Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 aprile 2010
Rideterminazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Parma e Trapani.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, che prevede, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone, negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari ed e' stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi;
Visto il decreto interministeriale n. 140 T del 14 novembre 2000, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000;
Visto il comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il comma 2, dell'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto quanto segue «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;
Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei conti il 10 settembre dello stesso anno con la quale, in attuazione dell'art. 11-nonies, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;
Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonche' dell'art. 11-undecies, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;
Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 economia e finanze, foglio n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;
Visto il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima;
Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette «Linee guida», registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009;
Considerato che per la piena attuazione dei contenuti delle predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4 del Codice della navigazione, la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC ed il gestore aeroportuale;
Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, che ha stabilito che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»;
Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2008, n. 79, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 62, di aggiornamento dei diritti aeroportuali;
Visto altresi', il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ed in particolare, l'art. 28 - Diritti aeroportuali - che modifica il predetto art. 21-bis della legge n. 31/2008, prorogando al 31 dicembre 2009 il termine per «l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato».
Vista la nota n. 2899 della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo del 4 giugno 2009, con la quale veniva richiesto all'ENAC di predisporre un'istruttoria che determini i livelli dei corrispettivi aeroportuali aggiornati all'inflazione programmata 2009, sulla base di quanto disposto dall'art. 21-bis della legge n. 31/2008, come modificato dall'art. 28 del citato decreto-legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009;
Vista l'istruttoria effettuata dall'ENAC e trasmessa con nota n. 53386/DIRGEN/EAN del 10 agosto 2009;
Vista la nota n. 60806/DIRGEN/CEC del 9 settembre 2009 e relativi allegati, con la quale l'Ente ha corrisposto alla richiesta di approfondimenti istruttori avanzata dalla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo con foglio prot. 025 del 31 agosto 2009;
Vista la comunicazione integrativa prot. 63157 datata 16 settembre 2009, con la quale l'ENAC ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'aggiornamento dei diritti aeroportuali di che trattasi;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 269, di aggiornamento dei diritti aeroportuali;
Vista la nota n. 0017206/DIRGEN/CEC del 10 marzo 2010, con la quale l'ENAC ha trasmesso un'istruttoria che modifica, quelle precedentemente inviate, limitatamente agli aeroporti di Parma e Trapani, in quanto le societa' di gestione dei due aeroporti, rispettivamente SO.GE.A.P. S.p.a. e AIRGEST S.p.a. hanno trasmesso nuovi dati di traffico;

Decreta:

Art. 1

La misura dei diritti aeroportuali, come determinata dal decreto ministeriale 8 ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 269, viene rideterminata per gli aeroporti di Parma e Trapani sulla base dell'istruttoria fornita dall'ENAC con nota 0017206/DIRGEN/CEC del 10 marzo 2010, per tener conto dei nuovi dati di traffico forniti.
 
Art. 2

La nuova misura dei diritti aeroportuali per gli aeroporti indicati nell'art. 1 viene determinata nei valori riportati in allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Il presente decreto e' sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entrera' in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro: Matteoli
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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