Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 10 febbraio 2010
Estensione della validita' del riconoscimento di idoneita' all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S-200, 200, 510, 810, 820, 1900, E112 di cui al DEC/DPN/2351 del 14 dicembre 2006.


IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», cosi' come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;
Visto il decreto del direttore generale per la Protezione della Natura DEC/DPN/2351 del 14 dicembre 2006 che riconosce l'idoneita' tecnica, ai sensi del citatodecreto direttoriale23 dicembre 2002, all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti denominati: OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S, 150-200, 150S-200, 200, 510, 520, 810, 820, 1900 e E112 della societa' Zenit Ambiente S.r.l.;
Vista l'istanza prodotta dalla societa' Zenit Ambiente S.r.l. in data 19 ottobre 2009, diretta ad ottenere una estensione del periodo di validita' del riconoscimento di idoneita' dei prodotti assorbenti: OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S-200, 200, 510, 810, 820, 1900, E112;
Considerato che il riconoscimento di idoneita' all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, ha durata triennale ed e' rinnovabile;
Considerato che gli Enti tecnici di riferimento non hanno segnalato l'introduzione, dalla emanazione del citatodecreto direttorialedel 23 dicembre 2002, di significativi aggiornamenti delle metodologie atte a valutare l'efficacia, la stabilita' e la tossicita' dei prodotti disinquinanti, e che pertanto la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilita', di efficacia e di tossicita') relative ai prodotti assorbenti summenzionati ed agli atti di questa Direzione sia da considerarsi ancora valida;
Viste le note dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nota prot. n. 1705 del 15 gennaio 2010) e dell'istituto Superiore di Sanita' (nota prot. n. 1948 del 20 gennaio 2010), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di validita' del riconoscimento di idoneita' tecnica dei prodotti assorbenti OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S-200, 200, 510, 810, 820, 1900, E112, alla luce di quanto dichiarato dalla societa' Zenit Ambiente S.r.l. circa le immutate caratteristiche dei suddetti prodotti dalla data del suo riconoscimento di idoneita';
Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione della estensione del periodo di validita' del riconoscimento di idoneita' tecnica dei prodotti summenzionati;

Decreta:

Art. 1

La validita' del riconoscimento di idoneita' all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S-200, 200, 510, 810, 820, 1900, E112 di cui al DEC/DPN/2351 del 14 dicembre 2006, e' estesa per ulteriori 3 anni dalla data del presente.
 
Art. 2

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2010

Il direttore generale: Cosentino
 
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