Gazzetta n. 136 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 maggio 2010
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Grance Senesi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori di Siena, dalla Federazione provinciale Codiretti di Siena, e dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale di Siena, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Grance Senesi» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto, sulla sopra citata domanda, il parere favorevole della regione Toscana;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Serre di Rapolano (Siena) il giorno 9 dicembre 2009, con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 63 del 18 marzo 2010;
Considerato che, nei termini e nelle forme di rito, sono pervenute istanze e controdeduzioni avverso il sopracitato parere del Comitato nazionale vini DO ed IGT;
Vista l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, presentata, con nota del 31 marzo 2010, dalla ditta Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. di Montalcino (Siena), intesa a tutelare il marchio d'impresa «Le Grance» di proprieta' della ditta istante;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, con il quale e' stata accolta la citata istanza per la parte relativa all'utilizzo del marchio registrato contenente il nome «Le Grance», da parte della ditta istante, pur in presenza della nuova denominazione di origine controllata «Grance Senesi», conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1234/2007, art. 118-terdecies, paragrafo 2;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Grance Senesi» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Grance Senesi» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Grance Senesi» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 2

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2010 i vini a denominazione di origine controllata «Grance Senesi», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.
Art. 4

1. Nell'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, di tutte tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Grance Senesi».
Art. 5

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Grance Senesi», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico