Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 febbraio 2010
Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CE n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed in particolare gli articoli 68 e seguenti che prevedono un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime;
Visto il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009 ed in particolare l'art. 10, relativo a specifiche attivita' agricole che comportano benefici agro ambientali aggiuntivi;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.220 del 22 settembre 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 ed in particolare l'art. 10 che stabilisce il sostegno specifico per attivita' agro-ambientali aggiuntive;
Considerato che il predetto art. 10 statuisce l'erogazione di un pagamento annuo a favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento triennale tra cereali e alcune colture miglioratrici;
Considerato che detta misura, soggetta a specifica approvazione da parte della Commissione UE, come statuito dall'art. 68, paragrafo 2 lettera a) (ii), del regolamento (CE) n. 73/2009, e' stata notificata alla Commissione UE il 30 luglio 2009;
Vista la nota n. 273387 del 28 settembre 2009 con la quale la Commissione UE ha formulato alcuni rilievi in merito all'articolazione della predetta misura di sostegno specifico;
Considerato che gli elementi di riscontro alla predetta nota ed i contatti successivamente intercorsi non hanno consentito di superare i predetti rilievi e che la Commissione UE con nota n. 38069 del 25 gennaio 2010 ha reiterato le proprie osservazioni;
Considerato che, al fine di rendere la misura conforme alle richieste della Commissione UE, e' necessario procedere a disporre le opportune modifiche al decreto ministeriale 29 luglio 2009;
Considerato che su dette modifiche il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 9 febbraio 2010, ha espresso l'avviso favorevole alla stipula dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che nessuna seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e' stata tenuta dal 9 febbraio 2010;
Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del presente provvedimento, fatta salva la ratifica da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di darne tempestiva informazione agli agricoltori e per consentire all'Organismo di coordinamento, di cui all'art. 13 del menzionato decreto del 29 luglio 2009, di predisporre in tempo utile le modalita' operative di attuazione della presente misura;

Decreta:

Art. 1

1. Fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 10 del dcereto ministeriale 29 luglio 2009, citato in premessa, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Una somma di 99.000.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3) del regolamento (CE) n. 1698/2005, in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennali delle colture.
2. I pagamenti di cui al precedente comma 1 vengono erogati agli agricoltori nelle regioni elencate di cui all'allegato 5, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, per un anno di cereali autunno-vernini e per un anno di colture miglioratrici, come elencate nell'allegato 6.
3. L'importo massimo unitario dei pagamenti di cui al comma 1 e' fissato a 100 euro per ettaro, fatta salva ogni eventuale modifica di cui al successivo comma 4.
4. La misura di sostegno prevista nel presente articolo e' soggetta a specifica approvazione da parte della Commissione UE, come statuito dall'art. 68, paragrafo 2), lettera a) (ii), del regolamento (CE) n. 73/2009.».
 
Art. 2

1. L'allegato 6 del dcereto ministeriale 29 luglio 2009, citato in premessa, e' sostituito dal seguente :

«Allegato n. 6
Cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro.
Miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla.
Foraggere avvicendate ed erbai, con presenza di essenze di leguminose.
Soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola. Maggese vestito».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2010

Il Ministro: Zaia
 
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