Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 22 ottobre 2009
Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.


IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
E IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto in particolare, l'art. 184, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute e che i magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti da tale decreto interministeriale;
Visto il decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008, recante individuazione, ai sensi del citato art. 184, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare gli articoli 20 e 21;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 16, lettera f), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, recante ordinamento della regia marina, che include il Corpo delle capitanerie di porto tra i Corpi militari della Marina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante regolamento concernente la disciplina delle attivita' del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e, in particolare l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006 recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e relative istruzioni tecnico-applicative, adottate con decreto del Ministro della difesa in data 20 dicembre 2006;
Visto il decreto del Ministro della difesa 19 marzo 2008, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e della salute, recante misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare per quanto d'interesse del Ministero della difesa, il disposto dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 13, comma 3;
Considerata la necessita' di dare attuazione al disposto dell'art. 184, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sono definite le procedure speciali per disciplinare, ai sensi della parte quarta di tale decreto legislativo, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali d'armamento e le infrastrutture individuati con il richiamato decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato «decreto legislativo», e del decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008:
a) le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni, materiali di armamento, unita' navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto, sistemi ed apparecchiature elettriche o elettroniche per la elaborazione o la trasmissione di informazioni classificate, dispositivi crittografici, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento, quali - apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche e sistemi di elaborazione dati, utilizzati per la memorizzazione, l'elaborazione o per la trasmissione di dati sensibili - ovvero, sistemi di guerra elettronica e da infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, e tutti gli altri mezzi e materiali;
b) le procedure per la bonifica dei siti, eventualmente inquinati, ove vengono immagazzinati i rifiuti dei materiali di cui al decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008.
2. Ai fini del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti dai materiali di cui al comma 1, le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai sensi del rispettivo ordinamento per il personale delle Forze armate, al termine del procedimento di cui al capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, citato in premessa, con particolare riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e 56 di tale decreto legislativo e nel caso in cui risultino infruttuosamente esperite le procedure di alienazione o permuta dei beni e dei materiali non piu' idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della difesa.
3. Per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai beni e materiali di cui al comma 1, all'esito delle procedure di cui al comma 2, nonche' per la bonifica dei siti eventualmente inquinati dai predetti beni e materiali, si applicano le procedure di cui al presente decreto e, per quanto non previsto, le norme di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei rispettivi ordinamenti relativi al personale delle Forze armate, con particolare riferimento alle attivita' sanitarie e tecniche da esercitare secondo le vigenti disposizioni normative nell'ambito delle infrastrutture e delle aree demaniali del Ministero della difesa.
 
Art. 2
Speciali procedure di gestione

1. Le norme e le prescrizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo, in materia di gestione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonche' le altre disposizioni di legge in materia, sono applicate ai materiali dichiarati rifiuto ai sensi dell'art. 1, comma 2, tenuto conto della loro specificita', nel rispetto dei procedimenti e dei metodi finalizzati a prevenire qualsiasi pregiudizio alla funzionalita' dello strumento militare e rischio per la sicurezza nazionale.
2. Lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, e' effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari e civili del Ministero della difesa, previa verifica della impossibilita' tecnica ed economica, secondo i principi di buona amministrazione, di esperire le operazioni di recupero.
3. Fatte salve le norme per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti o nocive per la salute umana, e nel rispetto, altresi', delle norme speciali vigenti per la tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro del Ministero della difesa, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, citato in premessa, e valutato, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili, si applicano per lo smaltimento, ai fini di cui al comma 1, le seguenti procedure:
a) i rifiuti derivanti da materiali sui quali siano rappresentati o memorizzati dati utilizzati come input/output di un sistema per la elaborazione automatica o elettronica dei dati classificati, le apparecchiature e i dispositivi relativi alla sicurezza e dalla protezione delle informazioni classificate trasmesse ovvero elaborate con mezzi elettrici o elettronici, nonche' i sistemi di elaborazione e di trasmissione ed i dispositivi crittografici, sono smaltiti previa esecuzione delle speciali operazioni di trattamento di cui alle direttive dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, a norma dell'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate;
b) i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) di armamento, quali apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione dati, anche portatili, utilizzati per la elaborazione, la memorizzazione o per la trasmissione di dati sensibili ai fini della difesa militare, ancorche' non classificati, sono smaltiti, previa opportuna smagnetizzazione ovvero distruzione dei relativi supporti informatici e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine emanate dalle autorita' di vertice interforze delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, ovvero di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
c) i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni e materiali di armamento, unita' navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto ovvero sistemi di guerra elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso strutture apposite secondo le procedure individuate dai competenti organi delle Forze armate definite sulla base della documentazione tecnica fornita, ai fini dello smaltimento, che le Direzioni generali del Ministero della difesa acquisiscono dal produttore dei beni, a norma di legge o contrattuale, e che le stesse forniscono agli utilizzatori all'atto del primo approvvigionamento, tenuto, altresi', conto delle procedure recate dai trattati internazionali che regolano la riduzione di armamenti. Tali procedure, anche in caso di parziale riciclo o riutilizzo di parti dei predetti materiali, sono preordinate ad impedire l'ulteriore impiego degli stessi, o parti di essi, per scopi militari o comunque offensivi, da parte di estranei all'Amministrazione della difesa, nonche' ad evitare la divulgazione di notizie riguardo alle potenzialita' ed alle tecnologie militari ad essi attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato.
 
Art. 3
Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi militari navali

1. Alle navi militari da guerra, alle navi militari ausiliarie e al naviglio dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le norme di cui all'art. 2 si applicano tenendo, altresi', conto delle disposizioni del decreto del Ministro della difesa adottato in data 19 marzo 2008, citato in premessa, e delle disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La gestione dei rifiuti delle navi militari, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo delle stesse, ricade sotto la responsabilita' dei comandanti, che ne garantiscono la messa in sicurezza sino al momento dello sbarco, secondo disposizioni interne coerenti con la normativa vigente per le navi mercantili e tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle specifiche prescrizioni tecniche previste per le navi militari, delle caratteristiche di ogni classe di unita' e della tipologia di attivita' operativa per l'assolvimento dei compiti d'istituto, fatta salva la necessita' di non compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave.
3. La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco degli stessi, sino al loro definitivo smaltimento, ricade nella responsabilita' del comando della base militare navale nel cui porto la nave militare effettua lo sbarco dei rifiuti.
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, i comandi militari territoriali della Marina militare, e il comando generale dell'Arma dei carabinieri, adottano specifiche istruzioni tecniche, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo e di quelle recate dal presente decreto.
 
Art. 4

Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio
nazionale

1. Nelle infrastrutture realizzate fuori del territorio nazionale nell'ambito di operazioni, anche multinazionali, comunque denominate, condotte dalle Forze armate, le procedure speciali di cui all'art. 2 sono applicate tenendo conto, altresi', delle disposizioni a tale scopo eventualmente previste dal mandato formulato da un'organizzazione internazionale e di quelle previste dagli ordinamenti locali.
2. Nel corso di operazioni militari della NATO le norme di cui all'art. 2 sono applicate tenendo conto delle speciali procedure tecnico-militari previste dai vigenti accordi di standardizzazione (Stanag) per la gestione dei rifiuti nel corso delle attivita' militari della NATO e nel rispetto, altresi', degli usi e convenzioni internazionali e dei principi di necessita' militare, avuto riguardo alla natura e priorita' degli obiettivi da raggiungere.
 
Art. 5
Deposito temporaneo

1. Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai beni e materiali di cui all'art. 1, tenuto conto della loro specificita' e della necessita' di salvaguardare le esigenze di cui agli articoli precedenti, si intende il raggruppamento dei rifiuti, depositati in appositi siti, realizzati a norma, effettuato prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiori a 2,5 ppm, ne' policlorobifenili e policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 ppm;
b) i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a seguito dell'adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui all'art. 1, comma 2;
c) il deposito temporaneo e' effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecnico-militari, nonche' nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi eventualmente contenute.
2. La durata del deposito temporaneo dei rifiuti, di cui al comma 1, e di quelli provenienti dalle lavorazioni eseguite sulle navi militari e nelle infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, come individuate con decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008, indipendentemente dalle quantita' stoccate, non puo' essere superiore a un anno. Tale termine decorre dalla data del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui all'art. 1, comma 2.
 
Art. 6

Procedure per la prevenzione di contaminazioni e la bonifica di siti
contaminati

1. Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, il Comandante o il direttore responsabile dell'area svolge le attivita' indicate di seguito ai commi 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10, avvalendosi del reparto genio infrastrutture competente per Forza armata e territorio.
2. Il Comandante o il direttore responsabile dell'area:
a) adotta, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, le necessarie misure di prevenzione;
b) informa immediatamente i superiori gerarchici e le competenti unita' organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA. La comunicazione ricomprende tutti gli aspetti attinenti alla situazione e, in particolare, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e una sintetica descrizione delle misure adottate. La comunicazione abilita il Comandante o direttore responsabile dell'ente alla realizzazione degli interventi necessari per impedire o minimizzare un eventuale danno ambientale. La medesima procedura si applica nel caso in cui siano individuate contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
3. Il Comandante o direttore responsabile dell'area, attuate le necessarie misure di prevenzione e avvalendosi di personale tecnico dotato delle professionalita' occorrenti:
a) svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento nelle zone interessate dalla contaminazione;
b) qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato:
1) provvede al ripristino della zona contaminata;
2) informa entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, i propri superiori gerarchici e le competenti unita' organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA.
4. Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della difesa, o il Segretariato generale della difesa/DNA, comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa, l'avvenuto ripristino, per la successiva informazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
5. Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il Comandante o direttore responsabile dell'area informa immediatamente:
a) il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio, con modalita' idonee alla tutela delle informazioni d'interesse della sicurezza nazionale di cui e' vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato. La comunicazione contiene la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
b) i competenti superiori gerarchici e le competenti unita' organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Entro i successivi trenta giorni dall'accertamento dell'avvenuto superamento delle CSC, il Comandante o direttore responsabile dell'area, anche sulla base delle istruzioni ricevute dal Comando sovraordinato e dalle competenti unita' organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' del Segretariato generale della difesa/DNA e dello Stato maggiore della difesa, presenta al competente organo di vertice, al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione competenti per territorio il piano di caratterizzazione del sito, con i requisiti di cui all'art. 242, comma 3, del decreto legislativo. Entro i successivi trenta giorni, il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, convoca la conferenza di servizi e ne acquisisce le eventuali prescrizioni integrative al piano di caratterizzazione ed autorizza tutte le opere connesse alla caratterizzazione. Tale autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
7. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), secondo i criteri applicativi individuati ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto legislativo. Entro sei mesi dalla conclusione della conferenza dei servizi, il Comandante o Direttore responsabile dell'area presenta i risultati dell'analisi di rischio al prefetto, alla regione e al rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni, la conferenza di servizi convocata dall'Amministrazione della difesa, approva il documento di analisi di rischio. Tale documento e' inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera reca analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
8. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' inferiore alle CSR, la conferenza di servizi, con l'approvazione del documento di analisi del rischio, dichiara concluso il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il Comandante o Direttore responsabile dell'area, entro i successivi sessanta giorni, invia al rappresentante dell'Amministrazione difesa, di cui al comma 6, nonche' al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione, un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
9. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, sentiti il prefetto, il comune, la provincia e la regione, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa il rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, il prefetto, il comune, la provincia e la regione con una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il superamento di una o piu' delle concentrazioni soglia di rischio, il Comandante o Direttore responsabile dell'area avvia le procedure di bonifica di cui al comma 1.
10. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa immediatamente il competente organo di vertice, nonche' il rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area attiva il reparto genio infrastrutture competente per Forza Armata e territorio per la redazione e presentazione al rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, acquisito il parere del prefetto, del comune, della provincia e della regione interessati, mediante apposita conferenza di servizi e, sentito il Comandante o Direttore responsabile dell'area, approva il progetto con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
11. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione, l'approvazione di cui al comma 10, sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
12. Qualora, nel corso delle procedure di cui ai commi precedenti, occorra assumere informazioni classificate per la tutela della sicurezza nazionale il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, puo' chiedere all'autorita' competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. La richiesta sospende i termini di cui ai commi precedenti sino alle determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della difesa, sentito il competente Stato maggiore di Forza armata ovvero Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, autorizza, ove nulla osti, la comunicazione delle informazioni occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato maggiore della difesa interessa, per le conseguenti determinazioni la competente autorita' individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
13. L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di cui ai commi precedenti e' escluso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e successive modifiche, ovvero, ove si tratti di notizie, informazioni, documenti, atti, attivita', cose e luoghi che sono o possono essere oggetto di segreto di Stato, l'accesso e' escluso ai sensi dell' art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 12.
14. Per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN) si applicano le procedure previste dall'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dai precedenti commi 12 e 13; a tutte le fasi della procedura partecipa un rappresentante del Ministero della difesa, individuato dal competente organo di vertice.
15. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni, in attuazione delle procedure semplificate previste dall'allegato 4 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comandante o il direttore responsabile dell'area provvede:
a) alle comunicazioni di cui al comma 5;
b) alla presentazione del progetto relativo agli interventi di bonifica eventualmente necessari, avvalendosi del reparto del genio militare competente per Forza armata e territorio.
 
Art. 7
Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni,
e nulla osta

1. L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi finalizzati alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei rifiuti di cui all'art. 1; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta relativi ai magazzini e ai depositi degli stessi. L'Amministrazione della difesa provvede all'individuazione, all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonche' alla bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di cui al precedente art. 6 e, sentita la provincia competente, al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto, destinato a una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, e' corredato da idoneo documento di accompagnamento.
 
Art. 8
Registri, documenti e scritture

1. Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale conseguente alla divulgazione di informazioni relative al numero, alla natura e alla dislocazione delle armi, sistemi d'arma, munizioni, mezzi, materiali ed infrastrutture di cui all'art. 1, desumibili dall'esame dei dati concernenti la gestione dei rifiuti da essi derivanti, il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo e successive modificazioni, sono validamente sostituiti, per detti rifiuti, dalle scritture, dalla documentazione e dalle comunicazioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006 n. 167 e successive istruzioni applicative, ovvero da altre documentazioni e scritture amministrative, idonee allo scopo, previste nell'ordinamento dell'amministrazione della difesa. La compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale previsto dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, avviene nel rispetto delle esigenze di segretezza dettate dalla necessita' di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale.
2. Ai predetti registri, documenti e scritture non si applicano eventuali obblighi di vidimazione. Il competente dirigente militare o civile al quale e' demandata la gestione dei rifiuti nelle fasi di produzione ovvero detenzione, ove necessario, determina la classifica di segretezza dei predetti documenti, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate.
 
Art. 9
Competenze in materia di vigilanza sul rispetto
della normativa sui rifiuti e accertamento degli illeciti

1. Alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonche' delle disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, provvede, secondo la vigente normativa, il Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 195, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2009

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 2, foglio n. 395
 
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