Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 maggio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Cara Calil Ana Elisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Cara Calil Ana Elisa, nata a Taubate' (Brasile) il 19 dicembre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Engenheira», rilasciato dal «Conselho regional de Engenharia, Arquitectura e Agronomia - CREA» di San Paolo (Brasile), presso cui e' iscritta dal luglio 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Engenheira» presso la «Universidade Mackenzie» di San Paolo nel marzo 1989;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;
Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - Sezione A settore civile ambientale, per cui e' necessario applicare misure compensative;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Cara Calil Ana Elisa, nata a Taubate' (Brasile) il 19 dicembre 1974, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: 1) Tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, 2) Impianti tecnici nell'edilizia e territorio.
Roma, 11 maggio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 
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