Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2010 (vai al sommario)
LEGGE 1 febbraio 2010, n. 13
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° febbraio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1774):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 21 settembre 2009.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 18 ed il 24 novembre 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 1° dicembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 3014):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri ), in sede referente, il 9 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 16 dicembre 2009 ed il 14 gennaio 2010.
Esaminato in aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio 2010.
 
Allegato

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",
desiderosi di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi e, in particolare, per quanto riguarda gli investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e
riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, in base agli Accordi Internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali che favoriranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti,
Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:
1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, o i diritti correlati all'investimento medesimo, indipendentemente dalla forma giuridica scelta, sempre che sia stato effettuato in conformita' con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio si e' realizzato e includera' in particolare, ma non a titolo esclusivo:
a) la proprieta' di beni mobili ed immobili, cosi' come gli altri diritti reali quali ipoteche, pegni e altri oneri;
b) azioni, quote sociali, redditi di capitale e qualunque altro tipo di partecipazione in societa';
c) denaro, titoli di credito e qualsiasi altro titolo o documento di Stato o pubblico, cosi' come prestiti che abbiano un valore economico direttamente connesso ad un investimento specifico. I crediti saranno inclusi solamente quando saranno regolarmente contrattati e documentati, in conformita' alle disposizioni vigenti nello Stato dove tale investimento sia stato realizzato;
d) diritti della proprieta' intellettuale, inclusi i diritti d'autore ed i brevetti della proprieta' industriale, quali patenti, disegni industriali, marchi commerciali o marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, conoscenze tecnologiche, valore dell'avviamento (goodwill) e altri diritti simili;
e) concessioni economiche conferite per legge o per contratto, e qualsiasi licenza e permesso conferiti in conformita' alla Legge, includendo la prospezione, l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali.
Qualsiasi aumento del valore o modifica della forma in cui i beni siano investiti o reinvestiti, non alterera' la loro natura di investimento ai sensi del presente Accordo.
2. Il termine "investitore" comprende, per ognuna delle Parti Contraenti, le seguenti persone che abbiano effettuato o che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' con il presente Accordo:
a) qualsiasi persona fisica che sia cittadino di una delle Parti Contraenti, in conformita' alla sua legislazione;
b) qualsiasi persona giuridica, con o senza fini di lucro, costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti in conformita' con la legislazione interna di quest'ultima, e che abbia nello Stato stesso la sua sede legale o che sia gestita direttamente o indirettamente da cittadini di una delle Parti Contraenti o da persone giuridiche che abbiano la propria sede legale nel territorio di una delle Parti Contraenti e che siano costituite in conformita' alla legislazione di queste.
3. Il termine "guadagni" fa riferimento a tutti i valori monetari prodotti da un investimento, come gli utili, i dividendi, gli interessi, i profitti e qualsiasi altro introito corrente correlato all'investimento, includendo qualsiasi forma di pagamento in natura come, ma non esclusivamente, materie prime, bestiame, prodotti agricoli o altri prodotti.
4. Il termine "territorio" comprende, nel caso della Repubblica Italiana, oltre alle aree delimitate dai confini terrestri, anche le zone marittime. Queste ultime includono le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati esercitano la propria sovranita' o, in osservanza del diritto internazionale, sulle quali esercitano diritti di sovranita' o di giurisdizione.
Il termine "territorio" comprende, nel caso della Repubblica di Panama, la superficie terrestre, il mare territoriale, la piattaforma continentale sottomarina, il sottosuolo e lo spazio aereo tra Colombia e Costa Rica, cosi' come stabilito dai trattati per i confini stipulati tra Panama e questi Stati.
5. Con "Diritto di Accesso" si intende il diritto ad essere ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente per realizzare investimenti.
6. Con "Accordo di Investimento" si intende il patto tra una delle Parti Contraenti e un investitore dell'altra Parte Contraente relativo ad un investimento.
7. Con "Trattamento non Discriminatorio" si intende un trattamento equivalente al migliore tra il trattamento nazionale ed il trattamento della nazione piu' favorita.

ARTICOLO II
Promozione e protezione degli investimenti

1. Ogni Parte Contraente promuovera' nel suo territorio gli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le proprie leggi e i propri regolamenti.
2. Gli investitori di ognuna delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere al territorio dell'altra Parte Contraente per effettuare investimenti in condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite nell'Articolo III (1).
3. Ogni Parte Contraente garantira' in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente che siano stati ammessi nel suo territorio, e non pregiudichera', attraverso misure ingiustificate o discriminatorie, la loro gestione, il loro mantenimento, il loro uso, il loro godimento, il loro usufrutto, il loro ampliamento e la loro liquidazione o disposizione.
4. Ciascuna delle Parti Contraenti manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'osservanza adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti con gli investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO III Trattamento nazionale e applicazione della clausola della nazione
piu' favorita

1. Ogni Parte Contraente, una volta che abbia permesso nel proprio territorio investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente garantira' piena protezione legale a tali investimenti e concedera' loro un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri investitori o di investitori di Stati terzi.
2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore nel futuro per una delle Parti Contraenti scaturisse un quadro normativo in base al quale gli investitori dell'altra Parte Contraente dovessero ricevere un trattamento piu' favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale trattamento sara' applicato agli investitori dell'altra Parte Contraente.
3. Senza pregiudizio di quanto disposto nei commi precedenti, il trattamento della clausola della nazione piu' favorita non si applichera' ai privilegi che ogni Parte Contraente dovesse concedere a investitori di uno Stato terzo in conseguenza della sua partecipazione o associazione in una zona di libero scambio, in una unione doganale, in un mercato comune, in un accordo regionale/subregionale o in accordi economici multilaterali.
4. Le disposizioni nei commi (1) e (2) di questo articolo non saranno da interpretarsi come un obbligo per una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente i benefici di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che risultino da accordi internazionali volti ad evitare la doppia imposizione o a facilitare la circolazione transfrontaliera di persone e beni.

ARTICOLO IV
Risarcimento per danni o perdite

Gli investitori di una Parte Contraente che dovessero subire perdite nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente dovuti a guerre o altro conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa, riceveranno per cio' che concerne restituzioni, indennizzi, compensazioni o altro risarcimento, un trattamento adeguato e in ogni caso non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo. I pagamenti saranno liberamente trasferibili e si realizzeranno senza ingiustificato ritardo.

ARTICOLO V
Espropriazioni e compensazioni

1. Nessuna delle Parti Contraenti varera' provvedimenti di nazionalizzazione o espropriazione o altre misure che privino direttamente o indirettamente del proprio investimento un investitore dell'altra Parte, a meno che tali misure non siano adottate per ragioni di pubblica utilita' o di interesse sociale, su base non discriminatoria e secondo la corretta procedura legale.
2. Tali misure saranno accompagnate da disposizioni per il pagamento di un risarcimento sollecito, adeguato ed effettivo. L'ammontare di tale risarcimento corrispondera' al valore di mercato che l'investimento espropriato aveva immediatamente prima dell'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione fosse resa pubblica.
3. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato con la stessa valuta nella quale l'investitore ha realizzato l'investimento, nella misura in cui detta moneta e' o continui ad essere convertibile, o in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.
4. Il risarcimento sara' considerato sollecito se effettuato senza ritardi ingiustificati e, in ogni caso, in un arco di tempo non superiore a sei (6) mesi, calcolati a partire dalla data in cui si concludano, secondo la legislazione delle Parti Contraenti, i rispettivi procedimenti per la determinazione del valore del bene espropriato o nazionalizzato.
5. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati fino alla data del pagamento, calcolati secondo il tasso LIBOR a sei mesi e con effetto dalla data di nazionalizzazione o di esproprio.
6. Un cittadino o una impresa di una delle Parti Contraenti che ritenga che il suo investimento sia stato totalmente o parzialmente espropriato, avra' diritto ad una immediata valutazione da parte dell'autorita' giudiziaria o amministrativa dell'altra Parte Contraente al fine di stabilire se l'esproprio ha avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio e ogni rispettivo risarcimento siano stati effettuati secondo i principi del diritto internazionale, e anche di decidere in merito a tutte le ulteriori questioni correlate.
7. Nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio o di un provvedimento simile sia una impresa con capitale straniero, al calcolo della quota dell'investitore, effettuato nella valuta dell'investimento e non inferiore al valore iniziale, saranno sommati gli aumenti di capitale e la valorizzazione degli utili reinvestiti e dei fondi di riserva e sara' sottratto l'ammontare delle riduzioni e delle perdite.
8. Se dopo l'espropriazione, il bene in questione non e' stato utilizzato, il proprietario o i suoi aventi causa avranno il diritto di presentare istanza per acquistare il bene espropriato secondo il giusto valore di mercato e in conformita' con le disposizioni normative del Paese competente. Nel caso in cui sia necessario, il predetto valore di mercato sara' rideterminato secondo gli standard di valutazione internazionalmente riconosciuti.

ARTICOLO VI
Trasferimenti di capitale, introiti e retribuzioni

1. Ogni Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento in forma sollecita dei pagamenti e dei guadagni relativi ad un investimento e, in particolare, anche se non esclusivamente :
a) del capitale e delle somme addizionali necessarie per il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti;
b) dei benefici, degli utili, degli interessi, dei pagamenti per assistenza e servizi tecnici, dei dividendi e di altri introiti correnti;
c) dei fondi per il rimborso dei prestiti tali come sono definiti nell'articolo 1, comma (1), (c);
d) dei profitti;
e) del prodotto della vendita o liquidazione totale o parziale di un investimento;
f) delle remunerazioni e degli indennizzi ricevuti da cittadini dell'altra Parte Contraente e provenienti dal lavoro e dai servizi realizzati in relazione a investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore;
g) dei risarcimenti previsti negli articoli IV e V;
h) dei pagamenti che devono essere effettuati in virtu' della surroga prevista nell'articolo VIII del presente Accordo.

ARTICOLO VII
Modalita' di trasferimento

1) I trasferimenti a cui fanno riferimento gli Articoli IV, V, VI e VIII saranno effettuati in moneta liberamente convertibile, secondo il tasso di cambio commerciale in vigore nel mercato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento e in osservanza della legge e dei regolamenti della Parte Contraente in cui si sia realizzato l'investimento, previo adempimento delle disposizioni fiscali vigenti.
2) Le disposizioni di questo Accordo non limiteranno l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

ARTICOLO VIII
Surroga

Se una Parte Contraente o una delle sue istituzioni dovesse effettuare un pagamento ad un investitore in virtu' di una garanzia o di un'assicurazione stipulata in relazione ad un investimento, l'altra Parte Contraente riconoscera' la validita' della surroga in favore di quella Parte Contraente o di una delle sue istituzioni rispetto a qualsiasi diritto o titolo dell'investitore. La Parte Contraente o una delle sue istituzioni sara' autorizzata, entro i limiti della surroga, a esercitare gli stessi diritti che l'investitore sia stato autorizzato ad esercitare.

ARTICOLO IX Soluzione di controversie tra un investitore e la Parte Contraente
destinataria dell'investimento

1) Le controversie che dovessero sorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in relazione agli investimenti, incluse quelle sull'ammontare dei risarcimenti saranno, per quanto possibile, risolte amichevolmente.
2) Nel caso in cui l'investitore e un soggetto di una delle Parti Contraenti abbiano firmato un accordo di investimento, si applichera' la procedura in questo stabilita.
3) Nel caso in cui tali controversie non possano essere risolte in modo amichevole entro 6 mesi dalla data della richiesta di conciliazione presentata in forma scritta, l'investitore potra' sottoporre la controversia a:
a) il Tribunale competente della Parte Contraente;
b) un Tribunale arbitrale ad hoc, in osservanza del Regolamento arbitrale della Commissione per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);
c) il "Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti" (ICSID), per l'applicazione dei procedimenti arbitrali previsti dalla Convenzione di Washington del 18 marzo del 1965 riguardante il "Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti tra Stati e Cittadini di altri Stati".
4) Nessuna delle due Parti Contraenti potra' trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione concernente arbitrati o procedimenti giudiziari in corso, finche' tali procedimenti non siano stati conclusi e che una delle Parti della controversia non abbia adempiuto con il lodo del Tribunale Arbitrale o con la sentenza di altro Tribunale, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza, o secondo quelli che si possano determinare in base alle norme di diritto internazionale o a norme interne che siano applicabili nel caso specifico.
5) Le sentenze arbitrali saranno definitive ed obbligatorie per le Parti della controversia. Ciascuna Parte Contraente le eseguira' in conformita' con la propria legislazione e in conformita' con le Convenzioni Internazionali del caso.

ARTICOLO X
Soluzione di controversie tra le Parti Contraenti

1) Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, risolte per via diplomatica.
2) Se una disputa tra le Parti Contraenti non potesse risolversi in questa maniera entro un termine di sei mesi calcolati a partire dalla data della notifica della controversia, questa sara' sottoposta, a richiesta di qualunque Parte Contraente, a un Tribunale Arbitrale.
3) Il Tribunale Arbitrale sara' costituito per ogni caso particolare nel seguente modo: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente designera' un membro del Tribunale che scegliera' un cittadino di uno Stato terzo quale Presidente del Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro un termine di due mesi a partire dalla data di designazione degli altri due membri.
4) Se entro i termini previsti nel comma precedente non dovessero essere state effettuate le designazioni necessarie, qualunque delle Parti Contraenti potra', in assenza di altre soluzioni, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente fosse un cittadino di una delle Parti Contraenti o laddove, per qualsiasi ragione, fosse impossibilitato a svolgere tale funzione, si invitera' il Vicepresidente ad effettuare le nomine necessarie. Se il Vicepresidente fosse cittadino di una delle Parti Contraenti, o se a sua volta fosse impossibilitato a svolgere tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che lo segue immediatamente in ordine di graduatoria e non sia un cittadino di nessuna delle Parti Contraenti, sara' invitato ad effettuare le nomine necessarie.
5) Il Tribunale Arbitrale prendera' la sua decisione a maggioranza. Tale decisione sara' definitiva, obbligatoria e avra' effetto vincolante per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente si fara' carico delle spese del suo membro del Tribunale e della sua rappresentaza nel procedimento arbitrale. Le spese del Presidente, cosi' come gli altri costi che siano causati dal funzionamento di tale Tribunale, saranno sostenuti in parti uguali dalle due Parti Contraenti.
Il Tribunale stabilira' le proprie procedure.

ARTICOLO XI
Ambito di applicazione

Il Presente Accordo sara' applicato a tutti gli investimenti realizzati prima o dopo la data della sua entrata in vigore; tuttavia, non si applichera' a nessuna controversia, reclamo o disputa che sia sorta precedentemente alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO XII
Entrata in vigore, durata e termine

1) Il presente Accordo entrera' in vigore nella data dell'ultima delle notifiche attraverso le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali
Il presente Accordo avra' una durata di dieci (10) anni, dopo i quali rimarra' in vigore per tempo indefinito.
Il presente Accordo potra' essere denunciato da qualunque delle Parti Contraenti e la denuncia avra' effetto sei (6) mesi dopo la sua notifica.
2) Per quanto riguarda gli investimenti effettuati precedentemente alla data in cui la notifica della denuncia di questo Accordo diventi effettiva, le disposizioni degli articoli da I a XI resteranno in vigore per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data di notifica.
Fatto a Venezia, il 6 febbraio 2009, in due originali ciascuno nelle lingue italiano e spagnolo, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
(firma)
IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI PANAMA
(firma)

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari.
(timbro e firma)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone