Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2010 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 6 novembre 2009
Attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 133/2008. (Deliberazione n. 113/2009).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero;
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore (cd. «de minimis»);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 112/2008, il quale, nel disciplinare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, ha modificato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, la legge 20 ottobre 1990, n. 304 e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, individuando le iniziative ammesse ai benefici, a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 251/1981;
Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 6, che rinvia a una o piu' delibere di questo Comitato la determinazione dei termini, delle modalita' e delle condizioni degli interventi, delle attivita' e degli obblighi del gestore, delle funzioni di controllo, nonche' della composizione e dei compiti del Comitato per l'amministrazione del citato Fondo rotativo (cd. Comitato agevolazioni);
Tenuto conto che lo stesso comma 3 del citato art. 6 prevede, altresi', che le suddette delibere vengano adottate su proposta del Ministro della sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri;
Vista la nota n. 25364 del 5 ottobre 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, tra l'altro, per il relativo esame di questo Comitato, uno schema di delibera concernente l'attuazione del richiamato art. 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 112/2008;
Tenuto conto che alla Societa' italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' stata attribuita dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, a valere sul Fondo rotativo sopra richiamato;
Considerata la necessita' di rendere operative le riforme per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese di cui al citato art. 6;
Udita la proposta del Ministro dello sviluppo economico sulla quale viene acquisito il concerto del vice Ministro dell'economia e delle finanze e del Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:
1. Termini, modalita' e condizioni degli interventi.
A) Sono individuati i seguenti termini, modalita' e condizioni di realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 (programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento):
A.1) Il programma deve essere rivolto a Paesi che non sono membri dell'Unione europea e realizzato attraverso l'apertura da parte del richiedente di una struttura che ne consenta in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento. La struttura puo' essere gestita dal richiedente direttamente o tramite un soggetto terzo locale, partecipato o meno dallo stesso richiedente. In caso di soggetto terzo non partecipato, il rapporto con il richiedente deve essere documentato con apposito contratto.
Il programma puo' avere ad oggetto la diffusione di beni e servizi prodotti in Italia o comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane.
L'intervento agevolativo viene concesso in forma di finanziamento agevolato.
A.2) La misura e le condizioni dell'intervento agevolativo sono deliberate dal Comitato agevolazioni di cui al punto 3 della presente delibera nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «de minimis».
Le spese previste per il programma all'estero devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla «scheda programma», approvata dal Comitato agevolazioni. Sono ammissibili all'intervento agevolativo le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento. L'intervento agevolativo puo' coprire fino all'85% dell'importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni. I criteri di ammissibilita' delle spese inserite nella «scheda programma», nonche' la loro tipologia e misura (compresa quella di eventuali spese riconoscibili in misura forfettaria) saranno determinati con successiva delibera del Comitato agevolazioni.
Il tasso d'interesse del finanziamento agevolato e' pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non puo' essere inferiore allo 0,50% annuo. Le altre condizioni di intervento - durata, garanzie, tasso di mora e quant'altro necessario per disciplinare correttamente l'intervento stesso - sono deliberate dal Comitato agevolazioni.
In tema di garanzie, il Comitato agevolazioni puo' prevedere condizioni piu' favorevoli per le piccole e medie imprese (PMI) tenuto conto dell'affidabilita' delle stesse e della capacita' di rimborsare il finanziamento.
A.3) Le modalita' di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilita' e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi alle erogazioni del finanziamento agevolato, nonche' quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabilite con apposite delibere del Comitato agevolazioni. Su richiesta del richiedente, il Comitato agevolazioni puo' prevedere l'erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 30% del finanziamento deliberato.
Il Comitato agevolazioni definisce altresi' le procedure e le modalita' per la valutazione finale di ogni singolo programma, ovvero per stabilire se lo stesso sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato affatto e adotta le relative delibere.
B) Sono individuati i seguenti termini, modalita' e condizioni di realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 (studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati a investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti):
B.1) Le iniziative devono riguardare il settore di attivita' del richiedente, che deve essere lo stesso soggetto che intende realizzare e/o partecipare all'investimento. I programmi di assistenza tecnica debbono riguardare investimenti effettuati non piu' di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. L'intervento agevolativo viene concesso in forma di finanziamento agevolato.
B.2) La misura e le condizioni dell'intervento agevolativo sono deliberate dal Comitato agevolazioni nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunitario «de minimis».
I criteri di ammissibilita' delle spese inserite nella «scheda preventivo» saranno determinati con successiva delibera del Comitato agevolazioni.
Sono ammissibili all'intervento agevolativo le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione dello studio o dell'assistenza tecnica che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento. L'intervento agevolativo puo' coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni.
Il tasso d'interesse del finanziamento agevolato e' pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non puo' essere inferiore allo 0,50% annuo.
Le altre condizioni di intervento - durata, garanzie, tasso di mora e quant'altro necessario per disciplinare correttamente l'intervento stesso - sono deliberate dal Comitato agevolazioni. In tema di garanzie, il Comitato agevolazioni puo' prevedere condizioni piu' favorevoli per le PMI tenuto conto dell'affidabilita' delle stesse e della capacita' di rimborsare il finanziamento.
B.3) Le modalita' di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilita' e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento agevolato, nonche' quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabilite con apposite delibere del Comitato agevolazioni.
Su richiesta del richiedente, il Comitato agevolazioni puo' prevedere l'erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 70% del finanziamento deliberato.
Il Comitato agevolazioni definisce altresi' le procedure e le modalita' per la valutazione finale di ogni singolo programma, ovvero per stabilire se lo stesso sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato affatto e adotta le relative delibere.
C) Altri interventi prioritari da individuare e definire.
Con successive delibere di questo Comitato si provvedera' a individuare e definire altri interventi prioritari in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 in merito alle modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. 2. Funzioni di controllo.
Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali il Ministero dello sviluppo economico esercita una funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
Al fine di valutare l'efficacia degli investimenti dei fondi pubblici, in ordine alla realizzazione dei singoli progetti approvati, il Ministero dello sviluppo economico, anche mediante ispezioni in loco, accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione. A tal fine, il suddetto Ministero puo' avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e di altri soggetti istituzionali nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.
Il programma annuale dei controlli e i loro esiti sono deliberati dal Comitato agevolazioni.
Le eventuali spese di missione relative all'effettuazione dei controlli continuano ad essere finanziate secondo quanto previsto dalla disciplina vigente alla data della presente delibera.
3. Attivita' e obblighi del gestore, composizione e compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
Per la gestione degli interventi di cui alla presente delibera, il Ministero dello sviluppo economico - sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che si pronuncera' entro 30 giorni - e l'ente gestore Simest S.p.A., stipulano apposita convenzione. Tale convenzione determina le attivita' e gli obblighi in capo al soggetto gestore nonche' i relativi compensi e le modalita' di rendicontazione. Per le finalita' disciplinate dalla presente delibera, l'ente gestore continua ad utilizzare le disponibilita' giacenti sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22044, nonche' quelle che affluiscono al conto corrente medesimo in virtu' dei ripagamenti dei prestiti concessi. Tali disponibilita', per quanto riguarda gli interventi posti in essere, vengono gestite con le stesse modalita' del Fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251.
A tal fine l'ente gestore continua ad operare sul predetto conto corrente. Fino alla data di entrata in vigore della nuova convenzione l'ente gestore continua ad operare con i criteri e le procedure attualmente vigenti, e all'avvio della nuova convenzione provvede a rendicontare ai Ministeri vigilanti.
L'organo competente ad amministrare il Fondo rotativo di cui sopra e' il Comitato agevolazioni istituito presso la Simest S.p.A. in base alla convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.A., e successive modifiche, per l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998.
Il Comitato agevolazioni, costituito con decreto ministeriale 24 luglio 2008, e successive integrazioni e modificazioni, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato e definisce i criteri, le modalita' operative e le direttive per gli interventi nell'ambito dei termini, delle modalita' e delle condizioni fissati dalla presente delibera. Il Comitato agevolazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attivita':
a) approva le circolari operative che disciplinano le modalita' di concessione delle agevolazioni;
b) delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni;
c) delibera in ordine alle modifiche, alle revoche, alle rinunzie e alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonche' all'avvio di azioni giudiziarie;
d) delibera sul programma annuale di attivita' ispettive e di controllo in ordine alla realizzazione dei progetti approvati;
e) approva, nel rispetto dei termini previsti dalle norme e in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni competenti, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalle presente delibera;
f) delibera in ordine alle commissioni maturate per l'attivita' svolta dal soggetto gestore del Fondo;
g) delibera, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine alla relazione sull'attivita' svolta, sulle operazioni accolte e su una analisi comparata dei dati riferiti all'ultimo triennio;
h) delibera in ordine alle proposte avanzate dalla Simest S.p.A. per il miglioramento del rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
i) approva annualmente la situazione delle disponibilita', degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo rotativo, alla data del 31 dicembre precedente, nonche' la loro rendicontazione;
l) delibera su questioni di carattere generale relative all'amministrazione del Fondo. 4. Norme finali.
Entro sessanta giorni dalla data della presente delibera il Comitato agevolazioni emana le previste delibere applicative.
Sino alla piena operativita' di tutti gli atti applicativi restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi Il segretario: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti 25 febbraio 2010 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 156
 
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