Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' PER STRANIERI «DANTE ALIGHIERI» DI REGGIO DI CALABRIA
DECRETO RETTORALE 16 marzo 2010
Modificazioni allo statuto.


IL RETTORE

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, n. 171, con il quale il Ministro dell'universita' e della ricerca ha disposto l'istituzione dell'Universita' per stranieri «Dante Alighieri» non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, istituto d'istruzione universitaria con ordinamento speciale;
Visto il decreto 17 ottobre 2007, n. 504, con il quale il Ministro dell'universita' e della ricerca ha dato seguito all'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 20072008, dell'Universita' per stranieri «Dante Alighieri», approvandone lo statuto ed il regolamento didattico;
Rilevato che, successivamente, l'Ateneo, nelle more della costituzione degli organi accademici ordinari di cui all'art. 4 dello Statuto come sopra approvato, ha provveduto,secondo quanto previsto dalle norme transitorie dettate dall'art. 23 dello stesso Statuto, alla costituzione del Comitato tecnico-organizzativo e del Comitato ordinatore, sostitutivi rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del consiglio di facolta';
Considerato che i ritardi, verificatisi su scala nazionale in seno alle procedure di selezione a mezzo delle valutazioni comparative indette nella prima sessione del 2008, non hanno tuttora consentito il reclutamento del personale docente sulla base del sistema di reclutamento in questa fase prescelto;
Ritenuto, pertanto, che, allo stato, non essendo possibile procedere alla attivazione delle previste procedure di costituzione degli organi accademici ordinari, e' necessario adottare per tempo le modifiche dello statuto di autonomia indispensabili allo scopo di evitare interruzioni nella governance dell'Universita';
Visti gli articoli 5, comma 2, e 6, comma 11, che dettano norme sulle procedure di modifica del medesimo statuto;
Visto il parere favorevole alla relativa proposta rettorale di modifica dello statuto espresso dal comitato ordinatore nella seduta del 15 gennaio 2010;
Vista la deliberazione di approvazione della proposta suddetta, adottata, ad unanimita' di voti, dal comitato tecnico-organizzativo nella seduta del 6 febbraio 2010;
Vista la nota prot. n. 2215, con la quale questo Ateneo, in data 23 febbraio 2010, ha richiesto al Ministero per l'universita', l' AFAM e per la ricerca il preventivo assenso alle proposte modifiche ed integrazioni dello statuto per le motivazioni in precedenza evidenziate;
Vista la nota prot. n. 779, del 3 marzo 2010, con la quale il Ministero per l'universita', l'AFAM e per la ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare «con riferimento alle proposte di modifiche ed integrazioni allo Statuto di codesto Ateneo»;
Tutto cio' visto ritenuto e considerato;

Decreta:

Allo statuto dell'Universita' per stranieri «Dante Alighieri» sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche: Art. 1, primo comma: dopo la parola «promossa» e' interpolata l'espressione «dal Comitato locale della Societa' Nazionale "Dante Alighieri" e sostenuta...». Art. 23, primo comma: il secondo periodo e' riscritto come di seguito «Il Comitato tecnico-organizzativo durera' in carica fino alla costituzione del Consiglio di Amministrazione secondo la composizione prevista dal precedente art. 6 e, comunque sia, non oltre tre anni dal completamento delle procedure di valutazione comparativa indette dall'Ateneo nella prima sessione utile dopo la pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale»; il sesto comma e' modificato come di seguito «Il Comitato ordinatore cessera' dalle sue funzioni, allorche' risulteranno assegnati alla facolta' tre professori di ruolo di cui almeno uno di prima fascia».
Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Reggio Calabria, 16 marzo 2010

Il rettore: Berlingo'
 
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