Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 6 aprile 2010
Divieto di fabbricazione, di importazione, di immissione sul mercato, di commercio e di uso dei prodotti denominati «n-Joy» e «Spice».


IL MINISTRO
DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita' (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, con cui e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
Tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga - ha segnalato, con note prot. EWS8410, EWS9510, DPA1010P-2.64.4.5 e DPA1115P-2.64.4.5, rispettivamente del 26 febbraio, 30 marzo, 31 marzo e 1° aprile 2010, diversi casi di intossicazione acuta, documentati dal Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, causati dall'inalazione dei cannabinoidi sintetici JWH-018 e JWH-073, contenuti, da soli o in associazione, in una miscela aromatica presente in prodotti commerciali denominati n-Joy e Spice, acquistabili su Internet e nei cosiddetti Smart shop, venduti come profumatori di ambienti;
Considerato che esiste un grave rischio per la salute pubblica, connesso all'uso improprio dei prodotti;
Ritenuta, pertanto, la necessita' e l'urgenza di adottare misure cautelative a tutela della salute dei cittadini e dell'incolumita' pubblica, data la gravita' degli effetti provocati dal consumo dei citati prodotti e la facilita' con cui questi possono essere acquistati via Internet o negli Smart shop;
Acquisite le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanita' che con foglio prot. 14472 del 1° aprile 2010 ha, fra l'altro, rappresentato che:
«Il JWH-018 [1-naftalenil (1-pentil-1H-indol-3-il) metanone] ed il suo omologo JWH-073 [1-naftalenil(1-butil-1H-indol-3-il) metanone] sono molecole di sintesi appartenenti alla famiglia degli aminoalchilindoli. Vengono definiti cannabimimetici in quanto, rispetto al THC (delta9-tetraidrocannabinolo), pur presentando una struttura molecolare diversa, essi producono effetti simili e di maggiore intensita' in virtu' dell'elevata affinita' per i recettori CB1 e CB2. Data l'elevata potenza farmacologica in vitro, sono sufficienti dosi relativamente basse per sviluppare gli effetti ricercati nell'assunzione di cannabis...»;
«La letteratura scientifica descrive casi di intossicazione pervenuti alla medicina d'urgenza evidenziando problemi a livello cardiocircolatorio e del sistema nervoso; tachicardia, perdita di coscienza e di memoria, agitazione psicomotoria, stato confusionale, parestesia, attacchi di panico sono stati registrati. Diversi casi sono descritti in rapporti prodotti dall'Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze (OEDT) di Lisbona e nelle Allerte prodotte dal Sistema Nazionale Italiano di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le Droghe attivo presso il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso del JWH-018, potente agonista del recettore CB1 (a differenza del THC che e' solo un agonista parziale), si puo' sviluppare piu' facilmente una tolleranza. Conseguentemente, questa molecola presenta elevata potenzialita' di indurre dipendenza come di recente documentato in letteratura...»;
«JWH-018 e JWH-073 sono presenti (ma non in tutte le confezioni) talvolta in concomitanza con altri cannabimimetici o altri principi attivi, ed a concetrazioni variabili anche all'interno dello stesso prodotto con il rischio concreto di overdose e complicanze psichiatriche...»;
«il JWH-018 ed il JWH-073 sono nei fatti assimilabili a sostanze psicoattive pericolose per la salute...»;
«anche in ragione del fatto che tali sostanze sono recentemente state messe sotto controllo in diversi Paesi europei, si ritiene opportuno considerare l'eventualita' di inserire il JWH-018 ed il JWH-073 nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, Tabella I, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 e successive modifiche»;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza;

Ordina:

Art. 1

Nelle more dell'acquisizione di piu' completi elementi informativi relativi alla pericolosita' per la salute pubblica delle sostanze JWH-018 e JWH-073 e dell'espletamento della procedura prevista per il loro eventuale inserimento nella tabella I dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modificazioni, e' vietata la fabbricazione, importazione, l'immissione sul mercato, il commercio, anche attraverso la vendita via Internet e l'uso dei prodotti denominati n-Joy e Spice, nelle diverse presentazioni commerciali, contenenti le sostanze predette.
 
Art. 2

I prodotti di cui all'art. 1, gia' immessi sul mercato, devono essere ritirati dal commercio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
 
Art. 3

Le Autorita' sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria e postale sono preposti alla vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento.
 
Art. 4

La presente ordinanza ha validita' fino all'inserimento delle sostanze JWH-018 ed il JWH-073 nella tabella I di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni o, comunque, fino al 31 ottobre 2010.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il medesimo giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2010

Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 29
 
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