Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2010, n. 114
Regolamento recante modifiche al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente i requisiti visivi degli aspiranti alla iscrizione nelle matricole della gente di mare.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, recante accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare di prima categoria ed in particolare gli elenchi ad esso annessi;
Vista la legge 28 ottobre 1962, n. 1602, recante modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1536, recante modificazione ad alcuni articoli del primo e secondo elenco delle infermita' ed imperfezioni fisiche della gente di mare, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Riconosciuta la necessita' di modificare, alla luce dei progressi diagnostici e terapeutici intervenuti nel corso degli anni, i criteri valutativi relativi ai requisiti visivi necessari alla formulazione del giudizio di idoneita' per l'iscrizione alle matricole della gente di mare;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'elenco relativo all'iscrizione nelle matricole della
gente di mare di prima categoria

1. Il numero 22 del primo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«22. Le malattie e le alterazioni dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a tale grado da avere in ambedue gli occhi:
a) personale di coperta: visus naturale inferiore ai 14/10 complessivi con meno di 5/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovra' essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate;
b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 8/10 complessivi con meno di 3/10 per l'occhio peggiore.
Le gravi discromatopsie: per il personale di coperta e per gli elettricisti la funzione cromatica deve essere valutata con le Tavole di Ishihara.
Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre o delle ciglia anche se limitate da un solo occhio quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.
Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.
I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione.
Puo' essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) un'ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;
b) un'ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare. L'emeralopia.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- Il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773,
concerne: «Accertamento dell'idoneita' fisica della gente
di mare di prima categoria».
- La legge 28 ottobre 1962, n. 1602, concerne:
«Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14
dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio
1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneita'
fisica della gente di mare».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
1963, n. 1536, concerne: «Modificazione ad alcuni articoli
del primo e secondo elenco delle infermita' ed imperfezioni
fisiche della gente di mare, allegati al regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella
legge 22 gennaio 1934, n. 244».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.



 
Art. 2

Modifiche all'elenco relativo alla revisione degli iscritti nella
matricola della gente di mare

1. Il numero 14 del secondo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«14. La anoftalmia o l'atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le malformazioni o gli esiti di traumi per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di:
a) per il personale di coperta: visus naturale inferiore ai 12/10 complessivi con meno di 4/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovra' essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate;
b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 6/10 complessivi con meno di 2/10 per l'occhio peggiore.
I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione. Per i soggetti monocoli puo' essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) una ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a 120°;
b) una ampiezza totale sul meridiano verticale superiore non inferiore a 60° ed inferiore non inferiore a 75°;
c) una assenza di scotomi assoluti entro i suddetti limiti, escludendo lo scotoma fisiologico (macchia cieca).
Per i soggetti con funzione visiva binoculare puo' essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) una ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;
b) una ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 aprile 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Fazio, Ministro della salute

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 314
 
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