Gazzetta n. 142 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 giugno 2010
Determinazione, per l'anno 2010, del contributo da versare, da parte degli aderenti al Fondo di garanzia, per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «il Codice delle assicurazioni private»;
Visto l'art. 115 del predetto codice, concernente il «Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione»;
Visto, in particolare, il comma 3, secondo periodo, del predetto art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'ISVAP e il comitato di gestione del predetto Fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, recante «Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
Visto l'art. 11 del suddetto decreto 30 gennaio 2009, n. 19, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo e' determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del codice;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 23 giugno 2009, con il quale il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di che trattasi per l'anno 2009, e' stato determinato nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2008;
Viste le note della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica n. 52582 e 52589, entrambe in data 18 maggio 2010, rispettivamente indirizzate all'ISVAP ed al presidente del comitato di gestione del Fondo in argomento, dirette ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa Amministrazione, alla luce dell'esigenza di garantire un'adeguata capienza del Fondo medesimo, ed in relazione alle disponibilita' dello stesso, a confermare, per l'anno 2010, il contributo in argomento nella misura dello 0,10%, delle provvigioni acquisite nell'anno 2009;
Vista la nota n. 02-10-000477 del 24 maggio 2010, con la quale l'ISVAP, in considerazione del consistente accantonamento della riserva premi del Fondo, ha rappresentato l'opportunita' di valutare l'eventualita' di una riduzione, seppur contenuta, del livello contributivo a carico degli intermediari aderenti, proponendo di fissare, per l'anno 2010, il relativo contributo nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2009;
Vista la nota n. 10/11938, in data 28 maggio 2010, con la quale il predetto comitato di gestione del Fondo, tenuto conto delle evidenze contabili e degli scenari prevedibili sull'azione futura del Fondo, ha proposto di ridurre il contributo a carico dei mediatori; alla misura dello 0,05% delle provvigioni acquisite nell'anno 2009;
Considerato che la proposta dell'ISVAP di fissare il contributo nella misura dello 0,08% delle provvigioni rappresenta un'equilibrata e ragionevole soluzione di contemperamento tra l'esigenza di assicurare l'ampiezza della consistenza del Fondo, attraverso la conferma della contribuzione nella misura dello 0,10%, e la possibilita', segnalata dal comitato di gestione, di ridurre la contribuzione allo 0,05% in considerazione degli evidenziati accantonamenti a bilancio;

Decreta:
Articolo unico

1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione per l'anno 2010, e' fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2009.
2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 luglio 2010. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2009.
Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2010

Il Ministro ad interim: Berlusconi