Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 gennaio 2010
Rinnovo della designazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini Srl, quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 791/1977, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1996.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;
Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attivita' produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza del 24 marzo 2009, protocollo MiSE n. 33286 del 15 aprile 2009 con la quale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in via Moscova n. 11 - 20017 Rho (Milano), ha richiesto il rinnovo della designazione quale organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;
Considerato che la documentazione trasmessa dall'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. soddisfa i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive;

Decreta:

Art. 1

1. All'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in via Moscova n. 11 - 20017 Rho (Milano), ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e' rinnovata la designazione quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformita' alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.
2. Il suddetto organismo e' designato altresi', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE.
3. La designazione di cui ai precedenti commi ha validita' quinquennale.
 
Art. 2

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione, di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.
2. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. e' tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.
 
Art. 3

1. Entro il periodo di validita' della presente designazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.
3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale
per il mercato,
la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
Vecchio

Il direttore generale
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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