Gazzetta n. 152 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 maggio 2010
Approvazione delle graduatorie delle flottiglie di imbarcazioni da pesca operanti con sistemi a strascico, di circuizione ed altri, relativamente agli obiettivi di ritiro della capacita' di pesca.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento di base;
Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del regolamento di base, relativo al Fondo europeo della pesca, di seguito regolamento applicativo;
Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013 e la revisione di cui all'art. 18, comma 2. del reg. (CE) n. 1198/2006 approvata dal Comitato di sorveglianza e presentata alla Commissione europea;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, recante «modalita' di arresto definitivo delle attivita' delle unita' da pesca»;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009, recante «Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione di arresto definitivo delle attivita' delle unita' da pesca»;
Visto il decreto direttoriale 6 aprile 2010, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 maggio 2010, n. 1131, con il quale e' stato adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca, configurato in 18 Piani nazionali di disarmo articolati per GSA e per sistemi di pesca, ai sensi dell'art. 21, lettera a, punto vi) del reg. (CE) n. 1198/2006;
Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2010, registrato alla Corte dei conti in data 21 maggio 2010, reg. n. 2, foglio 70, con il quale e' stato modificato, in autotutela, il citato decreto ministeriale 8 agosto 2008 al fine di assicurare l'ammissibilita' della spesa pubblica FEP;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto 8 agosto 2008, ai sensi del quale il Ministero, acquisita l'istruttoria e verificata la disponibilita' finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di cui all'art.7 del medesimo provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerato che le domande pendenti, presentate per accedere al premio per l'arresto definitivo dell'attivita' di pesca, sono da ritenersi idonee, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria condotta in conformita' al disposto del decreto 8 agosto 2008, in quanto soddisfano i requisiti richiesti dal citato provvedimento;
Considerati gli obiettivi di ritiro della capacita' di pesca previsti dai Piani nazionali di disarmo di cui al decreto direttoriale 6 aprile 2010 ed indicati nel decreto ministeriale 15 aprile 2010 che modifica l'art. 3 del provvedimento 8 agosto 2008;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto 8 agosto 2008, come modificato dal decreto 15 aprile 2010, secondo il quale, per il conseguimento dei predetti obiettivi di ritiro della capacita' di pesca, la menzionata graduatoria, da approvarsi con decreto direttoriale, e' articolata in GSA e sistemi di pesca in conformita' agli obiettivi di ritiro da conseguire;
Ritenuto necessario procedere all'approvazione della suddetta graduatoria predisposta ed articolata in conformita' alle citate disposizioni ministeriali;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la graduatoria GSA 16, di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, inerente la flotta, costituita da imbarcazioni di lunghezza superiore ai 18 metri fuori tutto, operante con il sistema strascico nella GSA 16 (Stretto di Sicilia) includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 2

1. E' approvata la graduatoria Sicilia, di cui all'allegato 2 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con il sistema strascico nella Sicilia (GSA 10 Sicilia Tirrenica - GSA 16 Sicilia Meridionale - GSA 19 Sicilia Ionica) includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 3

1. E' approvata la graduatoria GSA 19, di cui all'allegato 3 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con il sistema strascico nella GSA 19 (Puglia Ionica e Calabria Ionica) includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008, esclusi quelli rientranti nella graduatoria Sicilia.
Art. 4

1. E' approvata la graduatoria GSA 18, di cui all'allegato 4 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con il sistema strascico nella GSA 18 (Puglia Adriatica) includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 5

1. E' approvata la graduatoria GSA 10, di cui all'allegato 5 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con il sistema strascico nella GSA 10 (Campania - Calabria Tirrenica) includente i compartimenti previsti nell'allegato F del decreto 8 agosto 2008, esclusi quelli rientranti nella graduatoria Sicilia.
Art. 6

1. E' approvata la graduatoria GSA 17, di cui all'allegato 6 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con il sistema strascico nella GSA 17 (Adriatico centro-Settentrionale) includente i compartimenti previsti nell'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 7

1. E' approvata la graduatoria GSA 9, di cui all'allegato 7 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con il sistema strascico nella GSA 9 (Liguria - Toscana - Lazio) includente i compartimenti previsti nell'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 8

1. E' approvata la graduatoria GSA 11, di cui all'allegato 8 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con il sistema strascico nella GSA 11 (Sardegna) includente i compartimenti previsti nell'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 9

1. E' approvata la graduatoria Sicilia, di cui all'allegato 9 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con il sistema circuizione e volante nella Sicilia (GSA 10 Sicilia Tirrenica - GSA 16 Sicilia Meridionale - GSA 19 Sicilia Ionica), includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 10

1. E' approvata la graduatoria GSA 18, di cui all'allegato 10 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con il sistema circuizione e volante nella GSA 18 (Puglia Adriatica) includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 11

1. E' approvata la graduatoria GSA 10, di cui all'allegato 11 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con il sistema circuizione e volante nella GSA 10 (Campania e Calabria Tirrenica) includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008, esclusi quelli rientranti nella graduatoria Sicilia.
Art. 12

1. E' approvata la graduatoria GSA 17, di cui all'allegato 12 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con il sistema circuizione e volante nella GSA 17 (Adriatico Centro-Settentrionale), includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 13

1. E' approvata la graduatoria GSA 9, di cui all'allegato 13 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con il sistema circuizione e volante nella GSA 9 (Liguria - Toscana - Lazio), includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 14

1. E' approvata la graduatoria Sicilia, di cui all'allegato 14 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con altri sistemi nella Sicilia (GSA 10 Sicilia Tirrenica - GSA 16 Sicilia Meridionale - GSA 19 Sicilia Ionica), includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 15

1. E' approvata la graduatoria GSA 19, di cui all'allegato 15 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con altri sistemi nella GSA 19 (Puglia Ionica - Calabria Ionica), includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008 esclusi quelli rientranti nella graduatoria Sicilia.
Art. 16

1. E' approvata la graduatoria GSA 18, di cui all'allegato 16 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con altri sistemi nella GSA 18 (Puglia Adriatica), includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 17

1. E' approvata la graduatoria GSA 10, di cui all'allegato 17 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con altri sistemi nella GSA 10 (Campania - Calabria Tirrenica), includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008, esclusi quelli rientranti nella graduatoria Sicilia.
Art. 18

1. E' approvata la graduatoria GSA 17, di cui all'allegato 18 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con altri sistemi nella GSA 17 (Adriatico Centro-Settentrionale), includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 19

1. E' approvata la graduatoria GSA 9, di cui all'allegato 19 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con altri sistemi nella GSA 9 (Liguria - Toscana - Lazio), includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 20

1. E' approvata la graduatoria GSA 11, di cui all'allegato 20 del presente provvedimento, inerente la flotta operante con altri sistemi nella GSA 11 (Sardegna), includente i compartimenti di cui all'allegato F del decreto 8 agosto 2008.
Art. 21

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Eventuali richieste di riesame del presente provvedimento possono essere proposte dagli interessati, presentando apposita istanza presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sita in viale dell'Arte 16 - 00144 Roma.
3. E', altresi', esperibile ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data.

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: Abate
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico