Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2010, n. 34
Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 28 ottobre 2005, con il quale e' stato istituito l'Istituto per il libro;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 15;
Visto l'articolo 2, comma 409, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare l'articolo 2, comma 1;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 20 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 28 luglio 2009, con il quale e' stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 20 luglio 2009;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 novembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Centro per il libro e la lettura

1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «CLL», con sede in Roma, e' Istituto che afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; esso gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.
2. Il dirigente preposto al CLL assume il titolo di direttore, e' responsabile dell'attivita' del CLL e del conseguimento degli obiettivi ed adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e della spesa coordinando le attivita' del CLL medesimo. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione del CLL e' disposto secondo le procedure richiamate nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni.
3. Al conseguimento dei fini istituzionali il CLL provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, dall'utilizzo dei beni e degli spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle funzioni e dalle attivita' di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonche' di organizzazioni internazionali finalizzati ad attivita' rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attivita' di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare il CLL puo' effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, puo' richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che esso organizza.
4. Il CLL puo' istituire borse di studio e di ricerca.



NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante
«Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002,
n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio
2004, n. 11.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
«Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 giugno
1924, n. 130.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1941, n. 166.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233 (Il provvedimento e' stato
abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010 dalla lettera c)
del comma 1 dell'art. 51 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303).
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante
«Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 ottobre 1984, n. 298.
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
«Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e
convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre
1996, n. 300.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
«Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439, recante «Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di approvazione e di
rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in
ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli
enti pubblici non economici in materia di approvazione dei
bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi
disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 dicembre 1998, n. 297.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio
2003, n. 103.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
2003, n. 240, recante «Regolamento concernente il
funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del
servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia
gestionale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
agosto 2003, n. 200.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
recante «Riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
febbraio 2004, n. 29.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto
2006, n. 186.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 89, recante «Regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158.
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
2007, n. 291:
«Art. 15 (Istituti centrali, nazionali e dotati di
autonomia speciale). - 1. Sono istituti centrali:
a) l'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione;
b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) l'Opificio delle pietre dure;
d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
e) l'Istituto centrale per il restauro e la
conservazione del patrimonio archivistico e librario, che
assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed
il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli
archivi di Stato;
f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui
all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368;
g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed
audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.
1-bis. Sono Istituti nazionali:
a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico
ed etnografico «L. Pigorini»;
b) il Museo nazionale d'arte orientale;
c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte
moderna e contemporanea;
d) l'Istituto nazionale per la grafica.
2.
3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:
a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Napoli e Pompei;
b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Roma;
c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Venezia e dei comuni della Gronda
lagunare;
d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Napoli;
e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Roma;
f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Firenze;
g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il
restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;
h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
l) il Centro per il libro e la lettura;
m) l'Archivio centrale dello Stato.
4. Con decreti ministeriali di natura non
regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, sono individuati gli istituti
di cui al presente articolo, nonche' gli altri organismi
istituiti come autonomi ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.
5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti
centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono
definiti con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988.
Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad
applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti
regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al
presente articolo sono conferiti dai titolari delle
strutture dirigenziali di livello generale da cui gli
stessi istituti dipendono o cui afferiscono.».
- Si riporta il testo del comma 409 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«409. Per l'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata
la spesa di 1,5 milioni di euro per le spese di
funzionamento nonche' per le attivita' istituzionali del
Centro per il libro e la lettura, istituito presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali con il
compito di promuovere e di realizzare campagne di
promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed
eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro
italiano, di sostenere le attivita' di diffusione del libro
e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e
privati, nonche' di assicurare il coordinamento delle
attivita' delle altre istituzioni statali operanti in
materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della
lettura. Il Centro collabora con le istituzioni
territoriali e locali competenti e con i soggetti privati
che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' organizzative e di funzionamento del
Centro.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante
«Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di
riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e
le attivita' culturali», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2009, n. 164:
«Art. 2 (Norme finali e abrogazioni). - 1. Il Centro
per il libro e la lettura, gia' istituito presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali con la
denominazione Istituto per il libro, gode di autonomia
scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, ai
sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, e successive modificazioni. Con regolamento
emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
stabilite le modalita' organizzative e di funzionamento del
Centro per il libro e la lettura.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare
adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, si provvede
alla definizione dell'articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione
centrale e periferica, nell'ambito degli uffici
dirigenziali di livello generale individuati dal presente
regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi
uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi
dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 18
giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158
dell'8 luglio 2008. Con successivo decreto ministeriale si
provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la
gestione delle risorse finanziarie in tale fase
transitoria. In particolare, per quanto concerne gli
aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:
a) la Direzione generale per l'organizzazione, gli
affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni
di competenza, dei Servizi I, II, III e IV della ex
Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la
formazione, la qualificazione professionale e le relazioni
sindacali e dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione
generale per il bilancio e la programmazione economica, la
promozione, la qualita' e la standardizzazione delle
procedure;
b) la Direzione generale per la valorizzazione del
patrimonio culturale si avvale, limitatamente all'esercizio
delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I e IV della
ex Direzione generale per i beni architettonici,
storico-artistici ed etnoantropologici, del Servizio III
della ex Direzione generale per i beni archeologici, del
Servizio III della Direzione generale per gli archivi, del
Servizio II della ex Direzione generale per i beni librari,
gli istituti culturali ed il diritto di autore, nonche' dei
Servizi III e IV della ex Direzione generale per il
bilancio e la programmazione economica, la promozione, la
qualita' e la standardizzazione delle procedure;
c) la Direzione generale per il paesaggio, le belli
arti, l'architettura e l'arte contemporanee si avvale dei
Servizi I, II, III, IV e V della ex Direzione generale per
la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e
l'arte contemporanee e dei Servizi I, II e III della ex
Direzione generale per beni architettonici,
storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente
all'esercizio delle attribuzioni di competenza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati gli articoli da 12 a 22, l'art.
23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle
pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari,
gli articoli da 25 a 28 e l'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio
2001, n. 307, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 2:
1) al comma 5, lettera a), le parole: "ai capi dei
Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al
Segretario generale";
2) al comma 5, lettera b), le parole: "per il
presidente dell'organo di direzione di cui all'art. 7,
comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per il direttore
del Servizio di controllo interno di cui all'art. 7, comma
2";
3) al comma 6, le parole: "ai capi dei
Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al
Segretario generale";
4) al comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: "Uno
dei suddetti dirigenti puo' essere assegnato presso
l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo
dell'Ufficio legislativo.";
5) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per la
ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione" e "Il suddetto
Dipartimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "la Direzione generale per l'organizzazione, gli
affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il
personale" e "La suddetta Direzione generale";
b) all'art. 3, comma 2, le parole: "dei Dipartimenti"
e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "delle strutture dirigenziali di livello
generale" e "le strutture dirigenziali di livello
generale";
c) all'art. 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti"
sono sostituite dalle seguenti: "del Segretariato
generale";
d) all'art. 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo
monocratico, e' affidata dal Ministro ad un dirigente con
incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica
amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo
interno spetta il trattamento economico previsto dall'art.
2, comma 5, lettera b).";
e) all'art. 12, comma 1, la parola: "cinque" e'
sostituita dalla seguente: "quattro".
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno
luogo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 20,
comma 6, del CCNL dell'Area 1 - dirigenza.».
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 20 luglio 2009, recante «Articolazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale
dell'Amministrazione centrale e periferica», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2009, n. 184.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250:
«Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con
decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano
competenza su complessi di beni distinti da eccezionale
valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A
ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti
preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il
trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia
puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche
pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze
archivistiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione
del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite, alle connesse responsabilita' e ai
risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e
responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e'
definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e
dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione
complessiva del dirigente considerata al netto della
retribuzione individuale di anzianita' e degli incarichi
aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo
da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti
gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si
applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non puo'
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto
legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformita' e
perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e'
determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibro del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da
queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell'offerta formativa. Le
universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9.».
- Per il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
ella Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 2
Compiti istituzionali

1. Compito del CLL e' quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonche' di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero.
2. Nello svolgimento dei compiti il CLL collabora con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro.
3. Il CLL, in particolare:
a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
b) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;
d) promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema, la stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura;
e) promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri per gli ambiti di relativa competenza, adeguate politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero, attraverso una pianificazione pluriennale delle strategie di intervento in materia di partecipazione alle Fiere internazionali del libro e di sostegno alle traduzioni, anche in esecuzione di appositi accordi culturali, nonche' attraverso un piano annuale di intervento da predisporre entro il 30 aprile di ciascun anno;
f) promuove e organizza manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, volti a diffondere la produzione editoriale italiana e la cultura della lettura in generale; in particolare, il CLL organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura, sentita la Conferenza unificata ed in collaborazione con i soggetti legati alla filiera del libro;
g) sostiene, anche mediante l'intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7, le attivita' di diffusione del libro e della lettura, di coordinamento e di sostegno delle iniziative promosse dalle biblioteche, dalle scuole e dalle istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
h) supporta, anche mediante l'intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7, le iniziative necessarie a potenziare l'attivita' delle biblioteche scolastiche, favorendone, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', il raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i piu' giovani, anche tramite l'utilizzazione di procedure tecnologiche informatiche e telematiche;
i) implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attivita' svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle gia' esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.
 
Art. 3
O r g a n i

1. Sono organi del CLL:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) l'osservatorio del libro e della lettura;
e) il collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 4
Presidente

1. Il presidente del CLL e' scelto dal Ministro per i beni e le attivita' culturali tra personalita' in possesso di comprovati requisiti di capacita' ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL.
2. Il presidente ha la rappresentanza del CLL nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali; convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno. Nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell'attivita' di studio e ricerca dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7.
3. Il Presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta.
 
Art. 5
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del CLL e' composto da:
a) il presidente del CLL che lo presiede;
b) il direttore del CLL;
c) il funzionario preposto al servizio amministrativo - addetto all'ufficio contabilita' e bilancio, con funzioni di segretario;
d) un funzionario tecnico scientifico, scelto tra una terna di nominativi indicata dal direttore;
e) un dirigente od un funzionario del Ministero per i beni e le attivita' culturali designato dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
f) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
g) un componente designato dalla Conferenza Stato-regioni scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL.
2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. La partecipazione al consiglio di amministrazione non da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.
3. I componenti di cui al comma 1, lettere a), d) , e), f) e g) sono nominati per tre anni con possibilita' di essere confermati per una sola volta.
4. I criteri di scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere e) e g) sono indicati dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
5. Il consiglio di amministrazione adotta le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici sulla base del programma delle attivita' proposto dal consiglio scientifico, di cui all'articolo 6, e in coerenza con la direttiva generale annuale e con gli altri atti di indirizzo del Ministro.
6. Il consiglio di amministrazione delibera il programma di attivita' annuale e pluriennale del CLL e ne verifica la compatibilita' finanziaria e l'attuazione; delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente o dal direttore del CLL.
7. Il direttore del CLL trasmette al direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore una relazione annuale sui risultati dell'attivita' del CLL.
 
Art. 6
Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo nelle materie di competenza del CLL ed elabora le linee di attivita' e di intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7.
2. Il consiglio scientifico propone al consiglio di amministrazione il programma annuale e pluriennale di attivita' del CLL, individuando le priorita' strategiche.
3. Il Consiglio scientifico e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto da:
a) il presidente, scelto dal Ministro tra personalita' di chiara fama in possesso di comprovati requisiti ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL;
b) due componenti designati rispettivamente dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
c) due componenti designati dal Ministro, di cui uno designato di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL;
d) due componenti designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative degli editori e dei librai tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attivita' del CLL, operanti in istituzioni italiane e straniere.
4. Alle riunioni del consiglio scientifico partecipa senza diritto di voto il direttore del CLL.
5. Il consiglio scientifico e' convocato dal presidente.
6. Il consiglio scientifico elegge al suo interno un vice presidente.
7. I componenti del consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al consiglio scientifico non da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 7
Osservatorio del libro e della lettura

1. L'osservatorio del libro e della lettura, sulla base delle linee di attivita' e di intervento elaborate dal consiglio scientifico, svolge i seguenti compiti:
a) studio del livello e delle modalita' di diffusione della lettura in Italia e proposte di iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;
b) studio dell'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proposta di iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
c) studio dell'evoluzione dell'offerta libraria in Italia, dei comportamenti di acquisto e del settore editoriale in genere;
d) raccolta e diffusione delle informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell'editoria o comunque utili per gli operatori editoriali e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;
e) approfondimento degli aspetti legati alla gestione dei diritti per la riproduzione delle opere conservate dai musei e dalle istituzioni culturali;
f) implementazione delle politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attivita' svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle gia' esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.
2. L'osservatorio del libro e della lettura e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto da:
a) il direttore del CLL che lo presiede;
b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
c) cinque funzionari del Ministero per i beni e le attivita' culturali designati dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
d) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
e) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
f) due rappresentanti designati dall'Associazione italiana editori;
g) un rappresentante designato dall'ISTAT;
h) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni;
i) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
3. Alle riunioni dell'osservatorio del libro e della lettura partecipa senza diritto di voto il presidente del CLL.
4. I componenti dell'osservatorio del libro e della lettura di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h) e i), durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione all'osservatorio del libro e della lettura non da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.
5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio del libro e della lettura sono assicurate dal personale assegnato al CLL.
 
Art. 8
Collegio dei revisori dei conti

1. Presso il CLL opera il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di presidente ed un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, durano in carica tre anni con possibilita' di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo di regolarita' amministrativo-contabile.
 
Art. 9
Bilancio di previsione, esercizio finanziario

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
3. Il bilancio di previsione e' composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
6. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacita' operative del CLL.
8. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
9. Il bilancio di previsione redatto dal direttore e' sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale. Il collegio dei revisori dei conti, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.
10. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.
11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
12. Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono redatti secondo gli schemi di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.



Note all'art. 9:
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 10
Preventivo economico

1. Il preventivo economico, redatto in conformita' al regolamento per l'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.



Note all'art. 10:
- Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 11
Entrate e spese

1. Per le entrate e per le spese il consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative.
 
Art. 12
Riscossione delle entrate, ordinazione
e pagamento delle spese

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le entrate e le spese sono gestite con un conto in tesoreria unica tramite un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, mediante rispettivamente reversali di incasso e mandati di pagamento emessi dal CLL.
2. Le entrate possono derivare da ordini di pagamento del competente centro di responsabilita' e da proventi e contributi diversi di cui all'articolo 1.
3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata del bilancio, sono firmate dal direttore o da un suo delegato.
4. Le reversali e i mandati di pagamento sono corredati della documentazione giustificativa rispettivamente dell'entrata e della spesa.
5. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite l'istituto bancario, al CLL per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.
6. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilita' e bilancio per il riscontro amministrativo-contabile.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103:
«Art. 50 (Affidamento del servizio di cassa o di
tesoreria). - 1. Il servizio di cassa o di tesoreria e'
affidato in base ad apposita convenzione, deliberata
dall'organo di vertice, a imprese autorizzate all'esercizio
dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Il servizio e' aggiudicato previo esperimento di
apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolato d'oneri
e nel bando di gara devono essere specificatamente indicati
i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni,
evitando ogni forma di compensazione atta a realizzare
artificiose riduzioni di valori monetari.
3. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le
modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa
delle strutture periferiche dell'ente, senza alcun
pregiudizio per l'unitarieta' del servizio e delle
condizioni pattuite.
4. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a
terzi, il tesoriere o cassiere risponde con tutte le
proprie attivita' e con il proprio patrimonio.
5. Il tesoriere o cassiere e' responsabile di tutti i
depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.
6. L'ente puo' avvalersi dei conti correnti postali per
l'espletamento di particolari servizi. Unico traente e'
l'istituto tesorerie o cassiere di cui al comma 1, previa
emissione di apposita reversale da parte dell'ente con
cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.
7. Le modalita' per l'espletamento del servizio di
cassa o di tesoreria, devono essere coerenti con le
disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e
relativi decreti attuativi.
8. Se l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo
consente, il servizio di tesoreria viene gestito con
metodologie ad evidenze informatiche con collegamento
diretto tra il servizio ragioneria dell'ente ed il
tesoriere o cassiere, al fine di consentire l'interscambio
dei dati e della documentazione relativi alla gestione del
servizio anche ai fini di cui all'art. 33, comma 9.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230.



 
Art. 13
Fondi di riserva

1. Nel bilancio annuale e' iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non sono emessi mandati di pagamento.
2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 e' utilizzato previa delibera del consiglio di amministrazione e non puo' superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.
 
Art. 14
Variazioni al bilancio annuale di previsione

1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze del CLL oppure si verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni.
2. Le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attivita' culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Tali deliberazioni divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.
3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.
 
Art. 15
Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio consentono di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 18.
3. Il sistema di scritture del CLL si compone dei seguenti registri:
a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare;
c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare;
d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;
e) i registri degli inventari.
4. Le scritture contabili di cui al comma 3, lettere d) ed e), sono effettuate su registri numerati e vidimati dal direttore. Anche nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati e' comunque garantita l'inalterabilita' dei dati archiviati.
 
Art. 16
Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
2. Il conto consuntivo e' redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 9.
3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione. Esso e' redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
4. Il conto economico, redatto in conformita' al preventivo economico di cui all'articolo 10, offre la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
5. Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa che evidenzia i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.
6. Il conto consuntivo, unitamente alla nota illustrativa, e' sottoposto dal direttore all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza.
7. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. Entro quindici giorni dalla delibera, il conto consuntivo e' trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto bancario tesoriere ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di competenza.



Note all'art. 16:
- Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 17
Residui

1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.
2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
3. Annualmente e' compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili, nonche' quelle rimaste da riscuotere.
4. La variazione dei residui attivi e passivi forma oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti e' tenuto ad esprimere il suo parere.
5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al comma 4 sono allegate al conto consuntivo.
6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.
 
Art. 18
Disciplina dei beni d'uso

1. I beni del CLL appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al CLL stesso.
2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
4. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.



Note all'art. 18:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le
gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
amministrazioni dello Stato», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266.



 
Art. 19
Disciplina del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria e' affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e viene svolto secondo le modalita' indicate in un'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.



Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle
note all'art. 12.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 29
ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298:
«Art. 1. - Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e
i provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici
sorti sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24
marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L. 25
luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli
istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri
degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A
annessa alla presente legge, effettuano, nella qualita' di
organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti,
le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle
contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti
enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed
extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni,
sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti
dal settore privato, devono essere versate in contabilita'
speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle
provenienti da mutui, devono affluire in contabilita'
speciale infruttifera, nella quale devono altresi' essere
versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto
altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni
di pagamento sono addebitate in primo luogo alla
contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei
relativi fondi.
Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso
d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e sono
altresi' disciplinati le condizioni, i criteri e le
modalita' per l'effettuazione delle operazioni e per il
regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i
tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi
pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche
alle disponibilita' in numerario o in titoli esistenti
presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del
mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del
Ministro del tesoro di cui al presente comma.
Il tasso di interesse per le somme versate nelle
contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma del
presente articolo deve essere fissato dal decreto
ministeriale in una misura compresa fra il valore
dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti
postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
del Tesoro a scadenza trimestrale.
Il decreto ministeriale che, a norma del precedente
secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le
modalita' di attuazione delle discipline previste dalla
presente legge deve garantire agli enti ed organismi
interessati la piena ed immediata disponibilita', in ogni
momento, delle somme di loro spettanza giacenti in
tesoreria nelle contabilita' speciali fruttifere e
infruttifere.
All'onere derivante dalla corresponsione degli
interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile
in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e
1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale
1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia". Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro
del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti
ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa
alla presente legge si applicano le disposizioni previste
dall'art. 40, legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato
dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, nonche' dall'art. 35, quattordicesimo comma,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente
modificate e integrate dal successivo art. 3 della presente
legge.».



 
Art. 20
Servizio di cassa interno

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al direttore o ad un suo delegato di un fondo cassa.
2. Con il fondo di cui al comma 1 si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonche' al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennita' di missione.
3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 21
Attivita' contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attivita' contrattuale e' svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.
2. Le spese in economia sono disciplinate dalla normativa vigente.
3. I contratti sono stipulati dal direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal funzionario amministrativo individuato dal direttore.
 
Art. 22
R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.
2. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.



Note all'art. 22:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1998, n. 439, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 23
Abrogazione e norme finali

1. Il decreto ministeriale 28 ottobre 2005 e' abrogato.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bondi, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 242
 
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