Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010. (Ordinanza n. 3850).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;
CONSIDERATO che, a seguito dei predetti fenomeni meteorologici, si sono verificati gravi eventi quali la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, l'esondazione di fiumi e torrenti, forti mareggiate, frane e smottamenti conseguenti alla saturazione dei versanti, oltre che danni alla viabilita', alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti;
CONSIDERATO che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
CONSIDERATO, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
RITENUTO comunque necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2010;
ACQUISITA l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana;
SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:
Art. 1

1. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana sono nominati Commissari delegati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. I Commissari delegati, previa individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori dagli stessi nominati che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. I Commissari delegati e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
3. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi resisi necessari per il superamento dell'emergenza, ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo modalita' definite dai Commissari delegati, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza e gli emolumenti spettanti al personale appartenente alla pubblica amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, come certificato dalle Prefetture per quanto concerne il personale prefettizio, le forze di polizia, ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dei rimborsi dovuti per l'impiego del volontariato e della croce rossa italiana nei termini di cui all'articolo 3;
b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza ancora necessari, nonche' per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi comprese quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonche' per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;
c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';
d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale;
f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalita' per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati.
4. Possono essere ricompresi nel programma ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.
5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Commissario delegato per la Regione Liguria, con le procedure e le deroghe di cui all'articolo 9 coordina tutte le amministrazioni ed i soggetti competenti per provvedere con ogni consentita urgenza alla pulizia, alla bonifica, al ripristino della funzionalita' idraulica dell'alveo e delle aree di competenza fluviale, nonche' alle opere ed agli impianti preposti alla messa in sicurezza del fiume Magra e suoi affluenti anche disponendo, ove del caso, la rimozione e la delocalizzazione di insediamenti, attraverso il razionale e coordinato impiego dei finanziamenti di cui dispongono le competenti amministrazioni pubbliche per le finalita' predette.
 
Art. 2

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono variante ai piani urbanistici, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'articolo 9.
2. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati ad erogare, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito nella misura massima di € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita' e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.
 
Art. 5

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, i Commissari delegati, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, sono autorizzati ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 70 % e nel limite massimo di € 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. I Commissari delegati sono autorizzati, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
2. I Commissari delegati sono autorizzati a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
 
Art. 6

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sono autorizzati ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 2, ai soggetti interessati:
a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo;
b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili;
c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attivita' e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di sei giorni lavorativi.
2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
3. I Commissari delegati definiscono, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese.
4. I Commissari delegati sono, altresi', autorizzati a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di 10.000,00 euro sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dai Commissari delegati stessi con propri provvedimenti.
 
Art. 7

1. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza sono scomputate dalle eventuali contribuzioni concesse. I medesimi contributi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c), non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.
 
Art. 8

1 Il Direttore regionale ANAS s.p.a. Toscana e' nominato soggetto attuatore del Presidente della regione Toscana - Commissario delegato, con i poteri di cui all'articolo 9 della presente ordinanza, per il tempestivo ripristino della viabilita' della strada statale n. 1 "Aurelia" nel comune di Vecchiano in provincia di Pisa, dal km 343 al km 349, nonche' per l'eventuale messa in sicurezza di altri punti critici che insistono sulla medesima strada statale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse assegnate al Presidente della regione Toscana - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 10 della presente ordinanza.
 
Art. 9

1. Per l'attuazione della presente ordinanza i Commissari delegati, owero i soggetti attuatori dagli stessi nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69,comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241 e successive modificazioni;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17 e successive modificazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9,10,11,12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22,e 22 bis;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 articolo 191;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
- leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 10

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, e' stanziata, a titolo di anticipazione, la somma di 20.000.000,00 di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile. Le predette risorse sono ripartite tra le Regioni, sulla base delle spese sostenute nella fase di prima emergenza e per gli interventi di somma urgenza cosi' come risultanti dalla stima preliminare operata dalle stesse, in misura pari ad euro 12.000.000,00 per la regione Toscana, euro 5.000.000,00 per la regione Liguria ed euro 3.000.000,00 per la regione Emilia Romagna.
2. Il Presidente della regione Toscana - Commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di protezione civile, di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel limite massimo di euro 4.000.000,00, in deroga a quanto in esso stabilito.
3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai Commissari delegati risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore dei Commissari delegati.
5. I Commissari delegati sono tenuti a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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