Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 aprile 2010
Istruzione, addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft).


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la convenzione internazionale IMO STCW del 1978 sulle norme relative agli standard di addestramento certificazione e tenuta della guardia (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), nella sua versione aggiornata, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739;
Visto il codice STCW'95 sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella sua versione aggiornata;
Vista la risoluzione IMO MSC 36(63) «Codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci HSC (High Speed Craft)» adottata il 20 maggio 1994 e resa esecutiva dal capitolo X della convenzione Solas;
Vista la risoluzione IMO MSC 97(73) del 5 dicembre 2000 «Codice internazionale per la sicurezza delle unita' veloci» - Codice HSC 2000 (International Code for Safety of High Speed Craft 2000);
Visto il regolamento n. 336/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 sull'attuazione nella comunita' del «Codice internazionale di gestione della sicurezza» che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1997: «Istruzione e addestramento personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo ro-ro»;
Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001: «Requisiti dell'addestramento speciale per il personale marittimo destinato all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su navi passeggeri diverse dal tipo ro-ro»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52, che ha modificato il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite viaggi nazionali»;
Visto il decreto 19 settembre 2005 n.750: «Individuazione dei tratti di mare in cui le navi ro-ro passeggeri effettuano servizi di linea e corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda»;
Vista la risoluzione A.741(18) «Codice internazionale per la gestione e la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento» adottata il 4 novembre 1993 e resa esecutiva dal capitolo IX della convenzione Solas;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2009, n. 567: «Individuazione e disciplina degli uffici di livello dirigenziale non generale del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto»;
Vista la nota n. 53710-P, in data 13 ottobre 2009, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina la certificazione di abilitazione, per comandante ed ufficiali, e l'istruzione e l'addestramento, per membri dell'equipaggio assegnati a specifici compiti e responsabilita', destinati ad imbarcare sulle unita' veloci del tipo HSC (High Speed Craft).
 
Art. 2
Requisiti di abilitazione per comandanti ed ufficiali

Per conseguire il certificato di abilitazione a svolgere servizio sulle unita' veloci, in qualita' di comandante o di ufficiale, occorrono i seguenti requisiti:
aver effettuato il periodo di addestramento operativo di cui al successivo art. 3;
aver superato un esame teorico-pratico.
 
Art. 3
Requisiti di addestramento per comandanti ed ufficiali

I requisiti di addestramento per comandante ed ufficiali sono i seguenti:
a) aver effettuato l'addestramento previsto dalla regola V/2, sezione A-V/2, o della regola V/3, sezione A-V/3, della convenzione STCW78/95 nella sua versione aggiornata;
b) aver effettuato, negli ultimi cinque anni precedenti l'istanza d'esame, un periodo di navigazione di almeno 6 mesi su navi passeggeri o su navi ro-ro da passeggeri con la qualifica di ufficiale, di cui almeno 3 mesi da comandante/primo ufficiale di coperta o da direttore di macchina/primo ufficiale di macchina per quei marittimi che devono essere abilitati come comandante o direttore di macchina; per l'abilitazione su HSC impiegati in navigazione internazionale il periodo di 6 mesi di navigazione deve essere effettuato su unita' di stazza lorda non inferiore alle 500 GT in navigazione internazionale;
c) aver effettuato un periodo di addestramento di almeno quaranta ore, di cui trenta in navigazione nazionale, per l'abilitazione in navigazione nazionale, e di almeno sessanta ore, di cui quaranta in navigazione internazionale, per l'abilitazione in navigazione internazionale. Il periodo di addestramento in navigazione deve essere effettuato in turni giornalieri minimi di 4 ore e comunque non superiori alle 8 ore, nelle mansioni inerenti la qualifica per la quale si intende ottenere il certificato di abilitazione, a bordo della stessa unita' veloce sulla quale si e' destinati a imbarcare, o su unita' gemelle che operano nella stessa area per la quale si intende ottenere il certificato di abilitazione. I marittimi, al fine di effettuare l'addestramento operativo imbarcheranno in soprannumero.
Il periodo di addestramento non in navigazione puo' essere sostituito dall'addestramento al simulatore di manovra.
Il periodo di addestramento di cui alla precedente lettera c) e' svolto, sotto la supervisione del comandante dell'unita', entro 12 mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza d'esame e debitamente certificato con apposita annotazione sul Giornale nautico - Parte II.
Il numero dei marittimi che partecipano all'addestramento sopra descritto non puo' essere superiore alle 10 unita' per nave per singolo periodo di addestramento.
 
Art. 4
Istanza per esame teorico/pratico

L'armatore presenta, ad una delle capitanerie di porto nella cui giurisdizione ricadono i porti di approdo dell'unita', ovvero, in caso di approdi allocati all'estero, alla capitaneria di porto di iscrizione della stessa, una istanza in carta semplice diretta a richiedere l'effettuazione dell'esame, completa dei dati identificativi della nave (tipo, modello, categoria, nome, GT, ecc.) e dell' itinerario d'impiego della stessa, corredata dall'elenco dei marittimi da ammettere all'esame, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti sopra indicati. A tal fine la copia dell'estratto del Giornale nautico - Parte II, vistata dalla capitaneria di porto, deve riportare tutte le informazioni necessarie a verificare l'avvenuta effettuazione del periodo di addestramento richiesto.
All'istanza e', inoltre, allegata copia dei manuali tecnici, previsti dal capitolo 18.2 del codice HSC, redatti in lingua italiana, nonche' i rapporti FMEA ed il Manuale del Safety Management (IMS Code), relativi all'unita' a bordo della quale verra' effettuata la prova stessa.
 
Art. 5
Commissione d'esame

Sia per le navi impegnate in navigazione nazionale che per quelle in navigazione internazionale, i candidati ammessi agli esami sono sottoposti ad una prova teorico-pratica in lingua italiana sulle conoscenze di cui al successivo art. 6 e ad una prova pratica in navigazione, alla presenza di una commissione nominata dal Capo del Compartimento marittimo al quale e' stata presentata l'istanza.
La commissione d'esame e' cosi' composta:
1. Capo del compartimento o suo delegato di grado non inferiore a C.C. (CP): presidente;
2. Comandante su navi pari o superiore a 3000 GT ovvero tra 500 e 3000 GT in possesso di certificazione HSC in corso di validita': membro;
3. Funzionario dell'organismo riconosciuto: membro;
4. Ufficiale abilitato P.S.C.: membro;
5. Sottufficiale Np: segretario.
 
Art. 6
Prova teorico-pratica per ottenere il certificato
di abilitazione per le unita' veloci

L'esame per ottenere il certificato di abilitazione per le unita' veloci consiste in una prova teorico-pratica durante la quale l'interessato dovra' dimostrare la conoscenza e la padronanza d'uso delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza di bordo.
La prova verte sui seguenti punti:
1. conoscenza dei sistemi di propulsione e comando di bordo, comprese le apparecchiature di comunicazione e di navigazione, gli organi di governo, i componenti elettrici, idraulici e pneumatici e le pompe di sentina ed incendio;
2. configurazione di avaria per i sistemi di comando, governo e propulsione e corretta reazione a tali avarie;
3. caratteristiche di maneggevolezza del mezzo e condizioni critiche operative;
4. procedure di comunicazione e navigazione dal ponte;
5. stabilita' allo stato integro ed in allagamento e sopravvivenza dell'unita' in avaria;
6. ubicazione ed uso dei mezzi di salvataggio a bordo, comprese le dotazioni;
7. ubicazione ed uso dei mezzi di sfuggita dell'unita' ed evacuazione dei passeggeri;
8. ubicazione ed uso dei dispositivi e degli impianti di protezione ed estinzione d'incendio in caso di incendio a bordo;
9. ubicazione ed uso dei dispositivi e dei sistemi di controllo avarie compresa la manovra delle porte stagne e delle pompe di sentina;
10. sistemi di stivaggio e rizzaggio e del carico e degli autoveicoli - precauzioni di sicurezza;
11. metodi di controllo e di comunicazione con i passeggeri in emergenza;
12. ubicazione ed uso di tutti gli altri elementi elencati nel manuale di istruzione;
13. condotta dell'unita';
14. operazioni di manovra.
La prova e' commisurata alle mansioni operative svolte a bordo dal personale da certificare, al particolare tipo e modello di unita' veloce considerata ed all'itinerario di impiego della stessa.
Per le unita' veloci HSC impiegate in viaggi nazionali, l'itinerario d'impiego e' costituito dall'area o zona di mare all'interno della quale le unita' veloci andranno ad operare. Nell'ambito dei viaggi nazionali vengono individuati i sotto elencati «itinerari d'impiego»:
ITINERARIO ALFA: Mar Ligure, Mar di Corsica, Tirreno Settentrionale, Tirreno Centrale, Tirreno Meridionale e Canale di Sardegna;
ITINERARIO BRAVO: Canale di Sicilia, Ionio Meridionale;
ITINERARIO CHARLIE: Ionio Settentrionale, Adriatico Meridionale, Adriatico Centrale, Adriatico Settentrionale.
Per le unita' impiegate in viaggi internazionali, l'itinerario di impiego e' costituito dalla specifica tratta in cui le stesse andranno ad operare.
 
Art. 7
Rilascio dei certificati

Il presidente della commissione d'esame rilascia al marittimo, che ha sostenuto l'esame con esito positivo, una certificazione provvisoria, conforme all'allegato A del presente decreto, che, entro tre mesi dalla data di rilascio, e' sostituita dal certificato definitivo di abilitazione, conforme all'allegato B, rilasciato dal Compartimento d'iscrizione del marittimo. Per i marittimi stranieri il certificato definitivo e' rilasciato dalla capitaneria di porto che provvede alla formazione della commissione d'esame.
A tal fine, copia del verbale d'esame e' trasmesso ai Compartimenti marittimi d'iscrizione dei marittimi per il rilascio del certificato definitivo.
Il certificato ha validita' biennale con decorrenza di validita' dal giorno successivo a quello del verbale d'esame.
Il certificato di abilitazione conseguito e' riferito ad una specifica funzione (comandante/direttore di macchina/ufficiale di coperta/ufficiale di macchina), ad un determinato tipo e modello di unita' e ad uno specifico itinerario d'impiego. Pertanto il passaggio da ufficiale a comandante/direttore avviene solo attraverso una nuova abilitazione. Tale predetta abilitazione, sullo stesso tipo e modello, e' conseguita mediante l'espletamento del periodo di addestramento di cui alla lettera c) dell'art. 3 del presente decreto.
Qual'ora l'unita' HSC sia impegnata in itinerari d'impiego diversi, il comandante e gli ufficiali dovranno possedere la certificazione di abilitazione di tutti gli itinerari d'impiego.
Per il personale di macchina impiegato in viaggi nazionali, il certificato di abilitazione rilasciato per un itinerario d'impiego e' esteso anche ad altri itinerari d'impiego, a condizione che il suddetto personale sia impiegato sulla stessa unita' o unita' dello stesso tipo.
 
Art. 8
Rinnovo dei certificati

Il certificato e' rinnovato a coloro che abbiano effettuato, nel biennio di validita' dello stesso, almeno 2 mesi di navigazione, sulla stessa unita', o unita' di uguale tipologia, e sullo stesso itinerario d'impiego.
Non sono consentiti rinnovi automatici nel caso in cui il marittimo abbia effettuato i 2 mesi di navigazione su navi di uguale tipologia ma con differenza dimensionale superiore a 500 GT e/o con impianti propulsivi diversi.
Nel caso di scadenza del certificato in corso di imbarco la validita' dello stesso e' prorogata fino al termine dell'imbarco e comunque non oltre tre mesi.
 
Art. 9
Istruzione ed addestramento per i membri
dell'equipaggio, esclusi gli ufficiali

Tutti membri dell'equipaggio, esclusi gli ufficiali, prima di essere assegnati ad un qualsiasi servizio a bordo:
a) ricevono le istruzioni e l'addestramento di cui ai punti da 6 a 12 dell' art. 6 del presente decreto;
b) qualora incaricati nella muster list ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza, completano l'addestramento di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW (all. C) o di cui alla sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW (all. C1);
c) qualora incaricati di specifici compiti e responsabilita', completano l'addestramento alla familiarizzazione di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW (all. D) o di cui alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW (all. D1);
d) qualora impiegati a fornire assistenza ai passeggeri nei locali agli stessi destinati, completano l'addestramento di sicurezza di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del codice STCW (all. E) o di cui alla sezione A-V/3, paragrafo 3 del codice STCW (all. E1);
e) qualora assegnati in compiti di imbarco/sbarco passeggeri, imbarco/sbarco o messa in sicurezza del carico o alla chiusura dei portelloni, completano l'addestramento di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 4 del codice STCW (all. F) o di cui alla sezione A-V/3, paragrafo 4 del codice STCW (all. F1);
f) qualora designati quali responsabili della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza, completano l'addestramento di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 5 del codice STCW (all. G) o di cui alla sezione A-V/3, paragrafo 5 del codice STCW (all. G1).
Il comando di bordo, tramite un proprio ufficiale qualificato, designato dallo stesso, provvede all'addestramento sopracitato, che dovra' risultare da apposita annotazione sul giornale nautico parte II.
L'addestramento di cui alla lettera a) e' di durata non inferiore alle 12 ore, mentre per le rimanenti tipologie non e' inferiore alle due ore.
Il comando di bordo, al termine dell'addestramento di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), a coloro che saranno ritenuti idonei, rilascia un attestato conforme al modello in allegato H. Detto attestato ha validita' quinquennale ed e' rinnovato, a cura del comando di bordo, a seguito di un nuovo addestramento.
Il personale marittimo in possesso degli attestati di addestramento in corso di validita', rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 1997 ovvero del D.D. 7 agosto 2001, e' esentato dall'addestramento di cui alle lettere b), c), d), e) ed f).
 
Art. 10
Unita' di nuova costruzione o acquistate all'estero

Per le unita' di nuova costruzione, per le unita' acquistate all'estero, per quelle noleggiate a scafo nudo (bare-boat) e per quelle unita' per le quali non sono disponibili marittimi certificati, le stesse potranno essere armate con un comandante e un direttore di macchina in possesso di certificato di abilitazione in corso di validita', al fine di consentire ai suddetti marittimi di apprendere in auto-addestramento (trenta ore, di cui venti in navigazione con unita' non commercialmente operativa), le conoscenze previste dall'art. 6 e sostenere, quindi, la prova d'esame per conseguire il relativo certificato di abilitazione.
 
Art. 11
Abrogazione di norme

La circolare n. 16, serie XIII, titolo Gente di Mare, prot. 17499 del 5 novembre 2007, dell'allora Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, e' abrogata.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2010

Il comandante generale: Pollastrini
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato H
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone