Gazzetta n. 141 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2010
Differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonche' il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiariazioni modello 730/2010.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente gli studi di settore;
Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali, dei servizi, del commercio e delle manifatture;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, concernenti, rispettivamente, modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e l'assistenza fiscale prestata dai Caf- dipendenti;
Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernenti, l'attivita' di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Considerata l'opportunita' di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2010 da parte dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
Considerata, altresi', l'opportunita' di differire i termini di trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, a causa di ritardi verificatisi nella consegna delle certificazioni uniche - CUD/2010 al fine di consentire, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria, il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione e all'invio telematico dei relativi dati;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Termini per l'effettuazione dei versamenti
per l'anno 2010

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa', associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.
Art. 2
Termini per la trasmissione delle dichiarazioni
dei redditi modello 730/2010

1. I CAF dipendenti ovvero i professionisti abilitati, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 12 luglio 2010 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti