Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 febbraio 2010
Conferma dell'autorizzazione all'attivita' svolta in Italia dalla filiazione dell'Universita' «Fashion Institute of Technology», in Firenze.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1989, n. 154, e in particolare l'art. 34, comma 8-bis;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l'art. 2;
Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;
Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della filiazione Fashion Institute of Technology;
Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante della filiazione Fashion Institute of Technology al sig. Jeffery Ira Slonim, nato a New York (USA), il 27 marzo 1952;
Visto lo Statuto dell'Universita' Fashion Institute of Technology avente sede a New York, Seventh Avenue at 27 Street, N.Y., U.S.A.;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1998 con il quale l'attivita' del Fashion Institute of Technology e' stato ritenuta non commerciale a tutti gli effetti tributari ai sensi dell'art. 34, comma 8-bis della legge n. 154/1989;
Visto l'atto con il quale l'autorita' competente Fashion Institute of Technology ha deliberato l'insediamento della propria Fashion Institute of Technology in Firenze, Villa Strozzi, via Pisana, 77;
Visti l'elenco dei programmi didattici del Fashion Institute of Technology e l'elenco delle discipline, parti di tali programmi didattici, che si intendono svolgere in Italia presso la filiazione;
Visto il parere del Ministero dell'interno espresso con la nota del 6 luglio 2007;
Considerato che la documentazione trasmessa e' conforme a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 23 maggio 2000;
Constatato che tutta la documentazione e' stata trasmessa in originale o in copia conforme, corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana;
Rilevato che il Fashion Institute of Technology e' ente senza scopo di lucro, come dichiarato dall'autorita' competente e come indicato nello statuto dell'istituzione medesima;
Rilevato che lo scopo della filiazione e' lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca del Fashion Institute of Technology;
Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso il Fashion Institute of Technology;
Rilevato l'esplicito impegno a trasmettere, all'inizio di ogni anno accademico, ai Ministeri competenti, l'elenco nominativo dei propri studenti che si recheranno presso la sede della filiazione con l'indicazione della rispettiva cittadinanza e degli insegnamenti impartiti;

Decreta:

1. Si conferma l'autorizzazione gia' concessa ai sensi dell'art. 34, comma 8-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, per l'attivita' svolta in Italia dalla filiazione della Universita' «Fashion Institute of Technology», in Firenze, Villa Strozzi, Via Pisana, 77.
2. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonche' per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e successive modificazioni.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2010

Il Ministro: Gelmini
 
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