Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 31 marzo 2010
Modifica dei PP.D.G. 23 novembre 2007 e 9 giugno 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione non riconosciuta «PRO CONCILIA - Professionisti per la Conciliazione».


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Visti i PP.DG. 23 novembre 2007 e 9 giugno 2009 d'iscrizione al n. 19 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «PRO CONCILIA - Professionisti per la Conciliazione», con sede legale in Genova, via Domenico Fiasella n. 3/10, Codice fiscale e P. IVA n. 01695880995;
Vista l'istanza del 18 gennaio 2010, prot. m. dg DAG 25 gennaio 2010 n. 10991.E con la quale il dott. Luigi Sardano, nato a Genova il 16 aprile 1935, in qualita' di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «PRO CONCILIA - Professionisti per la Conciliazione», ha chiesto l'inserimento di due ulteriori conciliatori (uno in via esclusiva e uno in via non esclusiva);
Considerato che ai sensi dell'art.1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;
che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio del 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliatore per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;
che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:
dott. Dimundo Antonino, nato a Limbadi (Vibo-Valentia) il 27 febbraio 1934,
avv. Sardano Stefania, nata a Genova il 7 giugno 1966;

Dispone
la modifica dei PP.DG. 23 novembre 2007 e 9 giugno 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «PRO CONCILIA - Professionisti per la Conciliazione», con sede legale in Genova, via Domenico Fiasella n. 3/10, codice fiscale e P. IVA n. 01695880995, limitatamente all'elenco dei conciliatori.
Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di due ulteriori unita': dott. Dimundo Antonino, nato a Limbadi (Vibo-Valentia) il 27 febbraio 1934 e avv. Sardano Stefania, nata a Genova il 7 giugno 1966.
Resta ferma l'iscrizione al n. 19 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.
L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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