Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 maggio 2010
Decadenza della concessione n. 3224 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, stipulata con la societa' Scommettendo S.r.l., in San Michele Salentino.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto direttoriale n. 2006/7902/GIOCHI/UD del 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie;
Visti gli articoli 4, 5 ,6 del citato decreto che disciplinano il conto di gioco ed il suo utilizzo e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede che il titolare di sistema e' tenuto a controllare i conti di gioco ed a effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS violazioni delle norme vigenti;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto in questione che prevede che «Su richiesta di AAMS e con le modalita' da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa, per ciascun punto di commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sara' esercitata l'attivita' di commercializzazione, gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale e gli incaricati delle attivita', nonche' eventuali altre informazioni richieste da AAMS»;
Visto l'art. 9, comma 4, del medesimo decreto che stabilisce «il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione», secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto in esame che ha previsto che «Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da parte del concessionario che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto»;
Vista la Convenzione di concessione n. 3224 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi sottoscritta dalla societa' Scommettendo S.r.l. (gia' AN.DO. di Nigro Donato & C. s.n.c.), nei locali siti in via Calabria n. 30, Ceglie Messapica (BR);
Visto l'art. 17, comma 2, lettera c) della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese «nel caso di violazioni delle norme vigenti che disciplinano la scommesse a quota fissa ivi compreso il mancato rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta delle scommesse telematiche»;
Visto che a seguito di attivita' di indagine espletata in data 29 settembre 2009 da parte della Guardia di Finanza - Compagnia pronto impiego Brindisi, in data 30 ottobre 2009 da parte l'Arma dei carabinieri - Compagnia di Nocera, in data 3 novembre 2009 da parte della Guardia di finanza - Tenenza di Molfetta, e' stato riscontrato un utilizzo non conforme ai vigenti dettami normativi del conto di gioco a distanza da parte dei punti di commercializzazione facenti capo a codesto concessionario;
Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 6009/2009 con la quale e' stata confermata la disattivazione del collegamento con il Totalizzatore nazionale della raccolta a distanza per la concessione n. 3224;
Vista la nota prot. n. 4852/giochi/Sco del 10/02/2010 con la quale sono stati contestati comportamenti irregolari tenuti dalla rete dei punti di commercializzazione collegati a codesto concessionario;
Vista la nota del 16 febbraio 2010 inviata dalla societa' Scommettendo S.r.l. in replica alle richieste di memorie esplicative da parte dell'AAMS, con la quale si puntualizza che «negli ultimi mesi, la societa' concessionaria al fine di operare quanto piu' possibile, con trasparenza e legalita' ed evitare cosi' che i titolari dei punti di commercializzazione operino in maniera non conforme alla legge, ha incrementato l'attivita' di controllo e vigilanza su tutto il territorio nazionale»;
Considerato che le memorie presentate dal concessionario fanno riferimento a generiche enunciazioni non suffragate da un concreto e particolareggiato piano operativo di controllo e vigilanza sull'operato dei punti di commercializzazione affiliati al concessionario medesimo;
Considerato che con la citata nota del 10 febbraio 2010 e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera c);
Considerato che, essendo venute meno le esigenze cautelari connesse alla verifica delle fattispecie oggetto delle irregolarita' contestate, con nota prot. n. 2010/13469/giochi/SCO del 19/04/2010 e' stato riattivato il collegamento con il Totalizzatore nazionale per la raccolta a distanza;
Vista la decisione n. 2841/2010 con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto, tra l'altro, ad AAMS un vincolo istituzionale teso al rispetto delle finalita' di cura concreta degli interessi e fini pubblici, e il potere di perseguire un interesse pubblico primario consistente nella lotta alle forme illegali di gioco;
Ritenuto che le inadempienze relative all'operato dei suddetti punti di commercializzazione si sono verificate in modo reiterato e che, conseguentemente, la mancata vigilanza da parte della Scommetttendo s.r.l. assume connotati di particolare gravita';

Dispone

per i motivi indicati in premessa, la decadenza della Convenzione di concessione n. 3224 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la societa' Scommettendo S.r.l., con sede legale in via Verga, 3 - San Michele Salentino (BR), operante nel comune di Ceglie Messapica (BR), con immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 24 maggio 2010

Il direttore: Tagliaferri
 
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