Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 21 gennaio 2010
Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attivita' di produzione e distribuzione di opere cinematografiche.


IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare i commi 325 e 327, concernenti misure introduttive di crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attivita' di produzione cinematografica;
Visto il comma 333 del citato art. 1, che prevede che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette misure di incentivazione fiscale;
Visti gli articoli 2359, 2497, 2549 e 2554 del codice civile;
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni «Revisione dei film e dei lavori teatrali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 26 settembre 2001 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi da 421 a 423;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007 «Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 agosto 2007, n. 194 «Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea», e le sue successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico;
Vista la decisione di autorizzazione n. N673/08 del 22 luglio 2009 della Commissione europea, a seguito della richiesta del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 30 dicembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 43, della citata legge n. 244 del 2007;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1
Definizioni

1. Per imprese di produzione cinematografica, imprese di distribuzione cinematografica ed imprese di esercizio cinematografico, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 325 e 327 della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti, legge, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attivita' commerciale esercitata, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con riferimento alle imprese di produzione costituite sotto forma di societa' di capitali sono richiesti, altresi', un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia un'opera di lungometraggio, e non inferiori a diecimila euro, nel caso in cui l'oggetto di detta istanza sia un'opera di cortometraggio. Con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di societa' di persone e' richiesto un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro ovvero a diecimila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia, rispettivamente, un'opera di lungometraggio ovvero di cortometraggio.
2. Si considerano imprese non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, e pertanto ammesse alla misura di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti: legge, le imprese diverse dalle seguenti:
a) le imprese di produzione cinematografica; le imprese di distribuzione cinematografica; le imprese di esercizio cinematografico;
b) i soggetti di cui alle lettere c), d), e), h) e q) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.
3. L'accesso alla misura di cui all'art. 1, comma 325, della legge, e' altresi' precluso:
b) alle imprese, comprese le industrie tecniche cinematografiche e di produzione esecutiva, che abbiano concluso accordi di fornitura di beni e servizi in relazione all'opera cinematografica a cui l'apporto e' destinato. Non si considera accordo di fornitura di beni e servizi quello avente ad oggetto l'inserimento di inquadrature di marchi e prodotti di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo;
b) alle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario dell'impresa di produzione cui l'apporto e' destinato, ovvero ad imprese soggette a medesima direzione e coordinamento dell'impresa di produzione ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, ad imprese controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero legate, direttamente o indirettamente, da un rapporto di partecipazione, nonche' a soggetti comunque correlati al beneficiario o di fatto riconducibili al medesimo soggetto economico. L'attivita' di direzione e coordinamento, il controllo ed il collegamento rilevano anche se esercitati indirettamente ovvero congiuntamente.
4. Per opere cinematografiche di nazionalita' italiana, ammesse alle misure di cui all'art. 1, comma 325 della legge, si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo e che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui alla tabella A, allegata al decreto ministeriale 7 maggio 2009 «disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007», d'ora in avanti: «decreto produttori 2009». Ad esse sono equiparate le opere realizzate in coproduzione e in compartecipazione con imprese di produzione estere, non aventi sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo. Per opere cinematografiche espressione di lingua originale italiana, ammesse alle misure di cui all'art. 1, comma 325, e comma 327, lettera b), n. 2, della legge, si intendono le opere cinematografiche di nazionalita' italiana con versione originale in lingua italiana che rispondano ai requisiti culturali ai sensi della tabella A allegata al decreto produttori 2009. Per opere cinematografiche di interesse culturale si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo. Le opere di interesse culturale che rispondano ai requisiti culturali ai sensi della tabella A e della tabella B, allegate al decreto produttori 2009, usufruiscono delle misure di cui all'art. 1, comma 325 e comma 327, lettere b), n. 1, e b) n. 3, e lettera c) n. 2, della legge.
5. Per film difficili, di cui alla Comunicazione della Commissione UE del 26 settembre 2001, d'ora in avanti: Comunicazione, si intendono le opere cinematografiche prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonche' le opere di interesse culturale non rientranti nelle categorie precedenti, che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilita' relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al decreto produttori 2009 e che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzate nel raggiungere un pubblico vasto.
6. Per film con risorse finanziarie modeste, di cui alla Comunicazione, si intendono le opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione, come definito al comma 8 del presente articolo, sia non superiore a 1.500.000 euro e che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui alla tabella A allegata al decreto produttori 2009. La relativa attestazione e' rilasciata su istanza dell'impresa di produzione interessata e previo esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.
7. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di nazionalita' di cui al presente articolo, i cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio economico europeo - SEE sono equiparati ai cittadini italiani.
8. Ai fini del presente decreto, il costo di realizzazione alla copia campione di un'opera cinematografica corrisponde al costo complessivo di produzione, come dettagliato, voce per voce, nella tabella D, allegata al decreto produttori 2009. Nel costo complessivo di produzione:
a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia, sono computabili nell'ammontare massimo complessivo pari al 7,5% del costo di produzione;
b) le spese generali non direttamente imputabili al film sono computabili, nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione; nell'aggregato sono comprese esclusivamente le spese per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione di opere cinematografiche nonche' gli oneri relativi all'utilizzazione di locali strumentali per l'esercizio dell'attivita' aziendale non direttamente collegata alla produzione di film;
c) i costi del personale di produzione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il venticinque per cento del costo complessivo;
d) il compenso per la produzione («producer fee») non e' computabile.
9. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano si intendono quelle elencate nella tabella D, di cui al comma 8 del presente articolo. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione, vengono computate in misura pari al cento per cento del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano piu' del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, quelle di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.
10. Per spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale si intende la somma delle voci di spesa, a carico del distributore: stampa di copie, promozione, lancio, sottotitolaggio e doppiaggio, corredo pubblicitario, nonche' le altre spese di distribuzione in sede non cinematografica; rimane esclusa ogni spesa gia' compresa nel costo di produzione dell'opera cinematografica, nonche' qualsiasi somma erogata, e comunque riconosciuta al produttore a titolo di anticipazione dei proventi.
11. Per contributi ai film di interesse culturale nazionale si intendono quelli deliberati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo, in favore delle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo.
 
Art. 2
Credito d'imposta concesso ai soggetti che eseguono apporti a favore
della produzione di opere cinematografiche
1. Ai soggetti di cui all'art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, d'ora in avanti: T.U.I.R., ed ai titolari di reddito di impresa, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, come definiti nell'art. 1, comma 2, del presente decreto, e' riconosciuto un credito d'imposta per gli apporti in danaro eseguiti per la produzione di opere cinematografiche di nazionalita' italiana, secondo le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e' concesso per gli apporti in denaro eseguiti in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione e dei contratti di cointeressenza stipulati con il produttore cinematografico ai sensi degli articoli 2549 e 2554 del codice civile e compete nella misura del quaranta per cento dell'apporto eseguito a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.
3. Alle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico e' concesso un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento dell'apporto in denaro eseguito, a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, in esecuzione dei contratti di cui al comma 2 del presente articolo stipulati con il produttore cinematografico, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, secondo le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo spettano a condizione che:
a) gli apporti di cui ai commi 2 e 3 non superino, complessivamente, il quarantanove per cento del costo di produzione del film, come definito all'art. 1, comma 8, del presente decreto;
b) gli apporti effettuati da imprese che, in relazione al medesimo film, hanno in essere accordi per l'inserimento di inquadrature di marchi e prodotti, ovvero per altre prestazioni di natura promozionale o pubblicitaria, rappresentino, unitamente ai corrispettivi dei predetti accordi, almeno il 10% del budget complessivo di produzione. Tale limite e' ridotto al 5% per i film di cui all'art. 1, commi 5 e 6;
c) la partecipazione complessiva agli utili degli associati non superi il settanta per cento degli utili complessivi dell'associante generati dallo sfruttamento economico del film, secondo le modalita' e per il periodo di tempo stabilito nei contratti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
d) con riferimento al film, risultino spese nel territorio nazionale, secondo quanto indicato all'art. 1, comma 9, del presente decreto, somme almeno pari all'ottanta per cento degli apporti complessivamente ricevuti in esecuzione dei contratti di cui al comma 2 del presente articolo;
e) gli apporti siano eseguiti e i relativi contratti stipulati e registrati entro la data della presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
f) la durata del contratto di associazione in partecipazione sia almeno pari a 18 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009.
5. Nel caso di produzioni associate tra due o piu' coproduttori, le condizioni di cui al comma 4 si applicano anche pro quota ad ogni singolo co-produttore. Nel caso di coproduzioni o compartecipazioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, in cui l'impresa di produzione che presenta l'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009 detenga una quota minoritaria, il credito d'imposta spetta a condizione che tale impresa di produzione abbia realizzato, nei 36 mesi antecedenti la data di cui al comma 4, lettera e), da sola o in coproduzione o compartecipazione con quota maggioritaria, almeno un'opera riconosciuta di nazionalita' italiana.
6. I crediti d'imposta decadono qualora non vengano rispettate le condizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. In tal caso si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.
 
Art. 3
Procedure per la concessione dei crediti d'imposta ai soggetti che
eseguono apporti a favore della produzione di opere
cinematografiche
1. A pena di decadenza, il credito d'imposta di cui all'art. 2 del presente decreto spetta a condizione che gli obblighi di comunicazione delle imprese di produzione cinematografica beneficiarie degli apporti, previsti all'art. 3 del decreto produttori 2009, siano integrati, entro trenta giorni dal termine di cui all'art. 2, comma 4, lettera e), del presente decreto, con i seguenti elementi:
a) la dichiarazione da parte dei soggetti che eseguono gli apporti che attesti l'avvenuta stipula e registrazione dei contratti di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, entro il termine indicato al comma 4, lettera e);
b) le generalita' dei soggetti di cui alla lettera a), incluso il codice fiscale, l'ammontare degli apporti concordati ed il credito d'imposta ad essi spettante.
2. A pena di decadenza, le integrazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere comunicate, a cura dell'impresa di produzione cinematografica beneficiaria dell'apporto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione e registrazione dei contratti di associazione in partecipazione o dei contratti di cointeressenza e, comunque, non oltre il termine di cui al comma 1. Per le opere di cui al successivo comma 8, per le quali la sottoscrizione e registrazione dei contratti avvenga successivamente alla richiesta di rilascio di nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, gli obblighi di comunicazione e integrazione sono riferiti alla sola istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009.
3. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche ai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, se gia' noti al Ministero per i beni e le attivita' culturali, la provvisoria non eleggibilita' culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche ai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, l'importo del credito loro spettante. In caso di mancata comunicazione, il credito d'imposta si intende spettante nella misura indicata nella istanza.
4. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto devono presentare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.
5. Per i soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, i crediti d'imposta sono utilizzabili dalla data di ricezione della comunicazione con la quale il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi del comma 3, indica la misura del credito loro spettante ovvero, in mancanza, decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Il credito d'imposta decade qualora al film cui gli apporti sono correlati non vengano riconosciuti i requisiti di eleggibilita' culturale ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.
7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti.
8. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata gia' presentata domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ma non sia avvenuta l'uscita nelle sale cinematografiche, l'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009, potra' essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, integrata con gli elementi di cui al comma 1. Non rilevano i requisiti di cui all'art. 6 e all'art. 8, comma 7, del decreto produttori 2009 nei casi previsti dall'art. 3, comma 8, del medesimo decreto. Il termine di sessanta giorni di cui all'istanza richiamata al comma 3 del presente articolo e' prorogato di trenta giorni.
 
Art. 4
Crediti d'imposta per le spese sostenute dalle imprese
di distribuzione cinematografica

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica spetta un credito d'imposta, a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, commisurato alle spese di cui all'art. 1, comma 10, del presente decreto, in misura pari:
a) al quindici per cento per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche di interesse culturale di cui all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del presente decreto, nel limite di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
b) al dieci per cento per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche espressione di lingua originale italiana di cui all'art. 1, comma 4, secondo periodo, del presente decreto, nel limite di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta.
2. Il diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: a) le spese di distribuzione di cui all'art. 1, comma 10, del presente decreto, si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R.; b) e' avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera a).
3. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo non sono tra loro cumulabili, ne' possono essere cumulati, in relazione alla medesima opera cinematografica, con quello spettante in relazione agli apporti di cui all'art. 2 del presente decreto eseguiti dalla stessa impresa di distribuzione cinematografica.
 
Art. 5
Procedure per la concessione dei crediti d'imposta per le spese
sostenute dalle imprese di distribuzione cinematografica
1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare, con riferimento a ciascuna opera cinematografica:
a) all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', approvata, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
b) al Ministero per i beni e le attivita' culturali la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenente, tra l'altro, il preventivo dei relativi costi di distribuzione.
2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la provvisoria non eleggibilita' culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. I soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 1, lettera b), non piu' di una volta con riferimento al medesimo film.
3. A pena di decadenza, l'impresa di distribuzione cinematografica presenta apposita istanza al Ministero per i beni e le attivita' culturali, da redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data della prima uscita del film nelle sale cinematografiche. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera cinematografica:
a) il costo complessivo di distribuzione con attestazione di effettivita' delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'art. 4 del presente decreto e quello gia' utilizzato, nonche' il mese dal quale e' inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;
c) l'ammontare delle spese sostenute all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
d) l'avvenuta presentazione della dichiarazione e delle comunicazioni di cui al comma 1.
4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.
5. Il credito d'imposta decade qualora al film non vengano riconosciuti i requisiti di eleggibilita' culturale ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.
6. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 5 del presente articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti.
7. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia' trascorsi sessanta giorni dalla prima uscita nelle sale cinematografiche, i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dovra' essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera a). Non rilevano i requisiti di cui all'art. 8, comma 7, del decreto produttori 2009. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo, e' prorogato di trenta giorni.
 
Art. 6
Divieto di cumulo

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto, e i contributi di cui all'art. 13 del decreto legislativo, nonche' le altre misure pubbliche di sostegno, non possono superare, complessivamente, la misura del cinquanta per cento del costo di produzione dell'opera cinematografica. Tale misura e' elevata all'ottanta per cento nel caso di film di cui all'art. 1, commi 5 e 6, del presente decreto.
2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali tiene conto delle limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo in sede di erogazione del saldo dei contributi di cui all'art. 13 del decreto legislativo.
 
Art. 7
Disposizioni comuni

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste a pena di decadenza dall'art. 3, commi 1, 2 e 4, e art. 5, comma 1, del presente decreto.
2. I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato, tenendo conto di quanto indicato all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, ed all'art. 5, comma 4, ultimo periodo, del presente decreto.
3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, il Ministero ne da' comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
4. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
5. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo.
6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalita' ed il contenuto della trasmissione, mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, e di cui all'art. 3, comma 7, e all'art. 5, comma 6, del presente decreto.
7. Con riferimento ai benefici di cui all'art. 4, comma 1, e' fatto obbligo all'impresa di distribuzione dell'opera cinematografica interessata di inserire, nei titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che renda esplicito e chiaro che il film e' stato realizzato anche grazie all'utilizzo del credito d'imposta previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
Art. 8
Decorrenza

1. I crediti d'imposta di cui all'art. 2 del presente decreto spettano a condizione che, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009 venga assolta prima dell'uscita del film nelle sale cinematografiche.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bondi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 208
 
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