguito anche attraverso lo sviluppo delle azioni efficaci di contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata, di selezione, di valorizzazione, di recupero, anche energetico, in tutti i settori, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili tese ad assicurare le migliori prestazioni energetiche e ambientali;
Visto l'articolo 1, commi 1117 e 1118 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e seguenti modificazioni e integrazioni, relativamente alla parte in cui vengono disposte le modalita' di finanziamento e corresponsione degli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 12 aprile 1992;
Tenuto conto delle residue capacita' di abbancamento della Quinta Vasca della discarica di Bellolampo, nel territorio della provincia di Palermo, e del rischio della sua imminente saturazione, per cui appare necessario realizzare con la massima tempestivita', mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari, interventi strutturali volti a garantire il soddisfacimento della domanda di abbancamento, mediante la realizzazione di ulteriori volumetrie di abbancamento;
Considerato che nonostante non siano piu' presenti massicci fenomeni di stagnazione del percolato come emerge dalla relazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2010 permane comunque la necessita' di verificare la corretta tenuta delle vasche e provvedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica della discarica di Bellolampo;
Considerata la necessita' di scongiurare improvvise crisi del sistema di gestione complessiva dei rifiuti in Sicilia, anche dovute ad eventuali imprevedibili inagibilita', persino temporanee, delle attuali discariche in esercizio;
Ravvisata la necessita' di assicurare il compimento di tutti gli interventi essenziali per assicurare il definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Palermo e in tutta la regione Siciliana, in conformita' alle previsioni della L.R. 9/2010;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone

Art. 1

1. Il Presidente della regione Siciliana e' nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti in atto nella medesima regione e puo' avvalersi di non piu' di quattro soggetti attuatori, individuati dallo stesso Commissario delegato, a cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive. Ai predetti soggetti attuatori verra' riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito provvedimento del Commissario delegato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Commissario delegato, in deroga all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, d'intesa con il Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei MInistri, predispone, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, della presente ordinanza, gli adeguamenti al Piano regionale di gestione dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio, in conformita' ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dalla nuova direttiva quadro 2008/98/CE del 19 novembre 2008. Il piano e' sottoposto all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione.
3. Dalla data di adozione della presente ordinanza cessano le funzioni del Commissario delegato - Prefetto di Palermo, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni ed il Commissario delegato di cui alla presente ordinanza prosegue nelle iniziative poste in essere dal Commissario delegato - Prefetto di Palermo anche per quanto attiene il progetto pilota di raccolta differenziata avviato nella citta di Palermo. Sono affidate al direttore del Dipartimento della protezione civile regionale le funzioni di attuazione dell'articolo 1 dell'O.P.C.M. 3875/2010, il quale provvede agli interventi necessari per la messa in sicurezza della discarica e per la corretta gestione delle attivita' di gestione dei rifiuti ivi realizzate. Le risorse disponibili nella contabilita' speciale del Commissario delegato Prefetto di Palermo sono trasferite nella contabilita' speciale di cui all'art. 7 comma 3 della presente ordinanza.
4. L'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009, ad eccezione del comma 7, e' abrogato.
 
Art. 2

1. Ai fini del superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, avvalendosi anche degli enti locali e dei loro consorzi e aziende, in particolare provvede a:
incrementare, in ciascun ambito provinciale, d'intesa con il Presidente della provincia, la raccolta differenziata almeno di carta, plastica, vetro e metalli, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2011, l'obiettivo del 35 percento di raccolta differenziata, di cui almeno il 50% di raccolta destinata al riciclo;
realizzare, in ciascun ambito provinciale piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente, impianti per la selezione del multi materiale raccolto separatamente, impianti per il trattamento dei rifiuti organici selezionati da rifiuti urbani o raccolti separatamente, al fine di conseguire un elevato livello di protezione ambientale;
adeguare ovvero realizzare, in ciascun ambito provinciale, avvalendosi dei prefetti delle province, le discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'incremento della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero nonche' per assicurare lo smaltimento dei sovvalli.
 
Art. 3


1. Per tutta la durata dello stato di emergenza, allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio regionale e fermo restando il rispetto della normativa europea vigente in materia, il Commissario delegato, informando le competenti strutture sanitarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente, dispone per la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private, in danno del soggetto interessato, da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sicilia, per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonche' anche in deroga alle procedure di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, il Commissario delegato e' autorizzato all'affidamento del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneita' tecnica ai sensi della normativa vigente. Il Commissario delegato individua, realizza ed autorizza, anche in deroga alla vigente normativa, anche avvalendosi delle strutture della protezione civile regionale, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonche' all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad attivita' di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
 
Art. 4

1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Siciliana, il Commissario delegato, previa verifica delle effettive esigenze legate alla gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio regionale, e' autorizzato:
ad individuare e disporre la realizzazione degli interventi di immediato effetto, indispensabili per garantire al sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalita' a regime, attraverso l'aumento dei livelli della raccolta differenziata, la diminuzione della quantita' di rifiuti da smaltire, le attivita' di recupero dei materiali e l'approntamento dei mezzi e delle attrezzature occorrenti al riguardo;
a disporre l'immediato avvio delle procedure di realizzazione degli impianti gia' cantierabili e di acquisto delle attrezzature, compresi quelli successivamente proposti da privati a loro carico, individuati come coerenti e funzionali alla corretta gestione integrata dei rifiuti;
a disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, degli impianti di termovalorizzazione individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti come adeguato ai sensi dell'art. 2, favorendo l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Commissario delegato individua, sentite le province competenti, aree di sedime idonee alla localizzazione degli impianti di termovalorizzazione anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle more del funzionamento a regime del complessivo sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Siciliana e ferma restando la necessita' di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, gli impianti di compostaggio e quelli destinati al trattamento della frazione organica dei rifiuti, in esercizio sul territorio regionale, possono aumentare, fino alla scadenza del periodo emergenziale, la propria autorizzata capacita' ricettiva e di trattamento sino al 20 per cento.
 
Art. 5

1. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore, costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
2. Per i progetti di interventi e di opere di messa in sicurezza e di bonifica per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con l'approvazione del progetto si intende ricompreso anche il giudizio di compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 252 comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
Art. 6

1. Il Commissario delegato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attivita' di gestione dei rifiuti, puo' disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attivita' di gestione medesima, ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
2. Nel caso di indisponibilita', anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Commissario delegato e' autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati gia' destinate alla gestione dei rifiuti.
 
Art. 7

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede nel limite massimo di euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse FAS 2007/2013, assegnate alla regione Siciliana con la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009.
2. Per l'attuazione degli interventi affidatigli, il Commissario delegato oltre alle risorse di cui al comma 1:
a) dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere in materia di gestione dei rifiuti;
b) attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;
c) avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.
3. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato, sulla quale sono trasferite le risorse predette.
4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 
Art. 8

1. Il Commissario delegato trasmette ogni sei mesi al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
 
Art. 9

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, cui si applicano anche, ove compatibili, le prescrizioni di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, nonche' all'articolo 142, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
a) articoli 11, 12, 13, 14, 15 , 16, 20, 23, 24, 25 e 26, 191,199, 208, 210, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;
b) articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modifiche;
c) articoli 5, 6 comma 1, lettera p), 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fermo il rispetto dell'art. 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalita' ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell'allegato I, quarto capoverso;
d) articoli 6, commi 1 e 2, e 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;
e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis e successive modifiche ed integrazioni;
f) articoli 6, commi 1 e 2, e 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;
g) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6,7,8,10, comma 3;
h) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
i) articoli 45, 46,47 e 48 della legge regionale Sicilia 12 maggio 2010 n. 11.
j) legge regionale Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, art.. 7;
k) decreto del Presidente della regione Siciliana n. 1 del 28 febbraio 2006;
l) legge regionale Sicilia 8 aprile 2010, n.9;
m) leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
2. Il Commissario delegato, qualora eserciti le deroghe di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, relative al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa notifica alla Commissione europea - ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - del ricorso alla procedura di cui all'art. 2, comma 3, della Direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CEE e 2003/35/CEE, sottopone i progetti degli interventi di cui all'art. 1 ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.
3. Il Commissario delegato attiva la procedura di cui al comma 2 avvalendosi dei competenti uffici regionali, che mettono a disposizione del pubblico e della Commissione europea le informazioni relative alla decisione di esenzione, le ragioni per cui e' stata concessa, gli elementi progettuali, la relazione di compatibilita' ambientale redatta secondo i criteri dell'Allegato IV della Direttiva medesima. Le eventuali osservazioni devono pervenire ai competenti uffici regionali entro quindici giorni dall'avviso al pubblico. La procedura deve essere conclusa entro il termine massimo di venti giorni. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, la decisione e' rimessa al Presidente della regione Siciliana, che si esprime inderogabilmente entro i successivi cinque giorni. Contestualmente all'avvio della procedura sono avviati i lavori per l'attivazione dei siti, mentre l'autorizzazione all'esercizio delle discariche e' subordinata alla conclusione della procedura ed al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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