Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 maggio 2010
Riconoscimento, al prof. Matteo Tamburini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni in combinato disposto con l'art. 16 del decreto, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese non appartenente all'Unione europea dal prof. Matteo Tamburini;
Visto il titolo accademico di II livello, «Master of Science - Mathematics» rilasciato il 12 giugno 2009 dalla «Western Washington University» di Bellingham, Stato di Washington, (USA);
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Rilevato che l'interessato, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, e' esonerato dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto di madrelingua italiano con una formazione primaria e secondaria conseguita in Italia;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine;
Rilevato altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post - secondari; per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al gia' citato decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007 e degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;
Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessato e l'ulteriore attivita' formativa ne integrano e completano la formazione;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del gia' piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto:
diploma di istruzione post secondario: «Bachelor of Science - Mathematics» (con indirizzo in Matematica) rilasciato da «The University of Washington» l'11 giugno 2004;
titolo di abilitazione all'insegnamento:
«For successful completion of the Alternate Route Teacher Program» rilasciato il 1° giugno 2005 dalla Seton Hall University - Regional Training Center;
«Standard Certificate in: Teacher of Mathematics» emesso nel settembre del 2005 dal Department of Educacion State Board of Examiners dello Stato del New Jersey, posseduto dal cittadino italiano Matteo Tamburini nato a Firenze il 27 agosto 1980, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
47/A - Matematica;
48/A - Matematica applicata.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: Dutto
 
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