Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»
DECRETO RETTORALE 28 aprile 2010
Modificazioni allo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1993, con cui e' stato emanato lo statuto generale d'Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;
Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 2 marzo 2010, con cui e' stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti una modifica all'art. 38, comma 4 dello statuto di cui sopra;
Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 30 marzo 2010, con cui e' stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti una modifica all'art. 18, comma 1 dello statuto di cui sopra;
Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 1627 e n. 1634 del 22 aprile 2010, da cui risulta che le modifiche citate sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimita';
Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si e' detto;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna:
Art. 1

Il comma 1 dell'art. 18 (Consiglio di facolta'), e' cosi' riformulato:
«Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', dai ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della facolta', da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione al numero degli iscritti, e comunque non inferiore al numero dei corsi di laurea e non superiore ad un quarto dei professori di ruolo quando questi siano piu' di venti. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale, qualora non intervengano all'adunanza».
 
Art. 2

Al comma 4 dell'art. 38 (Consiglio studentesco), le parole «dura in carica 2 anni» sono sostituite con le parole «dura in carica tre anni».
 
Art. 3

Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bologna, 28 aprile 2010

Il rettore: Dionigi
 
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