Gazzetta n. 145 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO
Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ponza.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 31 marzo 2010, n. 27;
Vista la nota prot. n. 9919/10/Gab del 15 maggio 2010 con la quale la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lazio con nota prot. n. 120251/2D/04 del 12 maggio 2010;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1
Divieto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2010 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza degli autocaravan e caravan appartenenti e/o condotti da persone residenti e non residenti nel comune.
Art. 2
Divieto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2010, dalle ore 00,00 del venerdi' alle ore 24,00 della domenica, e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t che trasportano merce non alimentare.
Art. 3
Divieto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2010, dalle ore 00,00 del venerdi' alle ore 24,00 della domenica e dei giorni festivi e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t.
Art. 4
Divieto

Dal 1° luglio al 31 agosto 2010 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli appartenenti e/o condotti da persone residenti nelle regioni Lazio e Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone stabilmente residenti sull'isola.
Art. 5
Deroghe

Durante il periodo di vigenza dei divieti possono affluire sull'isola:
a) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
b) veicoli appartenenti a persone residenti nelle regioni Lazio e Campania che dimostrano di soggiornare sull'isola di Ponza, nella frazione di Le Forna, per un periodo di almeno sette giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno;
c) veicoli appartenenti ai residenti nelle regioni Lazio e Campania che soggiorneranno sull'isola di Ponza, dimostrando che le abitazioni loro destinate sono in possesso di un'area di sosta privata;
d) veicoli della polizia locale, dei servizi tecnico-logistici comunali, delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, del pronto soccorso sanitario, della Protezione civile e del sevizio antincendio, del trasporto pubblico, del servizio di raccolta N.U., del servizio di rifornimento gasolio alla centrale elettrica, al S.I.F. e ai distributori di carburante sull'isola;
e) veicoli del servizio radiotelevisivo, giornalistico, cinematografico o che trasportino atleti, musicisti, attori, cantanti e il materiale occorrente per le manifestazioni sportive, turistiche, culture e religiose;
f) veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t, intestati a soggetti residenti sull'isola, per comprovate necessita';
g) veicoli appartenenti ai titolari delle attivita' commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrano che il veicolo e' destinato all'attivita' medesima;
h) veicoli adibiti al trasporto di merci, per il rifornimento degli esercizi commerciali dell'isola.
Art. 6
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 cosi come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008.
Art. 7
Autorizzazioni in deroga

Per usufruire delle deroghe di cui all'art. 5, lettere b), c), e), f), g) e h) e' rilasciato nulla osta dal comando della Polizia locale di Ponza, previa istanza degli interessati in carta libera allo stesso comando. Al comune di Ponza e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.
Art. 8
Vigilanza

Il prefetto di Latina e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 3 giugno 2010

Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 300