Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2010 (vai al sommario)
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERAZIONE 10 marzo 2010
Modifiche al regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita. (Provvedimento n. 20873).


L'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 10 marzo 2010;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole»;
Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che prevede che l'Autorita', con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;
Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17590 del 15 novembre 2007, ai sensi del sopra citato art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;
Considerata la necessita' di modificare il suddetto regolamento (art. 7, comma 3) con riguardo alla disciplina dei termini del procedimento, consentendo al collegio dell'Autorita' di prorogare il termine per la conclusione del procedimento fino ad un massimo di sessanta giorni, in ragione di particolari esigenze istruttorie, nonche' in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento;
Ritenuto, pertanto, di dover modificare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17590 del 15 novembre 2007, all'art. 7, comma 3;

Delibera
di sostituire il testo del comma 3, dell'art. 7 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17590 del 15 novembre 2007, con il seguente: «Con provvedimento motivato del collegio, il termine puo' essere prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonche' in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalita', il termine puo' essere altresi' prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni».
Il presente provvedimento verra' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Roma, 10 marzo 2010

Il presidente: Catricala' Il segretario generale: Fiorentino
 
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