Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2010
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3870).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010 e n. 3859 del 12 marzo 2010;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;
Viste le richieste dell'Ufficio del commissario delegato per la ricostruzione del 25 e del 31 marzo 2010;
Vista la richiesta del Ministero dei beni e delle attivita' culturali del 15 aprile 2010;
Considerata la necessita' di incentivare il rientro della popolazione nelle abitazioni classificate con esito A, nonche' di integrare la normativa emergenziale vigente disciplinante la ricostruzione degli edifici, al fine di consentirne l'applicazione anche nei centri storici;
Ritenuto che occorre prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici privati con esito di danno E, anche ricompresi in aggregati strutturali, in ragione del perdurare delle difficolta' emerse in fase di predisposizione dei relativi progetti costruttivi;
Considerato che e' necessario ottimizzare l'allocazione delle limitate risorse pubbliche finalizzate all'assistenza alla popolazione colpita dagli eventi in rassegna, anche favorendo prioritariamente i nuclei familiari che non hanno la disponibilita' di unita' immobiliari agibili;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. All'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora l'intervento di miglioramento sismico consegua un livello di sicurezza superiore all'80% dell'adeguamento sismico, il costo dell'intervento ammesso a contributo e' valutato con riferimento ad un progetto, basato sulle stesse tipologie d'intervento, che consegua al massimo l'80%, oppure, in maniera semplificata, applicando criteri di proporzionalita', ossia moltiplicando il costo dell'intervento per 80% diviso la percentuale di sicurezza conseguita.».
2. All'art. 1, comma 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, dopo le parole «dell'edificio originario» sono inserite le parole «, salvo autorizzazione del comune, concessa compatibilmente con le vigenti norme, fermo restando che il contributo massimo ammissibile e' riferito al ripristino della situazione originaria medesima,».
3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, modificato da ultimo ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3845 del 29 gennaio 2010, le seguenti parole: «6 aprile 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
4. All'art. 2, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2009, n. 3790, dopo le parole: «dell'edificio originario,» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero il rispetto del progetto di variante approvato dal comune».
 
Art. 2

1. All'art. 7, comma 3-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le parole «28 febbraio 2010, il comune dell'Aquila entro il 31 marzo 2010,» sono sostituite con le parole «30 settembre 2010».
2. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente comma:
«18-bis. Nei casi in cui uno o piu' aggregati edilizi risultino ricompresi in un piano di ricostruzione, predisposto ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, quanto previsto dai commi da 3 a 18 si applica compatibilmente con le modalita' di attuazione del piano di ricostruzione medesimo.».
 
Art. 3

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari degli edifici ubicati nelle zone rosse dei centri storici non facenti parte di aggregati strutturali, e per tener conto dell'ulteriore deterioramento che puo' essersi determinato a causa della loro inaccessibilita', nonche' per i maggiori costi di intervento connessi all'ubicazione degli immobili, all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, alla fine del primo periodo e' aggiunto il seguente: «Se tali unita' abitative insistono in singolo edificio con esito A gia' ricompreso in zona rossa, il contributo per la riparazione dei danni di lieve entita' e' concesso fino all'importo massimo di euro 20.000,00, cui puo' essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni dell'edificio, fermo restando il limite di spesa di cui al successivo comma 10».
2. Per l'accesso al contributo di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, la comunicazione di inizio attivita' e' presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza o dalla data di notifica dell'esito di agibilita' dell'edificio effettuata dal comune, se successiva.
 
Art. 4

1. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' economiche e sociali di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i piani di recupero e di riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna S.p.a., ovvero da societa' controllata e da essa indicata, sono approvati dai comuni compatibilmente con le modalita' di attuazione del piano di ricostruzione e conformemente alle linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio, predisposti rispettivamente ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis e dell'art. 2, comma 12-bis, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.
 
Art. 5

1. Le risorse giacenti sulla contabilita' speciale intestata al presidente della regione Abruzzo, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, sono trasferite, per la quota parte destinata alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma del 6 aprile 2009, su una contabilita' speciale appositamente istituita ed intestata al commissario delegato per la ricostruzione - presidente della regione Abruzzo.
2. Sul citato conto di contabilita' speciale confluiscono altresi' tutte le ulteriori risorse finanziarie destinate alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma del 6 aprile 2009.
 
Art. 6

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi erogati da Formez, Centro di formazione studi, societa' in house del Dipartimento della funzione pubblica, a favore delle strutture operanti per la prosecuzione e chiusura delle attivita' emergenziali, il commissario delegato per la ricostruzione e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con la stessa Formez, per un periodo di sei mesi e nel limite di euro 600.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 7

1. In considerazione del protrarsi delle esigenze di mobilita' della popolazione colpita dagli eventi sismici del 6 aprile 2010 ed attualmente alloggiata sulla costa, il termine per l'esenzione dal pedaggio autostradale di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, e' prorogato fino al 30 giugno 2010.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 960.000, si provvede a valere sui fondi di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.
 
Art. 8

1. Al fine di consentire un costante ed efficace controllo della legittima utilizzazione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP da parte dei nuclei familiari assegnatari nel comune di L'Aquila, il personale del Corpo di polizia municipale del capoluogo e' autorizzato allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno o festivo, fino ad un massimo mensile pro capite di 50 ore e complessivo di 350 ore, sino al 31 dicembre 2010, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa anche contrattuale. L'erogazione del relativo corrispettivo e' effettuata solo a fronte di prestazioni effettivamente rese e documentate. All'onere complessivo, previsto in euro 55.000,00 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 9

1. Il beneficio della sistemazione alberghiera o delle soluzioni alloggiative equivalenti ed il contributo per la autonoma sistemazione vengono conservati o ulteriormente riconosciuti a condizione che i soggetti interessati attestino, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, l'indisponibilita' di idonee unita' abitative, di proprieta' anche dei componenti del nucleo familiare, nell'ambito del territorio della provincia di attuale dimora temporanea, oppure, limitatamente al comune di L'Aquila, nell'ambito del territorio dei comuni dell'ambito di mobilita'. Le unita' abitative con contratto di locazione registrato alla data della presente ordinanza sono considerate non disponibili. Per la verifica della idoneita' dell'unita' abitativa si tiene conto dei requisiti specificati nell'art. 1, comma 5, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009; il comune di L'Aquila si avvale altresi' delle risultanze dei colloqui di verifica per l'accertamento dei requisiti per l'assegnazione di un alloggio del progetto CASE.
2. Le autocertificazioni di cui al comma 1, di tutti i nuclei interessati, devono pervenire al comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.
3. Situazioni di particolare gravita', anche di carattere sanitario, possono essere singolarmente valutate dal vice commissario vicario, sindaco del comune di L'Aquila di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.
4. Nei confronti dei nuclei familiari con disponibilita' di altre unita' abitative idonee ai sensi del comma 1, il beneficio della sistemazione alberghiera cessa il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine indicato nel comma 2; analogamente si procede anche nei confronti dei nuclei familiari che omettono di presentare la autocertificazione di cui al medesimo comma 1, fatto salvo il successivo ripristino, in caso di comprovata sussistenza dei requisiti.
5. Nei confronti dei nuclei familiari con disponibilita' di altre unita' abitative idonee ai sensi del comma 1, ovvero che non abbiano presentato nei termini di cui al comma 2 l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti per continuare a percepire il contributo per la autonoma sistemazione, il medesimo contributo cessa alla data del 31 agosto 2010.
 
Art. 10

1. Al fine di poter disporre degli strumenti di intervento previsti dalla legge n. 328 del 2000 in favore dei nuclei familiari in condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito e difficolta' sociali, il sindaco del comune di L'Aquila e' autorizzato a stipulare specifici contratti di locazione per acquisire la disponibilita' di alloggi del Fondo immobiliare di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, entro il tetto di spesa annuo di euro 250.000 e per la durata di tre anni. Per la utilizzazione degli alloggi, il sindaco di L'Aquila definisce preventivamente i relativi criteri con pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 328 del 2000.
2. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte con le risorse previste dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
 
Art. 11

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1º maggio 2009, sono eliminate le seguenti parole: «e per il recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, comprese le attivita' progettuali propedeutiche ai lavori di recupero».
2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo la parola «contabili» sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' attinenti ai beni culturali».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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