Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2010
Deroga al limite del 20% di cui al comma 8 dell'articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, per le strutture sanitarie della regione autonoma della Sardegna.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni concernente l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;
Visto l'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997 anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali;
Visto, in particolare, il comma 8, dell'art. 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l'apertura di nuove contabilita' speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita' speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;
Considerato che il comma 8, dell'art. 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, su richiesta delle Regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita' speciali;
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con nota n. 0023379 del 27 novembre 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per un totale complessivo di euro 80.842.150,25, pari all'ottanta per cento delle giacenze al 31 dicembre 2008;
Vista la nota n. 0024828 del 16 dicembre 2009 della Regione Autonoma della Sardegna, di integrazione della nota n. 0023379 del 27 novembre 2009;
Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Autonoma della Sardegna n. 0023379 del 27 novembre 2009, riferita alle Aziende sanitarie di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia, e all'Azienda Ospedaliera di Brotzu, all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e di Sassari emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;
Ritenuta l'opportunita' di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alle strutture sanitarie della Regione Sardegna correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dai rispettivi Istituti tesorieri;
Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze a favore della concessione della deroga;

Decreta:

Art. 1

1. Per i motivi di cui alle premesse, le strutture sanitarie sotto indicate della Regione Autonoma della Sardegna sono autorizzate ad utilizzare l'intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008 in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari;
Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia;
Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro;
Azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei;
Azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano;
Azienda sanitaria locale n. 6 di Sanluri;
Azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia;
Azienda Ospedaliera di Brotzu;
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari;
Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.
2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilita' e restano a disposizione di giustizia.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
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