Gazzetta n. 154 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 giugno 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Boldt Beatrix, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane
e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;
Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Boldt Beatrix, nata a Rostock (Germania) l'11 giugno 1967, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Krankenschwester» conseguito in Germania presso la Scuola Professionale Medica di Rostock in data 31 agosto 1987, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di infermiere;
Considerato che a decorrere dal giorno 1° settembre 1987 la signora Boldt Beatrix ha ricevuto dalla Repubblica Democratica Tedesca - Consiglio di Circondario della Citta' di Rostock il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenschwester»;
Visto l'attestato di conformita' rilasciato dall'Autorita' competente tedesca in data 9 marzo 2010 e relativa traduzione che certifica che «il diploma di infermiera conseguito dalla signora Boldt e' quindi equiparato alla qualifica professionale registrata nell'allegato V della direttiva 2005/36/EG.»;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

Il titolo di «Krankenschwester» conseguito in Germania presso la Scuola Professionale Medica di Rostock in data 31 agosto 1987, con autorizzazione ad esercitare l'attivita' professionale di «Krankenschwester» a partire dal giorno 1° settembre 1987, dalla signora Boldt Beatrix, nata a Rostock (Germania) l'11 giugno 1967, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
Art. 2

La signora Boldt Beatrix e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 9 giugno 2010

Il direttore generale: Leonardi