Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2010, n. 58
Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo, e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE);
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili del fuoco;
b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8;
f) alle munizioni, ai proiettili e alle cariche propulsive, nonche' alle munizioni a salve utilizzate in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell'Unione europea, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente destinati all'esportazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego illecito di articoli pirotecnici.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 giugno 2007, n. L 154.
- Gli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 luglio 2009, n.
88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14
luglio 2009 S.O. n. 110/L, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Art. 29 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici). - 1. Nella predisposizione del
decreto legislativo per l'attuazione della direttiva
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici, il Governo e' tenuto a seguire, oltre
ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di
trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le
domande ed i procedimenti per l'accertamento della
conformita' degli articoli pirotecnici ai requisiti di
sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure
per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad
organismi diversi;
b) armonizzare le norme di recepimento con le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi
gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei
depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei
prodotti esplodenti;
c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento
ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi quelli
pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti
dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie,
prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti
scaduti;
d) prevedere la procedura di etichettatura degli
artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera
commerciale ed anche mediante l'adozione di codici
alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei
prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore
tracciabilita' amministrativa degli stessi ed il rispetto
dei principi in materia di tutela della salute ed
incolumita' pubblica;
e) prevedere specifiche licenze e modalita' di
etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini
di ricerca, sviluppo e prova;
f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle
esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione
incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici
pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti
persone comunque ritenute pericolose;
g) determinare le attribuzioni e la composizione del
comitato competente al controllo delle attivita' degli
organismi notificati responsabili delle verifiche di
conformita', assicurandone l'alta competenza e
l'indipendenza dei componenti;
h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni
della legislazione nazionale di attuazione della direttiva
2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura
penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni
e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla
legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali
vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della
sicurezza pubblica, dell'incolumita' delle persone e della
protezione ambientale.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche
competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del
comitato di cui al comma 1, lettera g), non e' corrisposto
alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.».
- Il decreto legislativo 2 gennaio 1977, n. 7 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e' pubblicato
nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n.
149.
- La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
13 gennaio 2004, n. L 7. Entrata in vigore il 2 febbraio
2004.
- La direttiva 2002/75/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
23 settembre 2002, n. L 254. Entrata in vigore il 23
settembre 2002.
- Il regolamento (CE) 1272/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.
- Il regolamento (CE) 765/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- Il regolamento (CE) 1907/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 (Regolamento recante
norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE
relative all'equipaggiamento marittimo), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, S.O.
- La direttiva 2009/48/CE direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli
(Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicata nella
G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 170.
- Per il decreto legislativo 2 gennaio 1977, n. 7 si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8
(Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa
all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
febbraio 2010, n. 33.
- L'art. 53 del testo unico del regio decreto n.
773/1931 cosi' recita:
«Art. 53 (art. 52 testo unico 1926). - E' vietato
fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o
vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o
spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati
riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno,
sentito il parere di una commissione tecnica, nonche'
oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7, privi, in tutto o in parte, dei sistemi per
garantire la completa identificazione e la tracciabilita',
oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente
normativa.
Nel regolamento saranno classificate tutte le materie
esplosive, secondo la loro natura, composizione ed
efficacia esplosiva.
L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha
luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del
Ministro dell'interno.».



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) articolo pirotecnico: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;
c) fuoco d'artificio: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
d) articoli pirotecnici teatrali: articoli pirotecnici destinati ad esclusivo uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
e) articoli pirotecnici per i veicoli: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione del presente decreto, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale;
g) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che, nel corso della propria attivita', compie la prima immissione sul mercato comunitario di un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;
h) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel corso della propria attivita', mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
i) norma armonizzata: una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate dalla direttiva 98/48/CE e la conformita' alla quale non e' obbligatoria;
l) persona con conoscenze specialistiche: una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi l'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo 3;
m) QEN - quantita' equivalente netta: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformita' rilasciato da un organismo notificato.



Note all'art. 2:
- La direttiva n. 98/48/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
5 agosto 1998, n. L 217.



 
Art. 3
Classificazione

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalita' e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosita'. Gli organismi notificati di cui all'articolo 7 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 6.
2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:
a) fuochi d'artificio:
1) categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosita' trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
2) categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosita' e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
3) categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosita' non e' nocivo per la salute umana;
4) categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosita' non e' nocivo per la salute umana;
b) articoli pirotecnici teatrali:
1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici:
1) categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.
 
Art. 4
Autorizzazione delle persone
con conoscenze specialistiche

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalita' del loro uso, nonche' quelle relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo.



Note all'art. 4:
- L'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
cosi' recita:
«Art. 101. - Chi chiede la licenza per fabbricare o
accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato
di idoneita' rilasciato dal prefetto su conforme parere
della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori
del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e
l'altro in medicina.
L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento
pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella
preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della
fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.
Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di
questo articolo il certificato di idoneita' rilasciato da
un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro
militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di
artificieri.
Ai componenti della commissione e' corrisposto, a
carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di
presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad
ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare
a favore dell'erario, presso la competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000».
- L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica
del 19 marzo 1956, n. 302 cosi' recita:
«Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le
operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e
caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose;
devono essere effettuate esclusivamente da personale
munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere
favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli
esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso
dei requisiti soggettivi di idoneita' da parte del
richiedente all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, e'
integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato
in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il
possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
funzionalita' degli arti);
b) della capacita' intellettuale e della cultura
generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di
legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da
mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla
Prefettura competente, una domanda in carta libera
specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del
richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di
lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati
delle mansioni indicate nel primo comma del presente
articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni,
possono ottenere la licenza senza esame.».



 
Art. 5
Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, ne' messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di eta':
a) fuochi d'artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
b) fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita';
c) fuochi d'artificio della categoria 3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;
d) fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone non autorizzate ai sensi dell'articolo 4.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumita' pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonche' articoli pirotecnici del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.
4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 3 e con una massa attiva complessiva fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.
5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 4, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.



Note all'art. 5:
- Il primo comma dell'art. 55 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 cosi' recita:
«Art. 55 (art. 54 testo unico 1926). - Gli esercenti
fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi
specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni
giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle
persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I
rivenditori di materie esplodenti devono altresi'
comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente
per territorio le generalita' delle persone e delle ditte
che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i
contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli
esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi
all'acquisto esibiti dagli interessati.».



 
Art. 6
Marcatura CE

1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera g), e' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato II.
3. Le procedure di valutazione di conformita' degli articoli pirotecnici sono:
a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalita' indicate nell'allegato II, modulo B), nonche' la valutazione della conformita' al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate ai moduli C), D) e E) dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di categoria 4, tra quelle indicate ai moduli C), D), E) ed H) dell'allegato II;
b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalita' indicate nell'allegato II, modulo G).
4. E' fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marcature di conformita' e siano accompagnati dai documenti richiesti. La presente disposizione non si applica ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
 
Art. 7
Organismi notificati

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri gli organismi, di seguito denominati: «organismi notificati», autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' stato autorizzato, nonche' il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «CE del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli B), C), D), E) ed F). La relativa istanza e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.



Note all'art. 7:
- L'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
cosi' recita:
« Art. 47 (art. 46 testo unico 1926). - Senza licenza
del Prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito,
vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro
esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo
precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti
affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o
fabbricazione di prodotti esplodenti.
E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere
in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a
base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».
- Il quarto comma dell'art. 98 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, cosi' recita:
«Non e' richiesta la licenza per la minuta vendita di
esplosivi di cui all'art. 47 della legge ed al capitolo VI
dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e
la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e
gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di
manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al
quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della
categoria 5), gruppo E, purche' contenuti nelle loro
confezioni originali.».



 
Art. 8
Vigilanza sugli organismi notificati

1. Il Ministero dell'interno si avvale del comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, per vigilare sull'attivita' degli organismi notificati.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, e' presieduto da un prefetto ed e' composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia.»;
b) al comma 3 le parole: «durano in carica cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni».
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le conseguenti modificazioni al decreto adottato in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
4. Ai componenti del comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, come modificato dal
presente decreto:
« Art. 4. - 1. Il Ministero dell'interno si avvale di
un comitato tecnico per vigilare sull'attivita' degli
organismi notificati.
2. Il comitato, istituito presso il Ministero
dell'interno, e' presieduto da un Prefetto ed e' composto
da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui
uno del Dipartimento della Pubblica sicurezza ed uno del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero
della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello
sviluppo economico e da tre esperti in materia di
esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I
componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono
designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari
o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente
superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di
seconda fascia.
3. Il presidente e i componenti del comitato sono
nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati non piu' di
una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato un
supplente. Le modalita' di convocazione e di funzionamento
del comitato sono stabilite con il regolamento di
esecuzione di cui all'art. 14.
4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per
ciascuna procedura di valutazione della conformita', il
comitato puo' richiedere ad ogni organismo notificato copia
della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed
ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.
5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo
notificato non soddisfa piu' i requisiti richiesti o
nell'accertare gravi irregolarita' nello svolgimento delle
procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi, ne
informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con
proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro
dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo
notificato e puo' disporre, con propria ordinanza, la
sospensione immediata delle procedure di valutazione di
conformita' per le quali l'organismo era stato autorizzato.
Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene
data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla
Commissione dell'Unione europea.».
- L'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 cosi'
recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- L'art. 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
7 cosi' recita:
«Art. 14. - 1. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' adottato
il regolamento di esecuzione, recante in particolare
l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle
categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di
classificazione degli esplosivi previsti dalle
raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto
delle merci pericolose.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita'
di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami
necessari all'accertamento, da parte degli organismi
notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di
cui all'allegato II.».



 
Art. 9
Caratteristiche della marcatura CE

1. La marcatura CE di conformita' deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli articoli pirotecnici, o su una piastrina di identificazione fissata su di essi, o sulla confezione, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.
2. Con le stesse modalita' si provvede all'apposizione sugli articoli pirotecnici del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE.
3. E' vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.
5. Il fabbricante oppure, se questi non e' stabilito sul territorio della Comunita', l'importatore, deve conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonche' la documentazione relativa alle valutazioni di conformita' superate, prescritta nell'allegato II.
6. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli articoli pirotecnici in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.
 
Art. 10
Adempimenti procedurali

1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure di valutazione di cui all'allegato II, a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.



Note all'art. 10:
- L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O. cosi' recita:
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza.».



 
Art. 11
Etichettatura degli articoli pirotecnici

1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell'Unione europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunita', il nome del fabbricante, nonche' il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'eta' e le altre condizioni per la vendita stabilite dall'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4, nonche', se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantita' equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. Sull'artifizio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio dello Stato, deve essere altresi' presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza ed atte a consentire la sicurezza dei depositi di prodotti esplodenti, l'indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dall'organismo notificato, nonche' degli estremi della presa d'atto ministeriale che attesta che l'importatore o il distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, ha validamente depositato presso il Ministero dell'interno copia della certificazione «CE del tipo» relativa al prodotto pirotecnico e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva delle caratteristiche costruttive dello stesso ai fini delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 2.
3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
d) categoria 4: «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria T2: «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali articoli pirotecnici e' apposta, a cura del fabbricante o dell'importatore, un'etichetta recante il nome e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore, nonche' la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione e la non conformita' e non disponibilita' alla vendita degli articoli o ai fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo.



Note all'art. 11:
- Per l'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 12
Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunita', il nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Agli utilizzatori professionali e' fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformita' all'allegato al decreto del Ministro della salute in data 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le modalita' dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002.
4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza puo' essere trasmessa su carta o per via elettronica, purche' il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.
5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 e' anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli, integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, solo quando sugli stessi articoli pirotecnici sia chiaramente indicato la loro non conformita' e non disponibilita' a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'allegato A al regio decreto
del 6 maggio 1940, n. 635:

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 13
Identificazione univoca
e sistema informatico di raccolta dati

1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici procedono alla identificazione univoca ove possibile dei singoli articoli pirotecnici e comunque di ogni confezione elementare.
2. Il fabbricante, l'importatore ed il distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, sono tenuti ad utilizzare il sistema informatico di gestione delle procedure previste dal Ministero dell'interno di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici, che consente la loro identificazione univoca e la loro tracciabilita'.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli elementi caratteristici e le modalita' dell'identificazione univoca di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati di cui al comma 2, nonche' la tenuta del registro di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche in modalita' informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni di articoli pirotecnici.
 
Art. 14
Sorveglianza del mercato

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza con il concorso del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno controlla che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato siano sicuri, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, sentito il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, anche avvalendosi della collaborazione, che non puo' essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza sul mercato mediante misure tese a:
a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonche' nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;
b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
c) ritirare dal mercato, a seguito di accertamenti, gli articoli che pur recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformita' CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;
d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.
 
Art. 15
Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 14 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle autorita' competenti cui e' possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumita', di cui all'articolo 16, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 14, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'autorita' competente osservazioni scritte e documenti.
3. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, relative alle fabbriche, ai depositi, al trasporto, agli esercizi di vendita e minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui agli articoli 102, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Il Ministero dell'interno provvede alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' europea. Tale raccolta rimane a disposizione di chiunque ne abbia interesse.



Note all'art. 15:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 2005, n. 235, S.O.



 
Art. 16
Interventi d'urgenza e misure preventive

1. Oltre quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio puo', con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici od imporre particolari prescrizioni per prevenire la produzione, detenzione o l'uso illecito di detto materiale.
2. Il Ministro dell'interno puo', in qualsiasi momento, disporre, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonche' la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o militare, degli articoli pirotecnici che, pur muniti della marcatura CE di conformita' ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino, comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumita' o per l'ambiente.



Note all'art. 16:
- Gli articoli 39 e 40 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, cosi' recitano:
«Art. 39 (art. 38 testo unico 1926). - Il Prefetto ha
facolta' di vietare la detenzione delle armi, munizioni e
materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo
precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.».
«Art. 40 (art. 39 testo unico 1926). - Il Prefetto
puo', per ragioni di ordine pubblico, disporre, in
qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie
esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano
consegnate, per essere custodite in determinati depositi a
cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o dell'autorita'
militare.».



 
Art. 17
Disciplina sanzionatoria

1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente:
«Art. 53. - 1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.».
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.
5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonche' dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso di recidiva, puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:
a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;
c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonche' la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN -- peso netto della massa attiva pirotecnica.
9. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.
10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del mercato, il Ministero dell'interno puo' sempre disporre, con oneri interamente a carico dei produttori, importatori e distributori responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto per la salute e l'incolumita' pubblica, con particolare riguardo per quelle dei minori.
11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro dell'interno puo', altresi', anche in via alternativa, ordinare ai produttori, importatori e distributori di compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei consumatori e dei minori.
 
Art. 18
Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento recante, in particolare, l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto, acquisto, detenzione, impiego, esportazione e importazione degli articoli pirotecnici, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le corrispondenze tra le categorie previste dall'articolo 3 e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973, ai fini della sicurezza dei depositi.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini della cessione e vendita degli articoli pirotecnici.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonche' quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.
7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, continuano ad essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini e' il piu' breve, anche ai fini dello smaltimento.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 7, le autorizzazioni relative agli articoli pirotecnici per i veicoli continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.
9. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, nonche' i provvedimenti dei prodotti riconosciuti ma non classificati, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
 
Art. 19
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 20
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Maroni, Ministro dell'interno
La Russa, Ministro della difesa
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato I

(di cui all'articolo 6, comma 1)

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all'organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilita'.
2) Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente.
3) Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui e' destinato.
Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove cio' non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l'articolo pirotecnico e' destinato ad essere usato.
Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:
a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate), nonche' dimensioni;
b) stabilita' fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili;
c) sensibilita' a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;
d) compatibilita' di tutti i componenti in relazione alla loro stabilita' chimica;
e) resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto dell'acqua, qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilita' possano essere pregiudicate dall'acqua;
f) resistenza alle temperature basse e alte, qualora l'articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilita' possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell'articolo pirotecnico nel suo insieme;
g) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o l'accensione intempestivi o involontari;
h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento scritte nella lingua italiana;
i) la capacita' dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili;
l) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l'uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell'articolo pirotecnico.

Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica.
4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere:
a) esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad effetto di lampo;
b) esplosivi militari.
5) I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti. A. Fuochi d'artificio
1) Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse categorie conformemente all'art. 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria e' chiaramente indicata sull'etichetta:
a) i fuochi d'artificio della categoria 1 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;
iii) la categoria 1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;
iiii) i petardini da ballo della categoria 1 non contengono piu' di 2,5 mg di fulminato d'argento;
b) i fuochi d'artificio della categoria 2 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;
c) i fuochi d'artificio della categoria 3 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.
2) I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l'ambiente.
3) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.
4) I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria ematica e imprevedibile.
5) I fuochi d'artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti contro l'accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell'articolo stesso. I fuochi d'artificio di categoria 4 devono essere protetti contro l'accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante. B. Altri articoli pirotecnici
1) Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente durante il loro uso normale.
2) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.
3) L'articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente derivanti da frammenti allorche' innescato involontariamente.
4) Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante. C. Dispositivi d'accensione
1) I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacita' d'innesco in tutte le condizioni d'uso normali e prevedibili.
2) I dispositivi d'accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.
3) I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.
4) La copertura delle micce deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorche' esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.
5) I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere forniti assieme all'articolo.
6) Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza, ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all'articolo.
7) I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidita' della connessione al dispositivo d'ignizione, tenuto conto dell'impiego previsto.
 
Allegato II

(di cui all'articolo 6, comma 2)

PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA'
B: Esame CE del tipo
1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in base alla quale un organismo notificato accerta e attesta che un campione, rappresentativo della produzione in questione, soddisfa le pertinenti disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante a un organismo notificato di sua scelta.
La domanda comprende:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) la documentazione tecnica quale descritta del punto 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione in questione (di seguito «tipo»). L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di verificare la conformita' dell'articolo alle disposizioni della direttiva. La documentazione, nella misura in cui cio' e' pertinente ai fini della valutazione, concerne la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo e contiene, nella misura in cui cio' e' pertinente per la valutazione:
a) una descrizione generale del tipo;
b) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, ecc.;
c) le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e degli schemi e del funzionamento dell'articolo;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto laddove non si siano applicate le norme armonizzate;
e) i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.;
f) le relazioni sulle prove.
4. L'organismo notificato:
a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale documentazione e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme armonizzate, nonche' i componenti che sono stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di dette norme armonizzate;



b) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per accertare se, ove non si siano applicate le norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;
c) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per verificare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate;
d) concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove necessarie.
5. Se il tipo risulta conforme alle pertinenti disposizioni del presente decreto l'organismo notificato deve rilasciare al richiedente un attestato di certificazione CE. L'attestato deve riportare il nome e l'indirizzo del fabbricante, il risultato dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.
All'attestato dev'essere allegato un elenco delle parti pertinenti della documentazione tecnica e copia di tale elenco e' conservata dall'organismo notificato.
L'organismo notificato che rifiuti di rilasciare al fabbricante un attestato di certificazione CE deve fornire una motivazione dettagliata del rifiuto.
Deve essere prevista una procedura di ricorso.
6. Il richiedente deve informare l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di certificazione CE di tutte le modifiche all'articolo approvato, le quali devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora possano influire sulla conformita' ai requisiti essenziali o sulle condizioni d'impiego prescritte dell'articolo. Questa nuova approvazione dev'essere rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di certificazione CE.
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di certificazione CE e i complementi da esso rilasciati o revocati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di certificazione CE o dei loro complementi.
Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il fabbricante conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia degli attestati di certificazione CE e dei loro complementi per un periodo di almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in questione.
Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato. C: Conformita' al tipo
1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun articolo pirotecnico e redige una dichiarazione di conformita'.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione assicuri la conformita' del prodotto al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.
3. Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformita' per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in questione.
Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.
4. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare controlli sull'articolo a intervalli casuali. Si esamina un campione adeguato degli articoli finiti, prelevato in loco dall'organismo notificato, e si devono effettuare le prove appropriate indicate nella norma armonizzata applicabile o prove equivalenti per controllare la conformita' dell'articolo ai requisiti pertinenti del presente decreto. Nel caso in cui uno o piu' campioni degli articoli esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato adotta provvedimenti appropriati.
Sotto la responsabilita' dell'organismo notificato il fabbricante appone il numero d'identificazione dell'organismo durante il processo di fabbricazione. D: Garanzia della qualita' di produzione
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a ciascun articolo e redigere una dichiarazione scritta di conformita'. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualita' della produzione, esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato nel punto 3. Egli e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualita'
3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.
La domanda contiene:
a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;
b) la documentazione relativa al sistema di qualita';
c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di certificazione CE.
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' degli articoli pirotecnici al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' degli articoli pirotecnici;
b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con l'indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;
d) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualita' degli articoli pirotecnici e se il sistema di qualita' funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi di qualita' che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di verifica deve comprendere una visita ispettiva agli impianti del fabbricante.
La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, tiene a disposizione delle autorita' nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, quarto comma e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o revocate. E: Garanzia di qualita' del prodotto
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui alla punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita'. La marcatura CE deve essere accompagnata da un numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per l'ispezione e le prove degli articoli pirotecnici finiti come indicato nel punto 3. Egli e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita'
3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di verifica del sistema di qualita' degli articoli pirotecnici a un organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
a) tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di articoli pirotecnici completati;
b) la documentazione relativa al sistema di qualita';
c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di certificazione CE.
3.2. In base al sistema di qualita', ogni articolo pirotecnico dev'essere esaminato e prove appropriate, come stabilito nella norma o nelle norme armonizzate pertinenti o prove equivalenti, sono eseguite per assicurare la conformita' dell'articolo ai requisiti pertinenti fissati del presente decreto.
Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti;
b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
c) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualita';
d) dei registri riguardanti la qualita', come relazioni ispettive e dati sulle prove, e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
3.3. L'organismo notificato verifica il sistema di qualita' per determinare se soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi di qualita' che attuano la corrispondente norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato del controllo deve essere presente un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di verifica deve comprendere una visita degli impianti del fabbricante.
La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, tiene a disposizione delle autorita' nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) la documentazione relativa alle modifiche di cui al punto 3 .4, secondo comma;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo paragrafo e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o revocate. G: Verifica dell'esemplare unico
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'articolo pirotecnico cui e' stato rilasciato l'attestato di cui alla lettera B e' conforme ai requisiti pertinenti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura CE sull'articolo e redige una dichiarazione di conformita'.
2. L'organismo notificato esamina l'articolo pirotecnico e procede alle opportune prove in conformita' della norma armonizzata o delle norme armonizzate pertinenti o prove equivalenti, per verificarne la conformita' dell'articolo ai pertinenti requisiti del presente decreto.
L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione sull'articolo pirotecnico approvato e redige un attestato di conformita' inerente alle prove effettuate.
3. Scopo della documentazione tecnica e' consentire di valutare la conformita' dell'articolo ai requisiti del presente decreto e di comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico.
La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della verifica:
a) una descrizione generale del tipo;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti e il funzionamento dell'articolo pirotecnico;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, qualora non siano state applicate le norme armonizzate;
e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati e degli esami effettuati;
f) le relazioni sulle prove effettuate. H: Garanzia totale di qualita'
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli in questione rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo importatore appongono la marcatura CE a ciascun articolo e redigono una dichiarazione scritta di conformita'. La marcatura CE e' accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualita' della progettazione, della produzione, esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita'
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' ad un organismo notificato.
La domanda deve contenere:
a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

b) la documentazione relativa al sistema di qualita'.
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' dell'articolo ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualita' dei prodotti;
b) delle specifiche tecniche di produzione, comprese le norme applicabili e, qualora le norme armonizzate non siano state applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali del presente decreto;
c) delle tecniche di controllo e verifica dei risultati di sviluppo, dei processi e degli interventi sistematici per sviluppare prodotti rientranti nella categoria di prodotti in questione;
d) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici applicati;
e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;
f) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso deve presumere la conformita' a tali requisiti per i sistemi di qualita' che attuano le corrispondenti norme armonizzate.
Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella verifica della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.
La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante deve tenere costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sugli aggiornamenti che intende apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato deve valutare le modifiche proposte e decidere se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza CE e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove;
c) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.



4.3. L'organismo notificato deve svolgere regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, deve tenere a disposizione delle autorita' nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) la documentazione relativa agli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualita' rilasciate o revocate.
 
Allegato III

(di cui all'articolo 7, comma 2)
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI STATI
MEMBRI PER QUANTO CONCERNE GLI ORGANISMI RESPONSABILI DELLE
VERIFICHE DI CONFORMITA'.

1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle prove di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore ne' l'importatore degli articoli pirotecnici da controllare, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari nella progettazione, produzione, commercializzazione, manutenzione o importazione di detti articoli. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.
2. L'organismo e il suo personale eseguono le prove di verifica con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e sono liberi da ogni pressione e istigazione, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo dispone del personale e possiede i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso ha anche accesso al materiale necessario per verifiche eccezionali.
4. Il personale preposto ai controlli possiede:
a) una buona formazione tecnica e professionale;
b) una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che effettua e una sufficiente pratica di queste prove;
c) l'attitudine necessaria a redigere attestati, registrazioni e relazioni necessari per comprovare che le prove sono state effettuate.
5. Va garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni addetto non e' in funzione del numero delle prove effettuate ne' dei risultati delle prove.
6. L'organismo sottoscrive un'assicurazione di responsabilita' civile a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure a meno che le prove non siano effettuate direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni tranne nei confronti delle autorita' amministrative competenti.
 
Allegato IV

(di cui all'articolo 9, comma 1)

MARCATURA DI CONFORMITA'

La marcatura di conformita' CE e' costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:
Parte di provvedimento in formato grafico


Se la marcatura e' ridotta o ingrandita vanno rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.
 
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