Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 febbraio 2010
Modalita' di utilizzazione e di controllo dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis assegnato all'Italia, ai sensi del regolamento della Commissione europea n. 1535/2007.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8013 del 30 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, relativo alla ripartizione dell'importo cumulativo degli aiuti de minimis assegnato all'Italia tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2008, n. 31;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2008, n. 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2008, registro n. 1, foglio n. 342, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Tenuto conto dell'importo cumulativo degli aiuti de minimis assegnato all'Italia dal citato regolamento n. 1535/2007;
Vista la ripartizione di tale importo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e lo Stato, determinata con il citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8013 del 30 marzo 2009;
Considerata la necessita di definire le modalita' di utilizzazione degli importi cumulativi nonche' le modalita' di controllo, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1535/2007;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1
Aiuti de minimis

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di utilizzazione dell'importo cumulativo assegnato all'Italia, come ripartito ai sensi del decreto n. 8013 del 30 marzo 2009 citato nelle premesse (di seguito decreto), nonche' le modalita' di controllo, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007.
2. Ciascuna amministrazione e ente puo' erogare aiuti de minimis nel rispetto di quanto previsto dal regolamento n. 1535/2007, entro i limiti stabiliti con il decreto richiamato al comma 1.
3. Gli enti diversi dalle regioni e province autonome presenti sul territorio regionale possono concedere aiuti de minimis previo accordo con le regioni di appartenenza.
4. L'ammontare degli aiuti concessi dalle amministrazioni e dagli enti diversi dallo Stato e dalle regioni e province autonome presenti sul territorio regionale concorre al raggiungimento del massimale assegnato alla regione di appartenenza ai sensi dell'allegato al citato decreto n. 8013 del 30 marzo 2009.
5. Qualora una regione avesse esaurito il plafond di propria competenza e avesse la necessita' ulteriore di intervenire in de minimis puo' stipulare un accordo con un'altra regione, che autorizzi l'utilizzo di parte della propria quota di plafond ancora disponibile. Di tale accordo verra' data comunicazione al Comitato di gestione, di cui al successivo art. 4.
 
Art. 2
Riserva nazionale

1. Ferma restando l'assegnazione allo Stato del 25% dell'importo cumulativo nazionale a titolo di riserva, in caso di accadimenti aventi ricaduta nazionale e richiedenti gestione unitaria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sottopone al parere obbligatorio e vincolante del comitato di gestione di cui al successivo art. 4, ogni provvedimento implicante l'utilizzo della riserva nazionale indicata dall'art. 3, del menzionato decreto n. 8013 del 30 marzo 2009 (di seguito riserva).
2. Qualora una regione o provincia autonoma debba far fronte a eventuali ulteriori necessita' eccedenti la quota alla stessa assegnata ai sensi del decreto n. 8013 del 30 marzo 2009, puo' ricorrere alla riserva. A tal fine, la regione invia richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, valutata la capienza della riserva, sottopone la richiesta stessa al parere del Comitato di gestione di cui al successivo art. 4.
 
Art. 3
Registro degli aiuti di Stato

1. Ciascuna amministrazione e ciascun ente provvede a iscrivere gli aiuti de minimis concessi ai sensi del presente decreto nel registro informatico degli aiuti di Stato (di seguito registro), da istituirsi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il registro consente di accertare che l'importo complessivo concesso ad ogni beneficiario durante i due esercizi fiscali precedenti e nell'esercizio fiscale in corso non superi il massimale di 7.500 euro previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 e che l'importo complessivamente concesso da ciascuna amministrazione e/o ente non ecceda la quota di competenza della regione secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 8013 del 30 marzo 2009.
3. Nel registro devono essere riportati i dati relativi all'aiuto concesso e a quello erogato, alla base giuridica dell'aiuto, all'ente concedente, al beneficiario nonche' ogni altra informazione indicata nella circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante le istruzioni necessarie per l'utilizzo del registro.
4. Gli aiuti concessi dalle amministrazioni e dagli enti diversi dalle regioni e province autonome presenti sul territorio regionale devono essere iscritti nel registro, a cura dell'amministrazione o ente concedente, al fine di consentire la verifica del rispetto dei massimali, coerentemente con il regolamento (CE) n. 1535/2007 e con le assegnazioni di cui all'allegato al decreto ministeriale n. 8013 del 30 marzo 2009.
5. In attesa che il registro centrale degli aiuti di Stato contenga informazioni complete su ogni aiuto de minimis e copra un periodo di almeno tre anni, ogni amministrazione o ente concedente aiuti di Stato de minimis richiede a ciascuna impresa beneficiaria di dichiarare che l'importo dell'aiuto che ha percepito non supera il massimale di 7.500,00 euro concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti.
 
Art. 4
Il comitato di gestione de minimis

1. E' istituito il comitato di gestione de minimis per la formulazione dei pareri in ordine all'uso della riserva di cui all'art. 2, comma 1, ad opera dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (di seguito comitato).
2. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' composto dal direttore generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi, con funzione di presidente, dal dirigente dell'Ufficio SVIRIS VIII - Aiuti di Stato e da un funzionario del medesimo Ufficio, in rappresentanza dello Stato, e da un componente di ciascuna regione e provincia autonoma. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Ufficio SVIRIS VIII, con un proprio dipendente.
3. Il comitato e' convocato e si riunisce ogni qual volta un'amministrazione documenti la necessita' di accedere alle risorse della riserva di cui all'art. 2.
4. Il comitato delibera a maggioranza dei pareri espressi dai componenti, che possono essere manifestati anche in forma scritta, inviando apposita comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre giorni prima della data in cui avra' luogo la riunione.
Il presente decreto e' inviato al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 19 febbraio 2010

Il Ministro: Zaia
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone